Lavoro autonomo e agile – le novita' del Jobs Act partite Iva

Lavoro autonomoIn Gazzetta ufficiale la legge n. 81-2017 per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

Jobs Act Partite Iva – le richieste dei lavoratori autonomi

CdM - ok a ddl su lavoro autonomo e agile

In vigore da oggi la legge n. 81-2017 per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e per l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, il cosiddetto lavoro agile. Tra le novità del testo, l'estensione dell'indennità di disoccupazione a collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca, una serie di agevolazioni fiscali e nuove misure per la conciliazione vita-lavoro e la tutela della maternità.

Il regime forfettario 2016 per partite Iva previsto dalla legge di stabilità

Tra gli aspetti più interessanti del testo vi è il pacchetto di agevolazioni fiscali destinate ai lavoratori autonomi, che prevede la deducibilità integrale:

  • delle spese sostenute per l’iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale, convegni e congressi (nel limite di 10mila euro all’anno),
  • delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità erogati da organismi accreditati (nel limite di 5mila euro l'anno),
  • delle spese relative alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute durante lo svolgimento di un incarico,
  • dei costi per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.

In tema di maternità e conciliazione il disegno di legge prevede:

  • l'accesso delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata e non iscritte ad altre forme obbligatorie al trattamento di maternità a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro;
  • il prolungamento della durata del congedo parentale da 3 a 6 mesi;
  • la possibilità di fruire del congedo parentale non solo entro il primo anno di vita del bambino, ma fino al terzo anno di vita del bambino;
  • l'introduzione di un tetto massimo di 6 mesi di congedo complessivamente fruibile dai genitori (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza);
  • l'applicazione delle nuova disciplina anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo.

Sempre in ambito sociale:

  • i lavoratori autonomi possono usufruire della sospensione del rapporto di lavoro, senza diritto al corrispettivo, in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare;
  • i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche e quelli connessi a gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100% vengono equiparati alla degenza ospedaliera.

Inoltre, il testo:

  • estende ai lavoratori autonomi la disciplina sui tempi di pagamento tra imprese o con la pubblica amministrazione (massimo 60 giorni),
  • riconosce ai lavoratori autonomi i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto, ad eccezione dei casi in cui l'attività inventiva costituisca l'oggetto del contratto e venga compensata;
  • stabilisce la nullità delle clausole  abusive che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di recedere senza un preavviso adeguato o di concordare termini di pagamento superiori a sessanta giorni, così come abusivo viene considerato il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

Confermate le deleghe al Governo in materia di rimessione agli iscritti alle professioni ordinistiche di una serie di funzioni della PA e quelle relative alla sicurezza e alla protezione sociale delle professioni ordinistiche, contestate da parte del mondo delle partite Iva come discriminatoria nei confronti delle professioni associative.

Ddl Lavoro autonomo – dubbi su funzioni PA alle sole professioni ordinistiche

Tra le modifiche apportate dal Parlamento rientra l'articolo 6-bis, che a decorrere dal 1° luglio 2017 riconosce la DIS-COLL, cioè l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa introdotta dal decreto legislativo n. 22-2015 attuativo del Jobs Act, anche ai collaboratori, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca, a fronte di un incremento dell'aliquota contributiva pari allo 0,51%.

Prevista l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi soprattutto in terma di previdenza, welfare e formazione professionale. Presso ogni centro per l'impiego o soggetto autorizzato all'attività di intermediazione in materia di lavoro dovrà inoltre essere istituito uno sportello dedicato al lavoro autonomo per aumentare la partecipazione dei professionisti agli appalti pubblici, favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare. A questo proposito il testo ribadisce tra l'altro l'equiparazione dei professionisti alle PMI ai fini dell'accesso ai fondi strutturali europei, ammettendone anche la partecipazione ai bandi attraverso reti di imprese e consorzi.

Aumentano infine, di 4,5 milioni per il 2017, di 1,9 milioni per il 2018 e di 4,5 milioni a decorrere dal 2019, le risorse del Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l’articolazione flessibile del lavoro subordinato a tempo indeterminato, istituito dalla Legge n. 208-2015.  

> Legge n. 81-2017 Lavoro autonomo e agile