UE – imprese, consultazione pubblica su regime di insolvenza

Aperta fino al 14 giugno 2016 la consultazione pubblica sul regime d'insolvenza nell'Ue per le imprese in difficoltà

insolvenza

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Ue, insolvenza e imprese

Nel 2014 la Commissione Ue ha presentato una raccomandazione che definisce una serie di principi comuni per le procedure nazionali in materia d’insolvenza applicabili alle imprese in difficoltà finanziarie. L’obiettivo è privilegiare, anziché la liquidazione, la ristrutturazione precoce delle imprese sane in modo da impedirne l’insolvenza. In Europa, infatti, ogni anno 200mila aziende dichiarano insolvenza e 1,7 milioni di persone perdono di conseguenza il lavoro.

Nel documento la Commissione Ue invita gli Stati membri a:

  • agevolare la ristrutturazione delle imprese in difficoltà finanziarie in una fase precoce, per aiutarle a limitare il ricorso alla liquidazione;
  • consentire ai debitori di ristrutturare l’impresa senza dover avviare un’azione formale in giudizio;
  • dare alle imprese in difficoltà finanziarie la possibilità di chiedere la sospensione temporanea fino a quattro mesi (rinnovabile fino a un massimo di 12 mesi);
  • facilitare il processo di adozione di un piano di ristrutturazione;
  • ridurre gli effetti negativi del fallimento sulle possibilità future degli imprenditori di avviare un’impresa.

La raccomandazione del 2014 è stata implementata solo da pochi Stati membri ed in maniera parziale. Il Collegio dei commissari ha pertanto deciso di preparare un'iniziativa legislativa sull'insolvenza delle imprese, come previsto dal Piano d'azione per l’Unione dei mercati dei capitali.

Consultazione pubblica

Attraverso la consultazione pubblica la Commissione Ue intende individuare gli aspetti più importanti da tenere in considerazione nella redazione dell'iniziativa legislativa sull'insolvenza delle imprese. Possono partecipare alla consultazione, aperta fino al 14 giugno 2016, le imprese, i singoli cittadini, le autorità pubbliche, le associazioni dei consumatori, ricercatori e tutti i soggetti interessati.

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 Photo credit: StockMonkeys.com via Foter.com / CC BY