Agenzia Entrate: le guide su rimborsi fiscali e cartelle di pagamento

Euro - Author: Images_of_Money / photo on flickr Due nuove guide dell’Agenzia delle Entrate forniscono informazioni utili sui rimborsi fiscali e sui debiti verso il Fisco, con chiarimenti anche sulla compensazione delle cartelle di pagamento con i crediti d’imposta o con le somme dovute della PA.

Rimborsi fiscali

Tra i suggerimenti contenuti nella guida sui rimborsi fiscali, cui si ha diritto in caso di versamento di imposte superiori al dovuto, c'è quello di comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio codice Iban: in questo modo, infatti, l'importo può essere accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale del contribuente, senza necessità di ulteriori adempimenti.

In alternativa all'accredito su conto corrente, i rimborsi non superiori a 999,99 euro possono essere riscossi in contanti presso qualsiasi ufficio postale, mentre per quelli che superano tale soglia viene emesso un vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia.

Il quadro dei rimborsi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi è consultabile nella sezione 'Cassetto fiscale' del portale dell'Agenzia delle Entrate; per coloro che non sono abilitati all'accesso ai servizi online messi a disposizione dalle Entrate, è possibile contattare il numero 848.800.444 o recarsi negli uffici dell’Agenzia.

Debiti con il Fisco

La prima raccomandazione della guida sui debiti verso il Fisco riguarda il fatto che non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di competenza dell’Agenzia delle Entrate; il contribuente, quindi, deve quindi fare attenzione a rivolgersi, per informazioni ed eventuali contestazioni, all’ente effettivamente responsabile dell’addebito indicato nella cartella.

Il secondo aspetto da tenere presente riguarda il fatto che, dal 1° gennaio 2013, le società di riscossione incaricate devono sospendere le operazioni per l’incasso delle somme iscritte a ruolo o affidate, se il debitore presenta una dichiarazione con la quale documenta che l’atto emesso dall’ente creditore è interessato da:

  • prescrizione o decadenza del credito (intervenuta prima della data in cui il ruolo è reso esecutivo);
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • sospensione amministrativa o giudiziale;
  • sentenza di annullamento, totale o parziale, emessa in un giudizio al quale l’agente della riscossione non ha preso parte;
  • pagamento in favore dell’ente creditore, effettuato prima della formazione del ruolo;
  • qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

Tale dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla notifica, da parte dell’agente, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dallo stesso agente.

La guida si concentra poi sulla rateizzazione delle cartelle, possibile attraverso un piano ordinario (fino a 72 rate) o straordinario (fino a un massimo di 120 rate mensili). L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.

Compensazioni fra cartelle e crediti d'imposta

E’ prevista la possibilità di estinguere le cartelle di pagamento dovute a tributi erariali (imposte sui redditi e addizionali, Iva, Registro e altri tributi indiretti, Irap, ecc.) e relativi oneri accessori mediante compensazione con crediti d'imposta. A tal fine, occorre presentare, entro sessanta giorni dalla notifica della cartella, il modello F24 Accise (codice tributo RUOL).

Dal 1° gennaio 2011 non si possono utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 quando sono presenti debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e oneri accessori, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Compensazioni fra cartelle e crediti verso la PA

E' possibile anche estinguere le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo notificate entro il 30 settembre 2013 mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, per somministrazione, forniture e appalti.

Per accedere a questa opportunità, il credito deve essere certificato attraverso la piattaforma informatica del ministero dell’Economia e delle Finanze: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml.

Links
Guida sui rimborsi fiscali
Guida sulle cartelle di pagamento

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