Agenzia Entrate: chiarimenti su agevolazioni fiscali sport dilettantistico

Agevolazioni sport dilettantisticoCon la circolare n. 18/E del 1 agosto 2018 l'Agenzia delle Entrate risponde alle domande di associazioni e società sportive sulle agevolazioni fiscali per lo sport dilettantistico.

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L'Agenzia delle Entrate fa il punto sui dubbi emersi nell’ambito del Tavolo tecnico con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) circa l’applicazione del regime fiscale recato di cui alla legge n. 398 del 1991, per il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400mila euro.

Con la circolare n. 18/E del 1 agosto, l'Agenzia ha fornito chiarimenti anche sul beneficio fiscale previsto dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) relativo all’esclusione da imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei soci e di altre categorie di soggetti normativamente individuati. 

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Il regime fiscale di cui alla legge 398-91

Il regime fiscale agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA, nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi. Per tale regime possono optare sia le associazioni sportive dilettantistiche che le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro di cui all’articolo 90 della legge n. 289 del 2002 che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400mila euro.

Le attività commerciali che rientrano nel regime forfetario previsto dalla legge n. 398/1991 sono solo quelle “connesse agli scopi istituzionali” dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro. In ogni caso la circolare sottolinea che restano escluse da questo regime le cessioni di beni o la prestazione di servizi effettuate adottando forme organizzative tali da creare concorrenza con gli altri operatori di mercato (ad esesempio avvalendosi di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi o di altri strumenti propri degli operatori di mercato).

L'opzione per il regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 deve essere comunicata alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) prima dell'inizio dell'anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall'inizio di detto anno, e all’Agenzia delle Entrate.

Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato la comunicazione obbligatoria alla SIAE ma hanno attuato un comportamento concludente e hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell’agevolazione, chiarisce in ogni caso la circolare, non c'è rischio di uscita dal regime agevolato.

L'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR

Il regime agevolativo di cui al comma 3 dell’articolo 148 del TUIR in favore di particolari categorie di enti non commerciali associativi, comprese le associazioni sportive dilettantistiche, consiste nella decommercializzazione, ai fini IRES, delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, “nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (…)”.

In sostanza, si tratta della non imponibilità ai fini IRES di alcune prestazioni rese da specifiche categorie di enti non commerciali associativi, quando sussistono congiuntamente tre presupposti:

  • a) le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati (tra cui le associazioni sportive dilettantistiche);
  • b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
  • c) le stesse attività devono essere effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”.

La circolare delle Entrate chiarisce che in generale le cessioni verso corrispettivo di atleti rientrano nel regime agevolato se svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali tra associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che fanno parte di un’unica Federazione Sportiva.

Si applicano, invece, le regole generali di tassazione se la cessione di un giocatore tra queste categorie di enti costituisce un trasferimento meramente speculativo, ad esempio se il diritto alla prestazione sportiva è stato acquistato e immediatamente rivenduto senza che l’atleta sia stato coinvolto dall’ente nella pratica sportiva dilettantistica. Inoltre, la cessione risulterà tassabile secondo le regole generali anche nel caso in cui la destinataria non è un’altra associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro affiliata alla stessa Federazione Sportiva della cedente.

Pagamenti sopra i mille euro e custodia di attrezzature e animali

Tra gli altri chiarimenti contenuti nel documento delle Entrate quello relativo alle quote di iscrizione a corsi o di tesseramento di importo modesto, incassate in contanti, versate successivamente sul conto corrente dall’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro con un versamento cumulativo di importo pari o superiore al limite di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti di 1.000 euro previsto dalla legge per gli enti sportivi dilettantistici che rientrano nel regime della legge 398/1991.

In questo caso, spiega la circolare, al fine di rispettare l’obbligo di tracciabilità, l’ente dovrà rilasciare una quietanza per ogni singola quota di iscrizione, conservarne una copia e annotare in un registro i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato i versamenti, gli importi incassati e gli importi pagati.

Quanto alla custodia di attrezzature o al ricovero di animali svolti dall’associazione o dalla società sportiva dilettantistica senza fini di lucro (ad esempio i cavalli negli sport equestri), ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso degli accordi tra l’associazione sportiva e l’associato/socio o il tesserato, per l’Agenzia queste possono essere considerate attività rientranti tra quelle rese in attuazione degli scopi istituzionali e quindi agevolabili ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del Tuir a condizione che vi sia l’effettivo utilizzo dell’attrezzatura, del bene o dell’animale nella pratica sportiva dilettantistica, nonché la loro identificazione come idonei alla pratica sportiva da parte della Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza.

Nel caso degli sport equestri, ad esempio, i cavalli utilizzati a fini sportivi sono regolarmente tesserati presso la Federazione Italiana Sport Equestri (Fise).

Circolare n. 18/E del 1 agosto 2018