Legge di Stabilita' 2015: regime fiscale agevolato per autonomi

Author: Ministerio TIC Colombia / photo on flickr La legge di Stabilità 2015 istituisce per imprese e professionisti che esercitano l’attività in forma individuale un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute.

La norma rivede le regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese e, in parte, dei lavoratori autonomi, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione.

In particolare, i commi da 1 a 22 dell'articolo 9 prevedono l’introduzione di un regime speciale, agli effetti dell’IVA, dell’IRPEF e dell’IRAP, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Si tratta di un regime fiscale naturale, nel senso che i soggetti in possesso dei requisiti previsti non sono tenuti ad esercitare un'opzione per accedervi, ma sono libere di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Queste le caratteristiche del regime fiscale agevolato:

  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo viene determinato in modo semplificato, in funzione dei soli ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta su cui è applicato un coefficiente di redditività;
  • il reddito imponibile così determinato è assoggettato ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali all’IRPEF e dell’IRAP;
  • il soggetto che si avvale del regime forfetario, in ossequio alle disposizioni europee che richiedono l’identificazione ai fini del corretto assolvimento dell’imposta anche ai soggetti di minori dimensioni, è dotato di piena soggettività ai fini del tributo, con conseguente necessità di aprire una posizione IVA nel territorio dello Stato;
  • è esclusa l’applicazione degli studi di settore e dei parametri;
  • gli adempimenti contabili e fiscali sono fortemente ridotti;
  • gli esercenti attività d’impresa hanno la facoltà di applicare, ai fini contributivi, un regime agevolato che prevede la soppressione del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dalla legge n. 233.

A chi si applica

Il regime è circoscritto alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell’anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO cui corrisponde l’attività d’impresa o la professionale esercitata. Tali soglie tengono conto della diversa redditività dei settori economici.

Al regime possono accedere quanti abbiano sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5mila euro lordi, mentre il costo totale dei beni mobili strumentali alla chiusura dell’anno precedente (stock) non deve superare 20mila euro.

Sono esclusi i contribuenti che, anche solo marginalmente, si avvalgano delle disposizioni in relazione alle attività di:

  • agricoltura e attività connesse e pesca;
  • vendita sali e tabacchi;
  • commercio dei fiammiferi;
  • editoria;
  • gestione di servizi di telefonia pubblica;
  • rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
  • intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972;
  • agenzie di viaggi e turismo;
  • agriturismo;
  • vendite a domicilio;
  • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.

Sono inoltre esclusi i soggetti che già fruiscono di altri regimi forfetari di determinazione del reddito.

Disciplina del regime ai fini IVA

Per qualunque operazione posta in essere dal contribuente che si avvale del regime forfetario è escluso il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633-1972.

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono, in linea generale, esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR n. 633-1972 e in particolare:

  • registrazione delle fatture emesse;
  • registrazione dei corrispettivi;
  • registrazione degli acquisti;
  • tenuta e conservazione dei registri e documenti;
  • dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
  • comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (spesometro);
  • comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
  • comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute.

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Legge di stabilità 2015
Relazione illustrativa

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