Decreto Terremoto – misure per imprese e lavoratori

Le PMI danneggiate dal sisma potranno contare su garanzie e finanziamenti, mentre i lavoratori riceveranno un’indennità per il sostegno al reddito

Terremoto - fonte Protezione civile

Decreto Terremoto – i finanziamenti per la ricostruzione

Decreto Terremoto – CdM approva contributi per ricostruzione 

Tra gli interventi urgenti previsti dal decreto n. 189-2016 a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, ci sono misure specifiche per la ripresa del sistema produttivo e per i lavoratori.

Sistema produttivo e sviluppo economico

Fondo garanzia PMI

Per sostenere le aziende colpite dal sisma l’articolo 19 del decreto stabilisce che l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI, è concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per 3 anni dall’entrata in vigore del testo e per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro.

Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione  che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.

Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate

In base all’articolo 20 del provvedimento, una quota pari a 35 milioni di euro del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate istituito dal decreto è riservata alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese danneggiate dal terremoto. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori colpiti dal sisma, ma i cui terreni siano situati in tali territori.

La quota del Fondo può essere utilizzata anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale rivolte alle imprese che realizzino, o che abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni colpiti.

Sostegno alle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche

Per l’anno 2016, in base all'articolo 21 del decreto, le imprese agricole situate nei Comuni colpiti dal sisma potranno contare su una quota fino all'importo di un milione di  euro, a valere sulle disponibilità residue già trasferite all'ISMEA, del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Tali risorse serviranno ad abbattere le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole).

Il decreto va anche a modificare il decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per la zootecnia per l'anno 2016, di cui un milione di euro è destinato alle aziende  zootecniche ubicate nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dal sisma del  24 agosto 2016.

L'intera quota del cofinanziamento  regionale  dei  Programmi di sviluppo rurale  2014-2020 delle  Regioni  colpite dal sisma, limitatamente alle annualità 2016, 2017 e 2018, è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 183-1987, con l’obiettivo di ripristinare il potenziale produttivo danneggiato dal sisma, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei  prodotti agricoli e agroalimentari e di sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche  agricole alimentari e forestali.

Promozione turistica

Per sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, predisporrà in accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (articolo 22).  

Il programma verrà realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017.

Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi

Alla contabilità speciale prevista dall'articolo 4 del decreto è trasferita la somma di 30 milioni di euro, destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli  infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2016, per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 23).  

Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese

L’articolo 24 del decreto prevede una serie di interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese collocate nei Comuni colpiti dal sisma:

  • per le MPMI già presenti sul territorio: finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del 100% degli investimenti fino a 30mila euro; i finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento;
  • per le nuove MPMI e per nuovi investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone: finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del 100% degli investimenti fino a 600mila euro; i finanziamenti sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.   

I finanziamenti sono concessi, per l'anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di  euro, utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile.

Rilancio del sistema produttivo

Per sostenere nuovi investimenti produttivi l’articolo 25 del decreto prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto per le aree di crisi di cui alla legge n. 181-1989, come disciplinato dal decreto del ministro dello Sviluppo economico in data 9 giugno 2015.

Misure per i lavoratori

Indennità

In base all’articolo 45 del decreto è concessa un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, della durata di 4 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:   

  • a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del sisma, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni colpiti dal sisma e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;   
  • b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.   

Per l’anno 2016 l’onere relativo all’indennità è pari a 50 milioni di euro, posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

E’ inoltre riconosciuta, per l'anno  2016,  nel limite di 30 milioni di euro, un'indennità una tantum pari a 5mila euro, in favore di:

  • collaboratori coordinati e continuativi,
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
  • lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e  professionali,

iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma del 24 agosto 2016, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni danneggiati.

Le indennità previste dall’articolo 45 del decreto sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a 80 milioni di euro per l'anno  2016, previste ed erogate dall'INPS.

Cassa integrazione

I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016, sono dispensati dall'osservanza del  procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.   

All'onere derivante dal tale intervento, valutato in 2,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

E' concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.148 del 14 settembre 2015, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016. A tale onere, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede anche in questo caso mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

> Decreto-legge n. 189-2016 - Interventi per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma

Photo credit:  Sito del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri