Mipaaf: DM 9084-2014, Fondi di esercizio per le organizzazioni dei produttori

Agricoltura - Author: pasqualefiorillo / photo on flickr Le norme per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e il finanziamento dei loro programmi operativi sono state approvate con decreto ministeriale n. 9084-2014, pubblicato il 20 ottobre in Gazzetta ufficiale.

Riconoscimento

Le richieste di riconoscimento devono essere presentate da ciascuna organizzazione, per prodotto o gruppi di prodotti, freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, alla Regione nel cui territorio la OP ha sede legale e in cui realizza il maggior valore di produzione commercializzabile.

I requisiti delle organizzazioni e delle associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) ammissibili al riconoscimento sono definiti nell'allegato al decreto ministeriale e riguardano:

  • il valore minimo di produzione commercializzabile per ciascuna tipologia di prodotto;
  • personalità giuridica e forma societaria;
  • numero minimo di aderenti;
  • capacità di assistenza tecnica agli aderenti;
  • perseguimento di attività ecocompatibili;
  • disponibilità di strutture e mezzi tecnici per raccolta, magazzinaggio, condizionamento e commercializzazione;
  • strutture per la gestione economica e contabile dell'organizzazione;
  • criteri di democraticità nel controllo dell'organizzazione.

Fondi di esercizio e programmi operativi

Le domande per l'approvazione dei programmi operativi, di durata compresa tra 3 e 5 annualità, devono essere presentate alla Regione in cui l'OP risulta riconosciuta e ha la sede legale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione delle attività.

Le Regioni comunicano entro il 31 dicembre le decisioni sui programmi ammessi, insieme all'entità del Fondo di esercizio approvato.

I Fondi di esercizio finanziano la realizzazione dei programmi operativi delle OP e sono alimentati da:

  • risorse proprie dell’organizzazione e/o dei propri soci;
  • fondi europei fino al 50% della spesa sostenuta.

L'intensità del contributo Ue può essere elevata al 60% in caso di:

  • produzione biologica certificata;
  • organizzazioni con programmi operativi che coinvolgono più Stati membri;
  • 1° primo programma operativo di AOP o di OP fuse tra loro;
  • organizzazioni di regioni ultraperiferiche;
  • organizzazioni che sostengono solo la promozione dei prodotti nelle scuole.

L'erogazione degli aiuti è effettuata dall'Organismo pagatore competente per ciascuna Regione. Il Fondo di esercizio è gestito mediante un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie relative al programma operativo.

Le Regioni con produzione ortofrutticola commercializzata dalle OP inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale possono chiedere al Mipaaf di attivare la procedura per l'autorizzazione della Commissione europea alla concessione dell'aiuto finanziario nazionale da aggiungere al Fondo di esercizio. Tale finanziamento supplementare può essere corrisposto fino a un massimo dell’80% del contributo finanziario versato dai soci o dall’OP.

Misure anticrisi

Per la prevenzione e la gestione delle crisi sui mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP possono inserire nei programmi operativi misure quali:

  • a) ritiro dal mercato;
  • b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
  • c) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi;
  • d) assicurazione del raccolto;
  • e) investimenti che rendano piu' efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;
  • f) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità regionale competente.

I prodotti ritirati possono essere destinati a:

  • distribuzione gratuita;
  • realizzazione di biomasse;
  • alimentazione animale;
  • distillazione in alcool;
  • trasformazione industriale;
  • trasformazione industriale no food;
  • biodegradazione o compostaggio (solo qualora non sia possibile il ricorso a nessuna delle altre destinazioni indicate).

Links
Decreto ministeriale n. 9084-2014 - Gazzetta ufficiale del 20 ottobre 2014

Photo credit: pasqualefiorillo / Foter / CC BY-NC-SA