Circolare Agenzia Entrate bonus ricerca - incentivo è cumulabile

Il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo è fruibile in compensazione e cumulabile con altre agevolazioni

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> Testo Circolare 5E-2016 Agenzia Entrate - Credito imposta Ricerca e Sviluppo

> Circolare Confindustria credito imposta ricerca e sviluppo in anticipo su Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 relativa al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dalla legge di Stabilità 2015 (legge n. 190-2014) aggiornando il regime di aiuto istituito dal decreto Destinazione Italia e mai diventato operativo.

Le disposizioni per l'attuazione del credito d'imposta per attività di R&S erano state approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 27 maggio 2015. Ora la circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce il funzionamento dell'incentivo fiscale, che viene concesso in maniera automatica, senza bisogno di presentare un'apposita istanza.

> Legge Stabilita' 2015: credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo

Chi sono i beneficiari

Per i periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo in corso al 31 dicembre 2019, il credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese - senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile - che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

All’agevolazione sono ammesse sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti e, in assenza di un’espressa esclusione normativa, l'Agenzia delle Entrate fa rientrare tra i beneficiari anche gli enti non commerciali, le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del d.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR), i consorzi e le reti di imprese.

Rispetto alla precedente formulazione, nella legge di Stabilità 2015 non è più previsto un limite massimo di fatturato (pari a 500 milioni di euro), per cui tra i beneficiari rientrano anche soggetti di grandi dimensioni.

Cosa si intende per ricerca e sviluppo

L’elencazione delle attività ammissibili riprende quanto previsto dalla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 27 giugno 2014.

In particolare:

  • per “ricerca fondamentale” si intendono i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  • per “ricerca industriale” si intendono:
    - le attività di ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
    - la creazione di componenti di sistemi complessi per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
  • per “sviluppo sperimentale” si intendono le attività di:
    - acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale, compresi gli studi di fattibilità;
    - realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
    - produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Spese agevolabili

Anche in questo caso valgono le definizioni previste a livello Ue dalla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”.

Le tipologie di spesa agevolabili sono quattro e riguardano:

  • personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education);
  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e, comunque, con un costo unitario non inferiore a euro 2.000 al netto dell'IVA;
  • spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative (cosiddetta ricerca “extra-muros”);
  • competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Dal momento che le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono avvalersi di un revisore o di una società di revisione legale dei conti che certifichi la documentazione contabile richiesta per fruire dell’agevolazione, sono considerate ammissibili, entro il limite massimo di 5mila euro, anche le spese sostenute per la certificazione contabile dei costi.

Spese per personale altamente qualificato

Con riferimento alle spese per “personale altamente qualificato” impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo ammissibili sono ammessi all'incentivo:

  • i costi per il personale dipendente dell’impresa, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
  • i costi per il personale in rapporto di collaborazione con la stessa, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell’impresa beneficiaria.

I costi sostenuti per l'attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione, invece, possono rientrare nella categoria di costi ammissibili con riferimento alla ricerca “extra-muros”.

Spese per strumenti e attrezzature di laboratorio

In questo caso sono agevolabili i costi, di competenza del periodo di imposta, relativi ai beni materiali ammortizzabili, diversi dai terreni e dai fabbricati, sia in proprietà che in uso, abitualmente impiegati dall’impresa nelle attività di ricerca e sviluppo in relazione al tempo di effettivo impiego in tali attività.

Sono, quindi, eleggibili al credito di imposta le quote di ammortamento dei beni, non necessariamente tipici di laboratorio, ma che sono solitamente utilizzati dall’impresa per svolgere una delle attività ammissibili già descritte.

Quanto ai beni acquisiti in un periodo di imposta antecedente a quello in corso al 31 dicembre 2015, questi sono ammissibili purché effettivamente destinati alle attività di ricerca e sviluppo, dal momento che la quantificazione del costo è commisurata “in rapporto all’effettivo impiego per le attività di ricerca e sviluppo”.

Spese per contratti di ricerca “extra-muros”

Questa tipologia comprende le spese commissionate a università e centri di ricerca e a imprese “diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa”, comprese le start-up innovative.

Nel caso in cui l'attività venga commissionata da un'impresa con sede in Italia a aziende residenti all’estero, “i contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati membri dell’Ue, in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) ovvero in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni”. Tale condizione non si applica alla ricerca commissionata a università, enti di ricerca e organismi equiparati.

Spese per competenze tecniche e privative industriali

Questo ambito riguarda i costi sostenuti dall’impresa per l’acquisizione di “competenze tecniche” e di “privative industriali”, relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo.

Qui rientrano anche i costi sostenuti per il personale non “altamente qualificato” impiegato nelle attività di ricerca eleggibili, per consulenze propedeutiche, due diligence, predisposizione di accordi di segretezza, predisposizione di accordi di cessione o concessione in licenza del brevetto, trascrizione o annotazione nei registri di pubblicità legale, deposito della domanda di brevetto o di registrazione, estensione della domanda di brevetto o registrazione, etc.

Intensità dell'incentivo

L'intensità del credito di imposta è pari al 25 per cento delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Occorre quindi individuare la “spesa incrementale complessiva”, cioè la differenza positiva tra l’ammontare delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”.

L'intensità dell'incentivo sale però al 50 per cento per le spese relative al personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca “extramuros”.

Dal momento che la misura del beneficio varia in funzione dell'aliquota del credito d'imposta prevista per le diverse tipologie di spese, bisogna determinare per ciascuna di questa la “spesa incrementale” sostenuta. Qualora l’incremento dovesse riguardare soltanto uno dei due gruppi di spese, il credito di imposta dovrà essere calcolato applicando l’aliquota prevista per il gruppo di spese che ha evidenziato l’aumento sull’ammontare della “spesa incrementale complessiva”.

Il credito d'imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro (contro i 2,5 milioni della precedente formulazione) per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro (anziché 50mila euro).

La condizione relativa alla soglia minima di investimento, chiarisce l'Agenzia, è posta esclusivamente con riferimento a ciascun periodo di imposta per il quale si intende effettivamente accedere all’agevolazione. Ciò significa, a titolo d'esempio, che un’impresa che chiude l’esercizio il 31 dicembre ed effettua investimenti in attività di ricerca e sviluppo nei periodi di imposta 2015, 2017 e 2019 sostenendo una spesa complessiva pari, rispettivamente, a 35mila, 28mila e 38mila euro, può potenzialmente fruire dell’agevolazione per gli investimenti relativi al periodo di imposta 2015 e per quelli relativi al periodo di imposta 2019.

Utilizzo del credito d'imposta

L'incentivo è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti, utilizzando in sede di compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo “6857”, denominato “Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145”, istituito con risoluzione n. 97/E-2015 dell'Agenzia delle Entrate.

Il credito di imposta maturato per gli investimenti effettuati in un anno, ad esempio nel 2015, e non usufruito, in tutto o in parte, nel corso del 2016, può essere utilizzato in compensazione nei successivi periodi di imposta.

L'Agenzia ricorda che è ammessa la fruizione del credito d'imposta anche per importi superiori al limite annuale di 250mila euro e che non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di 700mila euro, di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000. In ogni caso, per assicurare che l’importo del credito annuo non superi la soglia di 5 milioni di euro, le compensazioni devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, Entratel o Fisconline.

La circolare ricorda che il credito d'imposta:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR.

Cumulo con altre agevolazioni

Quanto al cumulo con altre agevolazioni, infine, l'Agenzia chiarisce che il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo è fruibile anche in presenza di altre misure, a meno che non siano queste ad escluderlo.

In particolare, per le assunzioni effettuate nel 2014, le spese sostenute nei dodici mesi successivi danno diritto al credito d'imposta pari al 35 per cento del loro ammontare previsto dal decreto-legge n. 83 del 2012 e, contemporaneamente, costituiscono, per il loro intero valore, spese eleggibili al credito di imposta per R&S.

In ogni caso, chiarisce la circolare, l’importo risultante dal cumulo delle agevolazioni non potrà essere superiore ai costi ammissibili sostenuti.

> Circolare n. 5/E-2016 Agenzia delle Entrate

Author: Università Campus Bio-Medico di Roma / photo on flickr