Iniezione di risorse per Nuova Sabatini, precisazioni su ammortamenti

Nuova Sabatini Ammortamenti - Photo credit: MixabestIn arrivo 330 milioni per la Nuova Sabatini. E mentre si restringe il ventaglio dei beni agevolabili con il super ammortamento, il Fisco fornisce chiarimenti sui beni acquisiti in leasing.

Legge Bilancio – conferme e ritocchi per super e iper ammortamento

Aria di cambiamenti per gli incentivi alle imprese previsti dalla Legge di Bilancio 2018. In attesa del testo definitivo, in base a indiscrezioni di stampa sarebbero in arrivo 330 milioni di euro in sei anni per la Nuova Sabatini, uno dei principali strumenti agevolativi a favore delle PMI.

Sul fronte ammortamenti, mentre da un lato si delinea l’elenco dei veicoli sul cui acquisto si potrà continuare a beneficiare del super ammortammento, dall’altro l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui beni acquisiti in leasing.

Industria 4.0 - super e iper ammortamento, risposte alle FAQ

Nuova Sabatini

Con la Legge di Bilancio 2018 sarebbe in arrivo un'iniezione di risorse per la Nuova Sabatini, isitutita dal decreto-legge n. 69-2013 per agevolare l’accesso al credito delle PMI per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

In base alle stime dei tecnici del Governo, infatti, se il trend di domande proseguisse al ritmo attuale le risorse residue per la Nuova Sabatini, che in teoria dovrebbero coprire tutto il 2018, si esaurirebbero già a marzo.

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A determinare una spinta in avanti delle domande, il contributo maggiorato del 30% per gli investimenti che ricadono sotto l’ombrello di Industria 4.0. Maggiorazione prevista dalla Legge di Bilancio dello scorso anno e che dovrebbe essere confermata nella prossima Manovra.

Per questo Palazzo Chigi sta pensando a un rifinanziamento della misura, considerata uno dei principali strumenti agevolativi nazionali per le imprese.

Sul piatto, ci sarebbero 330 milioni di euro, così distribuiti: 33 milioni per il 2018, 66 milioni annui tra il 2019 e il 2022, 33 milioni per il 2023. Risorse statali che andrebbero ad abbattere gli interessi sui finanziamenti ottenuti dalle imprese per l’acquisto o il leasing di macchinari e impianti (sono esclusi terreni e fabbricati).

E data l’attenzione rivolta agli investimenti in ottica Industria 4.0, il Governo starebbe pensando di portare al 30% lo stanziamento destinato all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (era del 20% nella scorsa Legge di Bilancio).

Probabile anche una proroga dei termini per la concessione dei finanziamenti delle banche fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Super ammortamento: resta il nodo auto

Il super ammortamento arriverà al terzo anno di applicazione, entrando nella Legge di Bilancio 2018, ma con un’aliquota inferiore: dal 140% si passerà al 130%.

Si potrà richiedere per i beni acquistati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro fine 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Ma il ventaglio dei beni agevolabili si andrà restringendo: se già dal 2017 gli autoveicoli a uso promiscuo erano stati rimossi dai beni incentivati, con la Manovra 2018 sarebbero esclusi dal beneficio tutti i veicoli, in primis auto, ciclomotori e moto, con uso strumentale esclusivo.

L’esclusione, anche nel caso si tratti di veicoli usati come beni strumentali nell’attività di impresa, riguarda auto fino a nove posti, incluse quelle acquistate dalle imprese di noleggio, autocaravan, ciclomotori e motocicli, oltre ad altri mezzi come navi, barche, aeromobili da turismo.

Dovrebbero rientrare nell'agevolazione invece tutta una serie di altri veicoli indicati dal nuovo codice della strada: autobus, veicoli commerciali leggeri, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici o uso speciale, mezzi d’opera utilizzati nell’attività edilizia.

Agenzia delle Entrate: super e iper ammortamento, ammessi anche gli investimenti in leasing

La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l’operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore.

Il termine può essere allungato fino al 30 giugno 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Stessa tempistica anche per l’iper ammortamento, con una precisazione in più: per usufruire della maggiorazione del 150%, infatti, occorre anche rispettare il requisito dell’interconnessione. Con il decreto Mezzogiorno n. 91-2017 il termine di consegna dei beni in iper ammortamento è stato differito al 30 settembre 2018. Gli investimenti in oggetto si devono riferire a ordini accettati entro la data del 31 dicembre 2017 e, entro la medesima data, deve essere anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

Con la circolare 4/E di marzo di quest'anno l’Agenzia delle Entrate aveva illustrato, anche tramite esempi, le modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile e chiarito alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia.

In particolare, la circolare aveva chiarito che, riguardo la proroga della maggiorazione per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento):

  • per i beni acquisiti in proprietà, la verifica della sussistenza delle condizioni risulta relativamente semplice in quanto, sia il momento dell’accettazione dell’ordine che quello del pagamento dell’acconto, sono “momenti temporali agevolmente individuabili”, per i quali il contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione giustificativa (ad esempio, copia dell’ordine, corrispondenza, email, bonifici, ecc.);
  • per i beni acquisiti in leasing, entro il 31 dicembre 2017, deve essere: sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing, nonché avvenuto il pagamento di un maxi-canone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore. In tal caso, la “maggiorazione” spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 giugno 2018.

Ciò premesso, le richieste di chiarimento giunte al Fisco hanno riguardato la possibilità di fruire della maggiorazione nell’ipotesi in cui, dopo aver effettuato l’ordine e aver versato l’acconto del 20% entro il 31 dicembre 2017, l’investitore decida, solo successivamente a tale data, di acquisire il bene tramite contratto di leasing. In tale eventualità, l’investitore potrebbe alternativamente:

  • compensare l’acconto versato al fornitore con il maxi-canone iniziale da corrispondere alla società di leasing, la quale concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per la differenza, il fornitore;
  • ottenere la restituzione dell’acconto dal fornitore del bene; la società di leasing concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per intero, il fornitore.

Quindi, con la risoluzione 132/E del 24 ottobre l’Agenzia ribadisce la validità del principio di “non discriminazione” degli investimenti in base alla modalità di effettuazione degli stessi. E aggiunge che:

  • in relazione all’ipotesi di compensazione dell’acconto con il maxi-canone iniziale, l’investitore può fruire della maggiorazione in quanto, entro il 31 dicembre 2017, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato ad esso un acconto almeno pari al 20%. Al 31 dicembre 2017 esiste, infatti, sia l’impegno all’acquisizione del bene che il versamento “minimo” da parte dell’investitore; risulta, così, irrilevante, che l’impegno sia stato inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l’acconto, a seguito della compensazione, si “trasformi” in un maxi-canone;
  • in relazione all’ipotesi di restituzione dell’acconto versato, tenuto conto delle considerazioni su esposte (esistenza dell’impegno e del versamento minimo), l’investitore può fruire della maggiorazione a condizione che, in sede di restituzione dell’acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing, venga corrisposto al locatore un “maxi-canone” in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di leasing il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

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