Credito imposta Ricerca Sviluppo – ok investimenti con contributo di terzi

Gli investimenti realizzati con il contributo di soggetti terzi sono ammissibili al bonus ricerca e sviluppo

Ricerca e Sviluppo - Richard Harvard GriffithsLegge Stabilità 2017 - novita' per credito imposta ricerca e sviluppo

Agenzia Entrate - credito imposta Ricerca e Sviluppo cumulabile con fondi Ue

Dopo aver chiarito che al credito d'imposta ricerca e sviluppo sono ammessi anche i costi per brevetti acquisiti da società in fallimento, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a un nuovo interpello di un'impresa, precisando che nell'agevolazione rientrano anche progetti di R&S per i quali si è fatto ricorso a prestazioni di soggetti terzi.

Bonus ricerca e sviluppo – ammessi i brevetti, esclusi marchi e disegni

Il credito d'imposta ricerca e sviluppo

L'agevolazione, lo ricordiamo, consiste in un credito d'imposta in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Gli investimenti ammissibili comprendono:

  • i costi per l'assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell'attività di ricerca (lettera a),
  • le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (lettera b),
  • le spese relative a contratti di ricerca cosiddetti extra-muros, stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative (lettera c),
  • le spese di acquisizione delle competenze tecniche e privative industriali (lettera d).

Per le spese relative all'assunzione di personale altamente qualificato (lettera a) e per quelle relative a contratti di ricerca extra-muros (lettera c), il credito di imposta spetta nella misura del 50%.

Con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016:

  • si applicherà un’aliquota unica del credito di imposta, pari al 50 per cento, a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati;
  • saranno ammissibili le spese relative a tutto il personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, senza più menzionare il requisito secondo il quale tale personale doveva essere 'altamente qualificato';
  • salirà a 20 milioni di euro (dagli originari 5 milioni di euro) l’importo massimo annuale del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario.

Il chiarimento delle Entrate

Al centro dell'interpello posto dalla società ALFA vi è un progetto di ricerca eseguito in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con altri soggetti: l’attività di ricerca fondamentale e industriale è stata svolta interamente da uno dei soggetti del partenariato, mentre ALFA, insieme ad altri soggetti dell’ATS, ha realizzato il prototipo dimostratore destinato agli esperimenti tecnologici.

Nello specifico, la società ALFA aveva progettato i "componenti di controllo supervisione e diagnostica" del prototipo, ricorrendo alla collaborazione di altri soggetti per la costruzione. Per lo più i componenti costituivano prodotti unici e originali, mentre altri erano adattamenti di prodotti già presenti sul mercato in base alle esigenze del prototipo.

Dopo aver richiesto il parere del Ministero dello Sviluppo economico, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • laddove il rapporto con i soggetti terzi sia stato improntato ad attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di componenti nuovi, i costi dovranno essere considerati riconducibili alla categoria di cui alla lettera c), quella relativa ai contratti di ricerca cosiddetti extra-muros, e saranno agevolabili al 50%;
  • laddove l’interpellante abbia sostenuto costi per competenze tecniche e privative industriali, anche acquisite da fonti esterne, limitandosi poi ad adattarle alle esigenze del progetto, i costi potranno essere considerati riconducibili alla categoria di cui alla lettera d) e saranno quindi agevolabili al 25%.

Per quanto concerne la corretta imputazione temporale degli investimenti, con particolare riferimento a quelli relativi ai singoli prototipi realizzati mediante prestazioni di soggetti terzi ed ascrivibili alle lettera c) e d) - quindi ricerca extra-muros e competenze tecniche e privative industriali - l'Agenzia sottolinea che i relativi costi devono considerarsi sostenuti alla data di ultimazione della prestazione oppure, in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data di accettazione degli stessi da parte del committente.

Infine, nel caso in cui gli investimenti relativi ai singoli prototipi siano stati realizzati mediante prestazioni di soggetti terzi in assenza di un contratto vero e proprio, i relativi costi dovranno essere comunque supportati da altri documenti, quali proposte e/o ordini di acquisto e relative fatture.  

Risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2017

Photocredit: WorldSkills UK