Patent Box – il decreto per l'esclusione dei marchi

Patent Box - Photo credit: danielfoster437 via Foter.com / CC BY-NC-SAAggiornato il 7 febbraio 2018 Approda in Gazzetta ufficiale il decreto ministeriale che adegua le disposizioni attuative del Patent Box alle novità introdotte dalla manovrina, escludendo i marchi d’impresa dal perimetro della tassazione agevolata.

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La legge n. 96-2017, conversione del decreto-legge n. 50-2017, più nota come manovrina, ha escluso i marchi d’impresa dal perimetro oggettivo della tassazione agevolata del Patent Box a partire dal 2017, confermando tutte le opzioni esercitate nel 2015 e nel 2016 e prevedendo che, trascorsi i cinque anni agevolati, entro il limite massimo del 30 giugno 2021, il beneficio non sia più rinnovabile.

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Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 novembre 2017, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 6 febbraio 2018, le disposizioni attuative del regime di detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto e indiretto dei beni immateriali sono state adeguate alla nuova normativa, che allinea l'Italia a quanto previsto dall’Ocse con il progetto Beps (Base erosion and profit shifting) per contrastare l’elusione internazionale.

Patent Box

Il Patent Box è un regime di tassazione agevolata su base opzionale dei redditi derivanti dall’utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali.

Nello specifico, consiste nell'esclusione dal reddito complessivo del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017 dei redditi derivanti dall’uso di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Cosa cambia con la manovrina

L’articolo 56 della manovrina riporta il nostro Paese lungo i canoni Ocse: l’esclusione dei marchi viene introdotta per adeguare il Patent Box italiano alle prescrizioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che, con decorrenza 30 giugno 2016, limitano l’applicazione dei regimi Patent Box soltanto ai brevetti, ai modelli di utilità e al software protetto da diritto d’autore.

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Quindi, dal periodo d’imposta 2017 potranno essere detassati, nella misura del 50%, i redditi derivanti dall’utilizzo di:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione, inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
  • disegni e modelli giuridicamente tutelabili;
  • processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;

  •  

    due o più beni immateriali (software protetto da copyright o processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) collegati tra loro da un vincolo di complementarietà tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.

Testo del decreto-legge n. 50-2017 coordinato con la legge di conversione n. 96-2017

Cosa accade alle opzioni esercitate nel 2015 e 2016

La novità si applica solo alle opzioni esercitate dal 2017 e, precisamente, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016; per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.

L’esclusione non opera, invece, per le opzioni esercitate nel 2015 e nel 2016, per le quali continuerà a farsi riferimento alla disciplina ante decreto (che, in ogni caso, non potrà essere applicata oltre il 30 giugno 2021).

Know how e utilizzo congiunto

La manovrina non ha quindi escluso dal Patent Box il know how (ovvero i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili), nonostante non rientri fra i beni immateriali agevolabili secondo le prescrizioni Ocse.

Un’altra novità introdotta dal Dl 50/2017 riguarda l’applicabilità del regime del Patent Box anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali collegati tra loro da vincoli di complementarità ai fini della realizzazione di un prodotto, di una famiglia di prodotti, di un processo o di un gruppo di processi, sempre che i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano tutti compresi fra quelli agevolabili.

Con la nuova disciplina, tali redditi usufruiranno della detassazione del 50%. In sostanza, con la nuova disposizione, il gruppo di beni può anche non appartenere allo stesso soggetto.

Attività di ricerca e sviluppo

Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e all'accrescimento del valore dei beni immateriali:

  • la ricerca fondamentale, vale a dire i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e design;
  • la ricerca applicata, ovvero la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica; lo sviluppo sperimentale e competitivo, inteso come l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Vi rientrano anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l'utilizzo di processi e servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari;
  • il design, ovvero le attività di ideazione, progettazione e sviluppo di prodotti, processi e servizi, incluso l'aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte;
  • l'ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;
  • le ricerche preventive, i test, gli studi e interventi anche finalizzati all'adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l'ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attivita' di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi.

> Decreto ministeriale 28 novembre 2017

Photo credit: danielfoster437 via Foter.com / CC BY-NC-SA