Lavoro agile - ecco come funziona e quali tutele prevede

Lavoro agile - Photo credit: GSCSNJ via Foter.com / CC BY-NCArrivano dall'Inail indicazioni più chiare sulla normativa in materia di lavoro agile.

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La Circolare n. 48 dell’Inail fornisce le prime indicazioni riguardo le disposizioni in materia di lavoro agile (anche detto smart working), previste dalla Legge n. 81 del 22 maggio 2017 ("Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”).

La circolare dà, nello specifico, indicazioni su:

  • obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, 
  • retribuzione imponibile, 
  • tutela assicurativa,
  • tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Inoltre, il testo fornisce le Istruzioni operative destinate ai datori di lavoro.

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Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria

La disciplina introdotta dalla Legge n. 81-2017, si legge nella circolare, individua nel lavoro agile una “modalità flessibile di lavoro subordinato” rispetto all’orario e al luogo della prestazione lavorativa. Prestazione che, specifica l’Inail, per la parte resa fuori dai locali aziendali, è “eseguita senza una postazione fissa” ma prevede comunque “l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali”.

Relativamente alla classificazione tariffaria, poi, il documento spiega che sia per le attività svolte in azienda che per quelle svolte al di fuori della stessa, “gli strumenti tecnologici sono sempre forniti dal datore di lavoro tenuto a garantirne anche il buon funzionamento”. Di conseguenza, si legge ancora, “a parità di rischio deve necessariamente corrispondere una identica classificazione ai fini tariffari”.

Ciò in attuazione del principio in base a cui il trattamento normativo e retributivo dei lavoratori agili deve essere lo stesso di quelli in azienda, compresa l’adozione delle norme di sicurezza sul lavoro.

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Retribuzione imponibile

Poichè la normativa stabilisce il "principio della parità di trattamento" tra lavoratori agili e in azienda, nulla cambia tra le due categorie in tema di retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo.

Anche per gli addetti al lavoro agile, dunque, l'imponibile continua a essere individuato "nella retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori, costituita dall’ammontare del reddito di lavoro dipendente".

Tutela assicurativa

La legge 81-2017 prevede espressamente l'estensione della tutela assicurativa Inail al lavoratore agile. Inoltre, allo stesso proposito, si stabilisce che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali "quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza".

Nel caso specifico del lavoro agile, spiega l'Inail, ai fini dell’indennizzabilità dell’evento infortunistico saranno necessari specifici accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela e, in particolare, a verificare se l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa, anche se svolta all’esterno dei locali aziendali.

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Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

A garanzia della salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, il datore di lavoro deve fornire allo stesso "un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile".

Il lavoratore agile, si legge nella circolare, è comunque tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Istruzioni operative per i datori di lavoro

I datori di lavoro, spiega infine l'Inail, non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente già assicurato viene adibito alle stesse mansioni in modalità agile, purchè il cambiamento non determini una variazione del rischio.

Al contrario, nel caso in cui non vi sia già in essere un rapporto assicurativo con l’Istituto, i datori devono produrre apposita denuncia tramite i servizi on line disponibili sul portale dell’Inail, per assicurare tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli in modalità agile.

Ad ogni modo, al fine di monitorare la concreta diffusione del lavoro agile e i relativi effetti prodotti sul piano assicurativo, dal 15 novembre 2017 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà disponibile un apposito modello per consentire ai datori di lavoro di comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

Le informazioni contenute nel modello saranno poi trasmesse all’Inail nell’ambito dell’accordo di cooperazione applicativa tra Istituto e Ministero del lavoro.

> Circolare n. 48 dell'Inail

Photo credit: GSCSNJ via Foter.com / CC BY-NC