Edilizia ecologica: fondi UE per investimenti sull'efficienza energetica

EdificiDurante la miniplenaria del Parlamento europeo che si è tenuta a Bruxelles la scorsa settimana è stato modificato il regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per consentire e  facilitare gli interventi a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nel settore dell'edilizia abitativa. Le risorse del Fondo potranno essere utilizzate fino al 4% per cofinanziare, in tutti gli Stati membri e in tutte le regioni UE, investimenti per l'installazione di doppi vetri,  pannelli solari e la sostituzione di vecchie caldaie.
Inoltre il regolamento così modificato contribuirà a:
  • promuovere la competitività;
  • creare posti di lavoro in tutta l'UE;
  • raggiungere gli obiettivi della strategia in materia di energia e cambiamenti climatici dell'Unione europea.
Secondo il vecchio regolamento, il Fesr era utilizzabile per interventi edili solo nei nuovi Stati membri e solo se la costruzione riguardava zone urbane disagiate (ad esempio l’edificazione di case popolari); ora, invece, sarà estesa a tutti gli Stati membri e a tutte le regioni dell'UE la possibilità di investire, con il cofinanziamento comunitario, in misure a sostegno dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa.

Gli Stati membri, grazie al compromesso con il Consiglio, hanno la possibilità di decidere le categorie ammissibili secondo le proprie norme nazionali, e potranno definire i relativi criteri sulla base, ad esempio, delle caratteristiche geografiche delle aree in cui saranno realizzati gli investimenti, come isole o regioni montane.
 
La presente misura non aumenta il finanziamento, nè ha effetti sul bilancio comunitario, ma permette agli Stati membri di spostare le proprie priorità e ri-pianificare i propri programmi operativi per finanziare azioni in questo campo; inoltre vengono ampliate le spese ammissibili al contributo del Fondo.
 
Nel caso di sovvenzioni, saranno ammessi:
  • i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20% dei costi diretti di un'operazione;
  • i costi a tasso fisso calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;
  • somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione, fino a un massimo di 50.000 euro.
Queste tre opzioni possono combinarsi solo se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione; questi costi devono essere stabiliti in anticipo «sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile».
 
Infine, per assicurare la certezza giuridica relativa all'ammissibilità delle spese, queste ulteriori forme di costi ammissibili devono essere applicate a tutte le sovvenzioni del FESR; è prevista un'applicazione retroattiva a decorrere dal 1° agosto 2006, che è la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1080/2006.
 
Il nuovo regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
 
(Fonte: Parlamento europeo)