Decreto Terremoto – istruzioni per fruire del credito di imposta

Le modalità per fruire del credito di imposta sui finanziamenti agevolati per la ricostruzione post sisma assistiti dalla garanzia dello Stato.

Photo credit: Sito del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri

> Decreto Terremoto – i finanziamenti per la ricostruzione

Decreto Terremoto – misure per imprese e lavoratori

Con il provvedimento del 4 novembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha disposto le modalità di fruizione del credito d’imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati per far fronte alle diverse tipologie di interventi e di danni previsti dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 189-2016. I finanziamenti sono assistiti dalla garanzia dello Stato, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Economia del 10 novembre 2016, pubblicato il 1° dicembre in Gazzetta ufficiale.

Decreto terremoto

Il decreto-legge n. 189-2016, istituisce, presso il Ministero dell'Economia, un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. Sono ammissibili al finanziamento diversi interventi, dalla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa agli interventi sociali e socio-sanitari.

I contributi saranno erogati in forma di finanziamento agevolati, con una durata massima di 25 anni, dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana (ABI).

In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, i beneficiari matureranno un credito di imposta, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando quota capitale, interessi dovuti e spese strettamente necessarie alla gestione dei prestiti; credito d'imposta sarà fruibile esclusivamente in compensazione.

Agenzia Entrate, istruzioni per credito di imposta

L'Agenzia delle Entrate specifica che il credito d’imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

I soggetti finanziatori provvedono a recuperare gli importi tramite compensazione, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento, o mediante cessione del credito, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è avvenuta la cessione. Le somme sono recuperate dal soggetto finanziatore anche mediante la cessione del credito secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, ovvero ai sensi dell’articolo 1260 codice civile. Il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione.

I soggetti che hanno erogato i finanziamenti comunicano all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, gli elenchi dei beneficiari, l’ammontare dei finanziamenti concessi, il numero e l’importo delle singole rate, i dati di eventuali risoluzioni. L’invio di questi dati avverrà secondo modalità e termini approvati con un successivo provvedimento dell’Agenzia.

Decreto Terremoto – misure per imprese e lavoratori

Garanzia dello Stato sui finanziamenti

In base al decreto MEF del 10 novembre 2016 i finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti e dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito nei territori colpiti dal sisma sono assistiti dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta. 

Le istanze di intervento della garanzia dello Stato devono essere trasmesse dai soggetti interessati al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso o entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti.

Il MEF provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi ed eventuali spese di gestione strettamente necessarie, dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano le garanzie dello Stato di cui al decreto.

> Decreto del Ministero dell'Economia del 10 novembre 2016 - Gazzetta ufficiale del 1° dicembre 2016

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