Decreto fiscale - Entrate, acconto per imposta sostitutiva finanziamenti

Imposta sostitutivaI chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine.

Decreto fiscale – cosa prevede, da Equitalia a Voluntary Disclosure

Manovra - decreto fiscale collegato a Legge Stabilita' 2017 

Con la risoluzione 50/E del 20 aprile 2017 l'Agenzia delle Entrate ha risposto alle richieste di interpretazione della nuova disciplina definita dall’articolo 7-quater, comma 33, del decreto fiscale n. 193-2016 - collegato alla legge di bilancio - sulle modalità di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine.

Decreto fiscale, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine

Il decreto fiscale ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, al fine di semplificare le modalità di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti. In particolare, è stato abrogato l’obbligo delle due dichiarazioni cartacee a partire dalle operazioni poste in essere nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, sostituito dalla presentazione di un’unica dichiarazione telematica a decorrere, però, dalle operazioni effettuate nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017; pertanto, nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, la dichiarazione telematica per le operazioni effettuate nel 2017 verrà presentata entro il 30 aprile 2018.

Con l'introduzione delle modifiche normative sono sorti alcuni dubbi interpretativi in merito alla sussistenza dell’obbligo di versamento, nell’anno in corso, dell’acconto dell’imposta.

Interpretazione dell'Agenzia Entrate

In base all'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate i contribuenti sono tenuti al versamento dell’acconto, in genere, entro il 30 aprile di ogni anno. L’adempimento va effettuato anche per il 2017, anche se nel corso dello stesso anno non verrà presentata la dichiarazione telematica. La norma, infatti, stabilisce che gli enti versino, a titolo di acconto, una somma pari al 95% dell’imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio precedente; l’obbligo di versamento dell’acconto, dunque, prescinde dalla presentazione della dichiarazione telematica.

Pertanto, gli enti che effettuano operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, di cui agli articoli 15 e 16 del Dpr n. 601-1973, sono tenuti al versamento dell’acconto per l’esercizio in corso (relativo alle operazioni del 2017) nella misura del 95% dell’imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio 2016. Nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, la prima rata, calcolata nella misura del 45% dell’acconto complessivamente dovuto, va versata entro il 30 aprile 2017 (slitta a martedì 2 maggio per via della domenica e della successiva festività del 1° maggio); la seconda rata, pari al restante 55%, va assolta entro il 31 ottobre 2017.

Versamenti

Il versamento degli acconti può essere effettuato mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 1545; fino al 31 dicembre 2017, gli stessi pagamenti possono essere effettuati con il modello F23 ed i relativi codici tributo ordinariamente previsti. L’eventuale credito risultante dalle dichiarazioni semestrali precedenti potrà essere scomputato dai versamenti in acconto che i predetti contribuenti devono effettuare nel corso del 2017.

Per le operazioni effettuate nel semestre in corso al 31 dicembre 2016, il contribuente deve provvedere alla presentazione della dichiarazione semestrale, in forma cartacea, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio. In attesa dell’approvazione della nuova dichiarazione telematica, la modalità cartacea va utilizzata anche per gli adempimenti dichiarativi da porre in essere entro il 31 dicembre 2017, anche se relativi a operazioni effettuate nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Per queste operazioni gli enti interessati devono presentare, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un'apposita dichiarazione in forma cartacea all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell’ente.

> Risoluzione 50/E del 20 aprile 2017

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