Terremoto – istruzioni su finanziamenti agevolati, garanzie e credito d'imposta

Finanziamenti terremotoIn Gazzetta ufficiale il decreto MEF che disciplina le modalità di funzionamento della garanzia statale sui finanziamenti agevolati previsti dal dl Terremoto 8-2017

Decreto Terremoto - finanziamenti per ricostruzione, imprese e lavoratori

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Il decreto-legge Terremoto n. 8-2017 ha previsto che, per il pagamento dei tributi, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole attivi nelle zone colpite dagli eventi sismici possano richiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato.

Con provvedimento del 31 maggio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati sui finanziamenti agevolati erogati a imprese, lavoratori autonomi ed esercenti attività agricole attivi nelle zone colpite dal terremoto da parte degli istituti di credito. 

Ora il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017, appena pubblicato in Gazzetta ufficiale, chiarisce il funzionamento della garanzia statale.

Decreto Terremoto – i finanziamenti per la ricostruzione

I finanziamenti agevolati

Il decreto terremoto n. 8 del 2017, convertito dalla legge n. 45-2017, ha dato la possibilità ai titolari di reddito d’impresa o di reddito di lavoro autonomo e agli esercenti attività agricole di chiedere:

  • un finanziamento per il pagamento dei tributi sospesi dal precedente decreto sisma n. 189-2016 e per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, da erogare entro il 30 novembre 2017;
  • un finanziamento per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, da erogare entro il 30 novembre 2018.

I prestiti sono concessi dagli istituti finanziari, che a loro volta possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti (CDP) e Associazione bancaria italiana (ABI).

I beneficiari del finanziamento devono restituire la quota capitale, rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque anni, mentre i soggetti finanziatori maturano un credito d'imposta pari all'importo degli interessi relativi ai prestiti erogati e delle relative spese di gestione.

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Il provvedimento delle Entrate spiega che i soggetti finanziatori devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai finanziamenti erogati, ai soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento e ai relativi importi esclusivamente in via telematica.

In particolare, i dati relativi ai finanziamenti erogati ai erogati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 11 (sezione I delle specifiche tecniche) devono essere trasmessi, rispettivamente, entro il 30 aprile 2018 e il 30 aprile 2019.

I dati relativi ai finanziamenti erogati, al loro utilizzo e ai soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento (sezione II delle specifiche tecniche) devono invece essere trasmessi entro la fine del mese successivo a ciascun semestre solare del periodo di ammortamento, o di quello in cui si verifica l’evento da comunicare.

Il credito d’imposta può essere recuperato dal soggetto finanziatore anche mediante cessione del credito. Il credito ceduto può essere utilizzato in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario relativa al periodo d’imposta in cui avviene la cessione.  

> Agenzia Entrate - Provvedimento del 31 maggio 2017

Il decreto MEF sulla garanzia statale

In base al decreto ministeriale la garanzia statale copre tanto i finanziamenti ai soggetti finanziatori, quanto i prestiti a imprese, lavoratori autonomi e agricoltori e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito sono tenuti a praticare sui finanziamenti concessi condizioni identiche a quelle praticate nei loro confronti da CDP.

La garanzia è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.

Le istanze di intervento della garanzia dello Stato sono trasmesse dai soggetti interessati al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e devono pervenire entro diciotto mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso ovvero, nei casi di cui all'art. 2, comma 4 del decreto, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti.

Le istanze devono essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta, adeguatamente documentata, di pagamento non soddisfatta o da copia della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti.

Il Ministero provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi ed eventuali spese di gestione strettamente necessarie, dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano le garanzie dello Stato.

> Decreto MEF 3 agosto 2017

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