INPS - al via libretto famiglia e contratto prestazione occasionale

Voucher lavoro domesticoOnline il servizio dell'INPS per richiedere prestazioni di lavoro occasionale in sostituzione dei vecchi voucher

Lavoro – guida al bonus occupazione giovani

Legge Bilancio 2017 – incentivi per assunzioni a tempo indeterminato

La manovrina (decreto-legge n. 50-2017) ha introdotto una nuova disciplina per il lavoro occasionale, che prevede due diversi canali di accesso in base ai datori di lavoro, alle modalità e ai tempi di comunicazione della prestazione, all’oggetto della prestazione e al suo valore economico. 

Da una parte, è stato previsto il libretto famiglia, per le persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale o professionale; dall'altra, il contratto di prestazione occasionale per gli altri soggetti (professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata) con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato e le pubbliche amministrazioni.

Manovrina - Agenzia Entrate, istruzioni per affitti brevi e AirBnb

Libretto famiglia

Per quanto riguarda il libretto famiglia, le prestazioni di lavoro occasionale prevedono quali limiti economici, riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate (circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107).

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Del valore nominale di 10 euro di ogni titolo di pagamento, 8 euro costituiscono il compenso del prestatore, 1,65 euro vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata, 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL,  e 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

Le attività che l’utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono tassativamente indicate dalla legge e consistono in:

  • piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

Per l’utilizzo del libretto famiglia non sono previsti particolari adempimenti burocratici.

Per usufruire del libretto famiglia sia l’utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa tramite mail o SMS.

L’INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente i compensi pattuiti a seconda della modalità prescelta dal prestatore all’atto della registrazione.

Contratto di prestazione occasionale

Con il contratto di prestazione occasionale, l’utilizzatore può acquisire con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla normativa, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate (circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107).

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo.

Al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore:

  • la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33%;
  • l’assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%;

Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore è trattenuto dall’INPS l’onere di gestione nella misura dell’1%.

La legge prevede alcuni limiti tassativi all’utilizzo del contratto di prestazioni accessorie.

In particolare, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale a tutti i datori di lavoro che, nel corso dell’anno civile precedente, hanno occupato mediamente più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Il divieto per l’utilizzo del contratto di prestazioni occasionali è previsto per le attività:

  • da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti a rischio di esclusione sociale elencati nel comma 8, art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Per attivare il contratto di prestazioni accessorie e le relative tutele, l’utilizzatore deve effettuare la comunicazione almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa (o della revoca) tramite mail, SMS.

Le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazioni occasionali, indipendentemente dal numero di dipendenti, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali e per attività specifiche previste dalla legge:

  • nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  • per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  • per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Al via i servizi online INPS

A partire dal 10 luglio è online il servizio INPS per accedere a questi strumenti, che sostituiscono i vecchi voucher.

I passaggi da compiere tramite il servizio online sono i seguenti:

  • registrazione del datore di lavoro e del lavoratore;
  • indicazione da parte del lavoratore della modalità con cui intende essere retribuito;
  • inserimento in procedura da parte del datore di lavoro della comunicazione di lavoro occasionale;
  • pagamento diretto del lavoratore da parte dell’INPS entro il 15 del mese successivo alla prestazione.

> Prestazioni e servizi INPS