Energia – Fondo di garanzia per realizzare interconnector

Cosa prevede il decreto MISE sul Fondo di garanzia per la realizzazione degli interconnector, previsto dalla Legge di Stabilità 2016.

Interconnessioni elettriche - Photo credit: Philippe Put via Foter.com / CC BY © 2016 FOTER.COM Blog Contact Terms Sitemap Privacy Policy

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Il regolamento Ue 1228/2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, definisce interconnector una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione dei Paesi Ue.

La Legge di Stabilità 2016 - per la precisione all'articolo 1 comma 831 - istituisce presso Terna Spa un Fondo a garanzia degli impegni assunti dagli aggiudicatari per il finanziamento di ciascun interconnector.

Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 30 settembre 2016, la cui pubblicazione è segnalata nella Gazzetta ufficiale del 18 ottobre, vengono disciplinati criteri e modalità di gestione del Fondo in questione.

Risorse

Il Fondo - si legge nel testo del decreto - è alimentato dalle somme dovute dagli aggiudicatari che abbiano assunto con Terna l’impegno a finanziare gli interconnector, in virtù degli obblighi derivanti dalla partecipazione alle procedure di assegnazione gestite da Terna in attuazione dell’art. 32 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", o in virtù del trasferimento di capacità, secondo quanto previsto dal “Regolamento recante modalità per la cessione totale o parziale della potenza assegnata per il finanziamento di interconnector e del servizio di importazione virtuale”. 

Tali somme sono versate con cadenza annuale, con le modalità previste dal contratto sottoscritto tra gli aggiudicatari e Terna, sono dovute per le quote di potenza per le quali gli aggiudicatari si avvalgono, in aggiunta ai corrispettivi che gli stessi versano a Terna per l’esecuzione dei contratti di approvvigionamento, e sono calcolate, in misura pari a 1 €/MWh, sulla quantità di energia elettrica oggetto dell’importazione virtuale che assume valore costante in tutte le ore dell’anno.

Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento di tali somme fino all'entrata in servizio di ciascun interconnector, in relazione al quale abbiano assunto l’impegno di finanziamento per la realizzazione. Le somme versate nel Fondo non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori soggetti degli aggiudicatari ovvero di quelli di Terna. Rispetto alle somme in questione, inoltre, non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.

Gestione del Fondo

Il Fondo è amministrato da un comitato di gestione, costituito da tre componenti (compreso il Presidente), nominati dal MISE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il comitato di gestione, in carica un triennio, è l’organo preposto a deliberare sull’impiego delle risorse disponibili, in conformità di quanto previsto dal decreto.

Entro 30 giorni dalla nomina, il comitato predispone un regolamento per la gestione operativa del Fondo e per il funzionamento del comitato stesso, trasmesso al Ministero, a Terna e agli aggiudicatari. Nel regolamento sono indicati, tra l’altro, i criteri per l’individuazione dell’istituto o degli istituti bancari, presso cui vengono depositate le somme del Fondo.

Ricorso al Fondo

Il ricorso al Fondo è attivato da Terna mediante richiesta al comitato di gestione, comunicata per conoscenza al MISE ed agli aggiudicatari per eventuali osservazioni.

L’attivazione del Fondo da parte di Terna è consentita esclusivamente per la copertura degli impegni economici previsti dalla legge n. 99 del 23 luglio 2009 e dal contratto di mandato sottoscritto con Terna per la costruzione e l’esercizio degli interconnector, qualora gli aggiudicatari non adempiano ai relativi obblighi assunti con la sottoscrizione. Qualora le azioni da parte di Terna abbiano consentito di recuperare in parte o totalmente gli oneri o i costi per i quali Terna si è avvalsa del Fondo, Terna provvede a restituire al Fondo quanto ricevuto, al netto delle spese sostenute per il predetto recupero. Il Comitato di Gestione delibera sull’impiego delle risorse allocate nel Fondo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di Terna.

Fermi restando gli impegni dei soggetti selezionati a finanziare direttamente la realizzazione e l’esercizio degli interconnector, le somme versate confluiscono nel Fondo e sono destinate a garanzia di tutti gli interconnector per i quali sia stato sottoscritto il contratto di mandato per la costruzione, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.

Al termine del periodo di esenzione di tutti gli interconnector e dell’estinzione delle obbligazioni assunte dai soggetti selezionati in relazione alla costruzione e all’esercizio degli stessi, il Fondo, in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dello stesso, è ridistribuito, per la parte residua, ai soggetti selezionati, in proporzione alle quote effettivamente versate da ciascun soggetto selezionato. Il comitato di gestione comunica al MISE, a Terna e agli aggiudicatari le informazioni relative alla disponibilità del Fondo e all'uso delle risorse allocatevi entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

> Decreto ministeriale 30 settembre 2016 - Criteri e modalità di gestione del fondo di garanzia per la realizzazione degli interconnector

Ue: prima riunione del gruppo di esperti sugli obiettivi di interconnessione elettrica

Istituito a marzo 2016, il gruppo di esperti fornisce alla Commissione europea la consulenza tecnica in merito alla metodologia atta a realizzare uno degli obiettivi dell'Unione dell'energia, quello relativo all'interconnessione elettrica. Nello specifico, si tratta di tradurre l’obiettivo di interconnessione del 15% entro il 2030 in obiettivi regionali, nazionali e frontalieri, tenendo conto degli aspetti relativi ai costi e delle potenzialità per gli scambi commerciali nelle regioni di riferimento.

Inoltre, il gruppo di esperti può fornire consulenza tecnica in merito alla realizzazione dell’obiettivo del 10% di interconnessione entro il 2020, identificando i rischi che potrebbero compromettere la realizzazione di tale obiettivo e proponendo soluzioni volte a superare le strozzature nella realizzazione, dovute in particolare al finanziamento dei progetti e alle procedure di rilascio delle autorizzazioni.

La prima riunione del gruppo - costituito da rappresentanti dei settori industriale, accademico e della ricerca, da organizzazioni internazionali e ONG - si è tenuta a Bruxelles il 17 e 18 ottobre. Il gruppo, si legge in una nota della Commissione, avanzerà proposte su come definire e determinare capacità di interconnessione ottimali, tenendo conto dei trend energetici, dei costi e dei flussi commerciali. Inoltre, presenterà una serie di raccomandazioni su come colmare il gap infrastrutturale per i collegamenti elettrici transfrontalieri entro il 2030.

Photo credit: Philippe Put via Foter.com / CC BY