Lombardia - contributo per l’autonoma sistemazione – Anni 2017-2018

Data chiusura
31 Dec 2018
Agevolazione
Regionale
Stanziamento
€ 3 000 000
Soggetto gestore
Regione Lombardia

Descrizione

Contributo per l’autonoma sistemazione – Anni 2017-2018 a favore dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a far data dal 1° gennaio 2017, nonché per l’esecuzione dei controlli ex-post relativi agli anni 2016-2018.

Sono ammessi alla prosecuzione nella forma di assistenza costituita dal “Contributo per l’Autonoma Sistemazione – Anni 2017-2018”, i nuclei familiari già beneficiari della medesima forma di aiuto per l’anno 2016 e non già cessati/decaduti in corso d’anno, conviventi di cittadini proprietari, usufruttuari, locatari o comodatari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma, che:

  • a) sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata dichiarata inagibile e sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
  • b) abbia presentato, entro i termini perentori del 31 dicembre 2014, apposita domanda di contributo, ai sensi delle Ordinanze Commissariali nn.13, 15 o 16, e s.m.i., ai fini del rispristino dell’abitazione principale sgomberata di cui alla precedente lettera a);
  • c) abbia la relativa istruttoria di ammissibilità al contributo in corso ovvero sia già in possesso di un’ordinanza di concessione del contributo notificata ed i lavori siano in corso di esecuzione.

Ai fini della concessione del contributo per “abitazione principale, abituale e continuativa dichiarata inagibile”, si intende esclusivamente quella in cui alla data degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 risultava stabilita la residenza anagrafica, il domicilio e l’effettiva abitazione del nucleo familiare richiedente il contributo.

Per poter continuare a godere del “Contributo per l’Autonoma Sistemazione – Anni 2017-2018” e per non incorrere nelle sanzioni indicate nelle presenti disposizioni, i nuclei familiari, che siano in possesso degli specifici requisiti di cui ai punti precedenti, sono tenuti:

  • a) ad osservare scrupolosamente i termini per l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’agibilità dell’abitazione principale stabiliti dalle ordinanze commissariali nn.13, 15 e 16, fatte salve le eventuali sospensioni o proroghe concesse dal Comune;
  • b) a documentare il rientro nell’abitazione principale, al termine dei lavori di ripristino della relativa agibilità, entro il termine perentorio e secondo le modalità previste all'articolo 4 delle disposizioni (vedi Links).

Il contributo copre il periodo temporale intercorrente tra il 1° gennaio 2017 e la data di ripristino dell’agibilità dell’abitazione principale, abituale e continuativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, fatto salvo quanto espressamente indicato all'articolo 5, comma 2°, lettera c) delle disposizioni (vedi Links).

Il numero dei componenti il nucleo familiare che rileva ai fini della presente ordinanza è quello che alla data del sisma del maggio 2012 era residente e comunque dimorante abitualmente nell’abitazione principale, abituale e continuativa inagibile a causa di tale evento calamitoso e risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, fermo restando un numero inferiore di componenti dichiarato dall’interessato o comunque accertato dal Comune e fatti salvi gli eventi successivi della nascita, del decesso e della fuoriuscita dal nucleo familiare di uno o più componenti.

L’entità del “Contributo per l’Autonoma Sistemazione – Anni 2017-2018” è determinato in funzione della specifica sistemazione alloggiativa in cui si trovi il nucleo familiare beneficiario al momento del pagamento della quota bimestrale del contributo e più precisamente:

a) per i nuclei familiari conviventi al momento del sisma con il proprietario/usufruttario o con il comodatario a titolo gratuito di un’unità immobiliare/edificio resa/o inagibile e sgomberata/o a seguito degli eventi sismici, la cui situazione alloggiativa attuale sia costituita da un immobile in affitto o in comodato a titolo oneroso, il contributo è concesso fino ad un massimo di Euro 600 mensili e comunque nel limite di Euro 100 per ogni componente del nucleo familiare. Ove si tratti di nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo è stabilito nella misura di Euro 200 mensili. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di Euro 200,00 mensili per ognuno dei predetti soggetti. L’importo del contributo aggiuntivo non varia se un componente il nucleo familiare presenti più di uno dei predetti stati.

b) per i nuclei familiari conviventi al momento del sisma con il locatario o con il comodatario a titolo oneroso di un’unità immobiliare/edificio resa/o inagibile e sgomberata/o a seguito degli eventi sismici, la cui situazione alloggiativa attuale sia costituita da un immobile in affitto o in comodato a titolo oneroso, il contributo concesso è pari al minore degli importi risultanti tra:

  • 1. la differenza tra il canone di locazione o di comodato pagato al momento del sisma ed il canone attualmente pagato ovvero
  • 2. il contributo determinato nel medesimo modo di quello descritto per i nuclei familiari di cui alla precedente lettera a).

Nei precedenti casi a) e b) la richiesta di erogazione del contributo alla Struttura del Commissario delegato andrà effettuata utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 dell’Ordinanza Commissariale n.267.

c) per i nuclei familiari conviventi al momento del sisma con il proprietario ovvero il locatario ovvero il comodatario a qualunque titolo di un’unità immobiliare/edificio resa/o inagibile e sgomberata/o a seguito degli eventi sismici, la cui situazione alloggiativa attuale sia costituita da un immobile in proprietà, in usufrutto o in comodato d’uso gratuito, il contributo è concesso in misura forfetaria secondo il prospetto all'articolo 5 delle disposizioni (vedi Links).

Il presupposto per percepire il “Contributo per l’Autonoma Sistemazione – Anni 2017-2018” è il celere ripristino dell’agibilità dell’abitazione sgomberata da parte del proprietario dell’immobile, conseguentemente il contributo spetta sino al rientro nell’abitazione ripristinata o alla data di revoca dell’ordinanza di inagibilità/sgombero e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2018, fatto salvo quanto espressamente indicato all'articolo 5, comma 2°, lettera c) delle disposizioni (vedi Links).

A tal fine la dichiarazione del direttore dei lavori attestante la fine dei lavori utili al ripristino dell’agibilità deve essere presentata al Comune entro 15 giorni dalla fine degli stessi.

Tale termine è relativo alla sola dichiarazione di fine lavori finalizzata al calcolo del contributo per l’autonoma sistemazione; restano comunque validi i termini previsti dalle Ordinanze 13, 15 e 16 e s.m.i. per la presentazione di tutta la documentazione per l’ottenimento del saldo del contributo per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione delle unità immobiliari ad uso abitativo.

Se la data di effettivo rientro nell’abitazione comunicata dal beneficiario o comunque accertata dal Comune è antecedente alla revoca dell’ordinanza di inagibilità/ sgombero, il contributo per l’autonoma sistemazione spetta fino a tale data.

Per maggiori informazioni consultare i Links.

Beneficiari e Finalitá

Stato agevolazioni
Inattive
Dimensione beneficiari
Non Applicabile
Organizzazione
Privato
Settori
Sociale
Finalita'
Inclusione social, Cooperazione
Ubicazione Investimento
Lombardia

Incentivi e Spese

Tipologia agevolazione
Contributo
Tags
Autonoma sistemazione, Terremoto, Sisma