Circolare Confindustria credito imposta ricerca e sviluppo in anticipo su Agenzia Entrate

Una circolare di Confindustria fa il punto sul nuovo credito d'imposta per attività di R&S introdotto dalla legge di Stabilità 2015

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La legge n. 190-2014 ha sostituito il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che era stato previsto, per il triennio 2014-2016, dal 'Piano Destinazione Italia' con una nuova agevolazione, valida per le spese sostenute dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Una circolare del servizio Politiche fiscali di Confindustria illustra tutte le novità.

Beneficiari

A differenza della formulazione precedente, che lo riservava alle PMI, il nuovo credito d'imposta è una misura generale, aperta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Questo significa, osserva Confindustria, che l'ambito soggettivo comprende anche:

  • le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti,
  • gli enti non commerciali,
  • le imprese agricole che agli effetti fiscali determinino il reddito agrario su base catastale ai sensi dell'art. 32 del TUIR,
  • le imprese neo-costituite,
  • le imprese in contabilità semplificata,
  • le imprese in difficoltà,
  • le società di comodo,
  • le società in perdita sistematica.

La disciplina del nuovo credito d'imposta non prevede disposizioni specifiche per il trattamento dei consorzi e delle reti d'impresa, a differenza del Destinazione Italia che chiariva: "Sono destinatari del credito d’imposta anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi casi, l’agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse". Sul tema, secondo Confindustria, sarebbero necessari chiarimenti normativi.

Attività ammissibili

L'agevolazione riguarda attività di ricerca e sviluppo quali:

  • a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
  • b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessari per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  • c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernente nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto ai fini di dimostrazione e di convalida;
  • d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

A questo proposito, tra gli aspetti sottolineati da Confindustria rientrano due elementi:

  • da una parte, l'ammissibilità della ricerca di base, a prescindere dagli utilizzi commerciali (lett. a);
  • dall'altra, l'inclusione degli studi di fattibilità, quindi non più solo dell'attività di ricerca e sviluppo effettivamente svolta, ma anche del "costo che l'impresa sostiene proprio per verificare non solo la fattibilità, ma anche la convenienza ad intraprendere un determinato specifico progetto di R&S" (lett. c).

Voci di costo

Per quanto riguarda le voci di costo, la circolare di Confindustria si concentra innanzitutto sulle spese per il personale dipendente dell’impresa o in collaborazione con l'impresa, inclusi gli esercenti arti e professioni.

L'agevolazione è limitata ai lavoratori altamente qualificati, “escludendo il personale che, pur essendo direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, sia privo dei titoli di studio espressamente richiesti dalla norma”, cioè dottore di ricerca, laurea magistrale o iscrizione ad un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera.

Tra le voci di costo previste e passate in rassegna dalla circolare anche:

  • le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio,
  • le competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologia, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne,
  • le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative,
  • le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5mila euro.

Volumi di investimenti e misura dell'incentivo

Il credito d'imposta è concesso a fronte di investimenti minimi pari a 30mila euro, contro i 50mila euro della precedente formulazione. La verifica del limite minimo di investimento, chiarisce la circolare di Confindustria, va effettuata in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile separatamente considerato.

Bisogna inoltre ricordare anche la condizione del superamento del parametro storico di raffronto, cioè che la spesa ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, quindi nel triennio 2012-2014.

L'intensità dell'agevolazione è pari al 25% delle spese relative agli strumenti, alle attrezzature di laboratorio e ai beni immateriali, ma sale al 50% per i costi di personale e per la ricerca contrattuale.

Rispetto alla precedente versione, infine, il tetto massimo del nuovo credito d'imposta per impresa in ciascun periodo d'imposta sale da 2,5 a 5 milioni di euro.

Accesso automatico e fruizione del credito d'imposta

Il nuovo credito d'imposta è automatico, quindi soggetto solo a valutazione ex post, non a controllo anche preventivo. Questo significa che le imprese non sono tenute a presentare un'istanza per richiedere l'incentivo o per la sua fruizione in compensazione.

In base al decreto interministeriale del 27 maggio 2015, il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi. Per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la fruizione del credito per gli investimenti effettuati nel 2015 è possibile a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il codice tributo per l'utilizzo in compensazione dell'incentivo fiscale, istituito con la risoluzione n. 97/E/2015 l'Agenzia delle Entrate, è '6857'.

Gli importi delle compensazioni non rilevano né ai fini del raggiungimento del plafond annuale dei crediti d'imposta utilizzabili pari 250mila euro, né ai fini della soglia massima per le compensazioni orizzontali effettuabili in ciascun anno solare, attualmente fissata a 700mila euro.

Cumulo con altre agevolazioni

In linea generale, un'agevolazione costituente misura generale, quale è il nuovo credito di imposta per attività di R&S, è di per sé potenzialmente cumulabile con altri incentivi a meno che ciò non sia esplicitamente vietato. E dal momento che "l'agevolazione in esame non pone deroghe alle regole ordinarie - osserva Confindustria - essa deve ritenersi pienamente cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a meno che non sia la disciplina di tali altri incentivi a prevedere divieti in questo senso".

Si tratta di un punto decisivo, secondo l'organizzazione degli industriali, per cogliere le potenzialità della combinazione dell'incentivo fiscale con altre misure a sostegno delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, dai bandi MIUR e MISE a quelli europei di Horizon 2020 e di Cosme.

Inoltre, il nuovo credito d'imposta potrebbe essere cumulato alle agevolazioni della Nuova Sabatini per l'acquisizione di beni strumentali impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo svolte “intra-muros” e al super-ammortamento introdotto dalla legge di Stabilità 2016.

Infine, conclude Confindustria, sono possibili sinergie con la disciplina per le start-up innovative introdotta dalla legge n. 221-2012, con quella introdotta dalla legge n. 33-2015 a favore delle PMI innovative e con il Patent box previsto dalla legge di Stabilità 2015.

> Circolare dell'area Politiche Fiscali di Confindustria sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Author: National Eye Institute / photo on flickr