DL 3-2015: Investment Compact, agevolazioni per PMI Innovative

Author: RDECOM / photo on flickr Entra in vigore il decreto-legge n. 3-2015, più noto come Investment Compact, che introduce la categoria di PMI innovative e le ammette alle agevolazioni già previste per le startup dal dl n. 179-2012.

PMI Innovative

Il decreto-legge introduce la categoria di piccole e medie imprese innovative per le PMI che possiedono i requisiti:

  • a) residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • b) certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
  • c) assenza di possesso di azioni quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
  • d) assenza di iscrizione al registro speciale previsto da decreto-legge n. 179-2012;

e almeno due requisiti tra:

  • volume di spesa in ricerca e sviluppo, escluse le spese per l'acquisto di beni immobili, in misura uguale o superiore al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa;
  • impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a un quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
  • titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno un brevetto o un software registrato e direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Le PMI innovative dovranno iscriversi presso un'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente:

  • a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
  • b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
  • c) oggetto sociale;
  • d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
  • e) elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
  • f) elenco delle società partecipate;
  • g) curriculum vitae dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI;
  • h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
  • i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
  • l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
  • m) sito internet.

Queste imprese potranno quindi beneficiare della riduzione degli oneri per l'avvio di impresa, accedere a forme alternative di remunerazione come stock option e work for equity e raccogliere capitali mediante crowdfunding. Gli incentivi fiscali previsti per le società e per le persone fisiche che investono in startup innovative sono estesi anche a chi investe in PMI innovative.

Le agevolazioni fiscali in materia di lavoro, invece, restano riservate alle startup innovative.

L'onere per l'accesso delle PMI innovative alle agevolazioni già previste per le startup è valutato in 7 milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Patent Box

Il decreto potenzia il Patent box, cioè la defiscalizzazione del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e che entrerà a regime del 50% nel 2017, prevista dalla Legge di Stabilità 2015 per i redditi derivanti dall'utilizzo, diretto o indiretto, di brevetti, opere dell'ingegno e know how.

Il dl n. 3-2015 infatti:

  • include anche i marchi commerciali tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale;
  • ammette tra i costi agevolati quelli sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo affidata in outsourcing e per l’acquisizione dei beni immateriali.

Inoltre, al fine di diffondere l'innovazione e di stimolare la competitività, in particolare delle piccole e medie imprese, il testo stabilisce che la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvede a:

  • a) sistematizzare a scopi informativi e di vendita i risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta negli enti pubblici di ricerca, le competenze scientifico-tecnologiche e le infrastrutture di ricerca presenti negli enti stessi;
  • b) istituire un sistema per la commercializzazione dei brevetti registrati da università, da enti di ricerca e da ricercatori del sistema pubblico e disponibili per l'utilizzo da parte delle imprese;
  • c) fungere da tramite tra le imprese per lo scambio di informazioni e per la costituzione di reti tecnologiche o di ricerca.

Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese

Il dl promuove la costituzione di una società di servizio per la ristrutturazione, il riequilibrio finanziario e il consolidamento industriale di imprese italiane in temporanee difficoltà patrimoniali e finanziarie, ma con buone prospettive di crescita.

La società può investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini, compreso l'affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi.

Il capitale è sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, alcuni dei quali possono avvalersi della garanzia dello Stato nel limite di 300 milioni di euro. Questi azionisti riconoscono allo Stato un corrispettivo per la garanzia, orientato al mercato in conformità alla normativa della Ue in materia, anche a valere sulla quota degli utili ad essi distribuiti. Agli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato, invece, sono riconosciuti particolari diritti previsti dallo statuto della società.

L'obiettivo della società è la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e dei rapporti oggetto del singolo investimento entro il termine stabilito dallo statuto. La società, inoltre, deve distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti.

Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto il Ministro dell'Economia e con il Ministro dello Sviluppo economico, definirà le caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che se ne avvalgono.

Sabatini bis: ricorso facoltativo alla provvista CDP

Il decreto sgancia la Nuova Sabatini dal plafond di Cassa Depositi e Prestiti: in base al testo i contributi statali per l'abbattimento del tasso di interesse possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto finanziamenti per l'acquisto o il leasing di beni strumentali anche se questi sono stati erogati dagli istituti finanziari senza ricorrere alla provvista costituita presso la gestione separata di CDP.

I requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi saranno stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

SACE

Il dl mira a rafforzare l'attività di SACE a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione, autorizzandola a svolgere il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nel rispetto delle norme internazionali, europee e nazionali in materia.

Banche popolari

Il decreto prevede una riforma delle banche popolari, che impone a quelle con attivo superiore a 8 miliardi di euro la trasformazione in società per azioni.

In caso di superamento del limite di 8 miliardi, l'organo di amministrazione della banca convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia, nè è stata deliberata la trasformazione in società per azioni, la Banca d'Italia può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'Economia e delle Finanze la liquidazione coatta amministrativa.

Investitori istituzionali esteri

L'Investment Compact amplia l'esenzione della ritenuta a tutti i proventi percepiti dai fondi che possono fare credito diretto alle imprese, eliminando la limitazione che prevedeva l’esenzione solo per i fondi che non facevano ricorso alla leva finanziaria.

Portabilità conto corrente

In base al dl n. 3-2015, infine, il trasferimento di un conto corrente da un istituto all’altro è completamente a carico della banca o dell’istituto finanziario, sia dal punto di vista delle procedure che relativamente ai costi.

Links
Decreto-legge n. 3-2015 - Gazzetta ufficiale del 24 gennaio 2015

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