Legge Stabilita' 2016 - ecobonus, ristrutturazioni e ammortamenti

Confermati per il 2016 l'ecobonus al 65% e la detrazione al 50% per le ristrutturazioni edilizie. Novità anche per gli ammortamenti

Ecobonus - Author StockMonkeys.com

La Camera dà il via libera alla legge di Stabilità 2016, che ora passa nuovamente al Senato per l'ok definitivo. Tra le novità della manovra, la conferma anche nel 2016 dell'ecobonus al 65% e della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia e una deduzione extracontabile del 40% per gli investimenti in beni strumentali.

Ecobonus

A decorrere dal 2016 l'attuale normativa prevederebbe una detrazione pari al 36% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, escludendo dalle agevolazioni fiscali gli enti che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica.

La Legge di Stabilità 2016 conferma invece anche per il 2016 la detrazione del 65% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo).

Beneficiari. La detrazione per gli interventi di efficientamento energetico può essere richiesta da persone fisiche, compresi i professionisti, società di persone, società di capitali, associazioni tra professionisti, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Non è necessario essere proprietari dell’immobile. Le spese per i lavori possono infatti essere sostenute anche da chi detiene l’immobile in comodato, dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado conviventi con il possessore o detentore.

La detrazione può essere richiesta per gli edifici in tutte le categorie catastali, compresi quelli strumentali, purché non siano ancora in costruzione e abbiano già un impianto di riscaldamento. Condizione che non vale, invece, per l’installazione dei pannelli solari. Se nell’intervento di riqualificazione è compresa una demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’agevolazione è riconosciuta solo per i lavori effettuati sulla parte di edificio esistente

Anche i lavori sulle parti comuni dei condomìni possono usufruire dell'ecobonus. Passaggio cui è legata un'importante novità: la possibilità - per i soggetti che si trovano nella no tax area in ambito Irpef per i redditi percepiti da pensione, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo - di optare per la cessione della propria detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali in favore dei fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.

Le modalità operative della cessione dovranno essere chiarite dall’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento da emanarsi entro il 1° marzo 2016. Probabilmente il credito si potrà cedere non solo alle imprese ma anche ai professionisti tecnici.

Aggiornamento a gennaio 2016. Con decreto del Ministero dell'Economia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 gennaio 2016, vengono individuati, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata, i termini e le modalità per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi volti alla riqualificazione energetica.

Le comunicazioni contenenti l'ammontare delle spese sostenute nell'anno d'imposta precedente e i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari  dei pagamenti, sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dai dati relativi al 2015.

Aggiornamento al 24 marzo. L'Agenzia delle Entrate pubblica il provvedimento per la cessione della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici.

Interventi incentivati. La detrazione Irpef del 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 spetta per una serie di interventi di:

  • Riqualificazione globale su edifici esistenti: il tetto massimo della detrazione è pari a 100mila euro;
  • Coibentazione di pareti, soffitti o sostituzione di finestre e serramenti con altri con particolari prestazioni di isolamento: detrazione fino a 60mila euro;
  • Installazione di pannelli solari termici: anche in questo caso, la detrazione è fino a 60mila euro;
  • Sostituzione della caldaia con un modello a condensazione: fino a 30mila euro;
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione: fino a 30mila euro;

La norma estende inoltre l'ecobonus agli interventi di efficientamento energetico degli Istituti autonomi per le case popolari per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica, e per la domotica, quindi l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, pproduzione di acqua calda e climatizzazione delle unità abitative.

Interventi di ristrutturazione edilizia, acquisto di mobili e elettrodomestici

Stesso discorso per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, che comprendono quelli di bonifica dall'amianto e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore a A+) e altre apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

A decorrere dal 2016 l'attuale normativa prevede una detrazione pari al 36% fino a una spesa complessiva pari a 48mila euro. La legge di Stabilità conferma invece per il 2016 la detrazione del 50% (anche in questo caso da suddividere in 10 quote annuali di pari importo). In particolare, per gli interventi di ristrutturazione edilizia fissa un tetto fino a 96mila euro per unità immobiliare e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici stabilisce il limite di 10mila euro.

Gli interventi edilizi ammissibili sono:

  • manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali;
  • manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • lavori necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

Per chi vive in un condominio, quando l’intervento viene realizzato sulle parti condominiali, come per esempio guardiole, appartamento del portiere e lavatoi, i condòmini hanno diritto al bonus mobili, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti comuni.

Previste inoltre speciali detrazioni per l'acquisto di mobili ad arredo da parte delle giovani coppie (vale a dire nuclei familiari costituiti sia da coniugi che da conviventi, da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni) che acquistano un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Si tratta di una detrazione ai fini IRPEF pari al 50% per le spese sostenute nel 2016, fino un massimo di 16mila euro. Il beneficio in questione non è cumulabile con quello concernente le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.

 

Ammortamenti

La misura è volta a incentivare gli investimenti in beni strumentali attraverso il riconoscimento di una maggiorazione della deduzione ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF.

In particolare, si introduce una deduzione extracontabile del 40% per gli investimenti effettuati (anche in leasing) a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016 in beni strumentali nuovi, in impianti e macchinari ad esclusione dei beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5% e di tutte le tipologie di costruzioni e fabbricati.

La maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto è del 40%, portando al 140% il valore della deduzione.

Il super ammortamento o maxi ammortamento può essere applicato da tutte le aziende che investono in beni strumentali strettamente inerenti al core business aziendale, comprendendo in questa definizione tutti i titolari di reddito d’impresa e reddito da lavoro autonomo (tranne i contribuenti in regime forfetario).

In attesa di circolari di chiarimento operativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’applicazione dell'ammortamento al 140% riguardi anche i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi ma non del nuovo regime forfetario.

Aggiornamento al 29 gennaio 2016: L’Agenzia della Entrare fornisce alcuni chiarimenti sulla disciplina del maxi-ammortamento introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. Tale misura spetta anche ai contribuenti che adottano il regime dei minimi, per cui viene applicato il principio di cassa; esclusi invece i contribuenti forfetari, tenuto conto che essi determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi.