Sismabonus - nuovi chiarimenti del MIT sugli incentivi

Terremoto - Photo credit: Darkroom Daze via Foter.com / CC BY-NC-SALe agevolazioni relative al sismabonus non sono compatibili con altri sconti fiscali.

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E’ solo uno dei chiarimenti contenuti nella nuova serie di risposte a domande frequenti che il Ministero delle Infrastrutture ha appena pubblicato sul suo portale. La detrazione dedicata alla messa in sicurezza antisismica non potrà, di norma, essere combinata con altre agevolazioni, a partire dall’ecobonus. Non solo: la cumulabilità non vale neppure per altre agevolazioni che spettano sulla base di norme speciali per le aree sismiche.

A che punto è il sismabonus

Le risposte dei tecnici del Ministero delle infrastrutture arrivano quando il sismabonus si accinge a compiere sei mesi di vita. Lo sconto fiscale è, infatti, attivo a partire da marzo del 2017, quando è stato delineato attraverso un decreto del MIT, che ha definito sia le regole per le diagnosi sismiche che quelle per la richiesta della detrazione, per i capannoni e gli edifici residenziali.

I dubbi degli operatori

Ci sono, però, alcune situazioni particolari che, a diversi mesi dall’entrata in vigore del bonus, lasciano ancora dubbi agli operatori. E’ per questo che il Governo ha deciso di intervenire con un ulteriore pacchetto di risposte a domande frequenti, dopo quello pubblicato nei mesi scorsi.

In quali casi si perde la detrazione

In primo luogo, i tecnici si chiedono quali sono i casi in cui c’è il rischio di perdere la detrazione, una volta ottenuta con tutta la procedura prescritta dalla legge. “La detrazione – spiegano dal Ministero - si perde, ad esempio, quando l’immobile è ceduto e nel contratto non è previsto espressamente che il venditore mantenga il diritto alla detrazione per le rate residue”. Quindi, in caso di contratto di vendita bisognerà specifica che chi cede l’immobile mantiene lo sconto.

L'estensione temporale del bonus

Un altro dubbio molto frequente riguarda l’estensione temporale del bonus. “Ho messo in sicurezza la mia casa nel 2015 – si legge nelle domande del Mit -, posso usufruire del bonus?”. Le agevolazioni “casa sicura”, secondo quanto spiega il ministero, sono previste dalla legge di Bilancio 2017 e riguardano interventi effettuati a partire dal primo gennaio del 2017. Quindi, di norma questi sconti valgono soltanto per l’anno in corso.

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L'eccezione 

Esiste, però, un’eccezione, illustrata dal Ministero nelle sue risposte. “Per gli interventi eseguiti prima del primo gennaio 2017 (ad esempio nel 2015) la detrazione è possibile solo se l’immobile costituisce l’abitazione principale e si trova nelle zone di rischio sismico 1 o 2”. Se si verificano queste due condizioni, quindi, sarà possibile richiedere lo sconto anche per periodi precedenti.

La combinazione con altre agevolazioni

Il terzo caso è quello più interessante e frequente. Si tratta della combinazione delle agevolazioni “casa sicura” con altri incentivi di cui il proprietario dell’immobile ha usufruito in passato. In questo caso la risposta è sfavorevole per molti cittadini. Il Ministero, infatti, spiega che “non è possibile far valere sulla medesima spesa la detrazione “casa sicura” e il bonus per la riqualificazione energetica dell’edificio”.

Quindi, la combinazione tra ecobonus e sismabonus non è possibile. Ma non solo. “Le detrazioni, inoltre, - concludono le Faq del Ministero - non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici”.