Organizzare la capitalizzazione delle societa'

Il capitale delle società limitatamente responsabili, pari a minimo 10.000euro per una SRL e a 120.000euro per una SpA, costituisce la prima risorsa finanziaria di una start-up per la copertura dei suoi fabbisogni finanziari e permette:
- lo sviluppo e la sopravvivenza dell'azienda,
- la facilità di accesso a fonti esterne ed accessorie di finanziamento (finanziamenti bancari, fund raising, venture capital).
Tali considerazioni valgono ovviamente anche per un'impresa esistente, che deve sempre porre la massima attenzione nella corretta gestione del suo patrimonio

In altre parole, massimizzare il patrimonio dell'impresa consente un più agevole accesso a strumenti finanziari, facilitando
- un reperimento più adeguato di risorse per la realizzazione degli investimenti, grazie a migliori rating che si possono ottenere dal sistema bancario (Basilea 2),
- eventualmente anche l'ingresso nel capitale di rischio della società di venture capitalist o di fondi di private equity.

La capitalizzazione, dunque, deve essere fatta in un'ottica di sviluppo e di accesso a fonti esterne ed accessorie di finanziamento. Si raccomanda quindi:
- di prevedere negli statuti la possibilità di includere nel capitale sociale tutte le attività suscettibili di valutazione economica, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa che, con la riforma del diritto societario introduce novità interessanti sotto questo profili;
- un'accorta pianificazione di budgets previsionali che impedisca l'azzeramento del patrimonio per perdite (si ricorda che, in caso di perdite tali da azzerare il capitale sociale o da ridurlo al di sotto del minimo legale, gli amministratori hanno l'obbligo di porre la società in liquidazione qualora i soci non intendano ripianarle);
- di portare a capitale gli utili eventualmente conseguiti dall'impresa quando sono previsti investimenti, per poter essere impiegati nel sostegno e nello sviluppo aziendale.

Riguardo l'inclusione nel capitale sociale di attività suscettibili di valutazione economica, la riforma del diritto societario ha introdotto:
- la possibilità per i soci di sostituire il versamento in denaro dovuto a titolo di conferimento con la prestazione di idonee garanzie bancarie o assicurative per un ammontare di pari importo;
- la possibilità per i soci di conferire (oltre che i "tradizionali" denaro, beni o crediti) le prestazioni d'opera o di servizi (queste ultime non sono conferibili nelle società per azioni);
- l'abolizione dell'obbligo di nomina da parte del Tribunale (prevista invece per le società per azioni), territorialmente competente in ragione della sede della società, del perito che deve predisporre la relazione giurata di stima nel caso in cui un conferimento abbia per oggetto un bene o un credito;
- le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Su quest'ultimo punto rileviamo che l'assegnazione delle quote/azioni avviene in linea di principio in proporzione ai conferimenti effettuati. Tuttavia, sempre che venga rispettato il principio della copertura integrale del capitale sociale, l'atto costitutivo può stabilire una diversa assegnazione delle quote/azioni che non rispetti la regola della proporzionalità tra conferimenti e quote/azioni; un socio può, quindi, ricevere meno azioni rispetto a quanto conferito, mentre un altro socio ne può riceverne in misura maggiore al proprio conferimento.

Tale disposizione appare dettata dalla esigenza di tener conto degli apporti di utilità che non possono formare oggetto di conferimenti veri e propri (come ad esempio prestazioni di fare o di non fare, il consenso all'uso del nome, etc.), ed è sicuramente da raccomandare in tutti i casi in cui può comunque riconoscersi un valore (e quindi una quota di partecipazione) a fronte di concessioni di attività materiali od immateriali, quali ad.es., quando:
- un soggetto vuole concedere l'uso di know-how, marchi, loghi, denominazioni, conoscenze commerciali. ecc.;
- non risulta conveniente conferire opere e servizi (anche da un punto di vista fiscale) ma questi vengono forniti e potrebbero essere "pagati" da un socio che se ne fa carico con un conferimento più che proporzionale a favore di chi effettua le prestazioni stesse;
- è difficile valutare ed includere nel capitale un generico know-how, ma tali conoscenze sono in grado di supportare adeguatamente lo sviluppo dell'impresa.

Per le società per azioni si raccomanda anche di inserire negli statuti:
- le facoltà previste dai nuovi articoli da 2447 bis a 2447 decies del Codice civile, introdotti sempre nell'ambito della riforma del diritto societario, che riconoscono la possibilità di costituire "patrimoni destinati" - dedicati cioè al compimento di uno specifico affare - distinti, anche sul piano dell'aggredibilità da parte dei creditori, rispetto al restante patrimonio della società;
- la facoltà prevista dall'art. 2348 c.c. che consente di creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite.

In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. La finalità dell'istituto dei patrimoni separati, come indicato nella stessa relazione ministeriale al Dlgs 6/2003 di riforma del diritto societario, intende porre a disposizione degli operatori gli strumenti idonei a consentire la gestione di iniziative specifiche, senza che sia necessaria la costituzione di apposite società mediante l'estensione alle società di diritto comune della possibilità di vincolare risorse patrimoniali alla realizzazione di tali ben individuate iniziative.
In particolare:
- la società circoscrive il rischio d'impresa alle azioni dei creditori unicamente riferibili a uno o più patrimoni separati, senza coinvolgere il restante patrimonio sociale (fatte salve eventuali, specifiche eccezioni, oltre rappresentate);
- i terzi che contrattano con la società e che sopportano, in quanto fornitori dell'iniziativa gestita mediante il patrimonio separato, i rischi connessi all'operazione economica, concorreranno esclusivamente con gli altri fornitori dello specifico affare.

Per concludere, si rammentano le definizioni giuridiche di capitale sociale, che assumono rilevanza nella pianificazione degli aumenti e nei relativi versamenti/conferimenti che i soci intendono fare:
- capitale deliberato (o nominale), costituito dall’insieme dei conferimenti dei soci voluti dall’assemblea costituente, in quanto necessario all’esercizio dell’attività economica;
- capitale sottoscritto, che esprime il valore in denaro dei conferimenti promessi dai soci;
- capitale versato, che rappresenta l’esecuzione degli impegni assunti dai soci al momento della sottoscrizione;
- capitale reale (o patrimonio), che equivale, dal punto di vista contabile, alla differenza fra le attività e le passività facenti capo alla società in un dato momento; pertanto, diversamente dal capitale sociale, che rappresenta una mera entità numerica, è costituito da un complesso reale di beni.