Riforma PA – il Testo unico sulle partecipate

Con l'entrata in vigore del dlgs n. 175-2016, il 23 settembre, scatta il conto alla rovescia per la razionalizzazione delle partecipate

Partecipate

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Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica arriva in Gazzetta ufficiale. L'entrata in vigore del decreto legislativo n. 175-2016 è prevista per il 23 settembre e detta l'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate da parte degli enti locali. Le amministrazioni hanno sei mesi di tempo per effettuare la ricognizione delle partecipazioni inutili, che dovranno essere dismesse entro un anno, e per l'individuazione del personale in eccesso.

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In quali società è ammessa la partecipazione pubblica

Innanzitutto il decreto chiarisce che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, che si occupino di:

  • produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali a tali servizi;
  • progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
  • realizzazione e gestione di un'opera pubblica o organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;
  • autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive Ue in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  • servizi di committenza, comprese le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Le amministrazioni pubbliche possono inoltre acquisire partecipazioni in:

  • società che hanno per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili con lo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
  • società che hanno per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici o la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

Ad eccezione dei casi previsti dalla legge, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni di società già costituite da parte di amministrazioni pubbliche deve essere motivato analiticamente, evidenziando ragioni e finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Tale atto, che può essere sottoposto a consultazione pubblica, deve essere trasmesso alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il controllo dell'attuazione del decreto è affidato a una struttura istituita presso il Ministero dell'Economia, che fornisce orientamenti e indicazioni e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, oltre a tenere un elenco, accessibile anche in via telematica, di tutte le partecipate esistenti.

Le Pa e le società a partecipazione pubblica, da parte loro, sono tenute a inviare alla struttura le segnalazioni periodiche, i bilanci e ogni altro dato o documento richiesto con le modalità e nei termini stabiliti dalla struttura stessa.

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La razionalizzazione delle partecipate

In base al decreto le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, in caso di:

  • partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività previste dal decreto;
  • società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  • partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  • partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  • partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  • necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  • necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dal Testo unico.

Tali provvedimenti devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla struttura istituita presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente, cui vanno inviate, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, anche le relazioni sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti.

La mancata adozione degli atti di razionalizzazione comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 5mila e un massimo di 500mila euro.

Prima ricognizione entro sei mesi

In base al Testo unico le amministrazioni pubbliche hanno sei mesi di tempo alla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal 23 settembre 2016, per effettuare una ricognizione delle partecipazioni in società non riconducibili alle categorie e ai requisiti previsti e che quindi devono essere alienate. La ricognizione deve essere effettuata con provvedimento motivato da comunicare alla sezione della Corte dei conti competente e alla struttura presso il MEF e l'alienazione deve avvenire entro un anno dalla sua conclusione.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le società a controllo pubblico effettuano anche una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze. Gli elenchi del personale eccedente devono essere trasmessi, secondo le modalità che verranno stabilite con un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alle Regioni di riferimento, che si occuperanno di agevolare i processi di mobilità in ambito regionale. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine, le Regioni trasmetteranno gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, cui spetta la loro gestione.

Società in house, società a partecipazione mista e quotazioni

Il Testo unico stabilisce che gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite sia consentita solo a condizione che questa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Quanto alle società costituite per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato tra Pa e imprenditori, il decreto prevede che la quota di partecipazione del soggetto privato non possa essere inferiore al 30% e che la selezione dell'imprenditore debba svolgersi con procedure di evidenza pubblica in linea con il Codice Appalti. Il bando di gara deve quindi specificare l'oggetto dell'affidamento, i requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti e prevedere un criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva, anche includendo aspetti qualitativi ambientali e sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.

Infine, il dlgs n. 175-2016 stabilische che le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, purché l'atto deliberativo con la richiesta di ammissione alla quotazione preveda uno specifico programma per il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica