Registro Nazionale Aiuti Stato – Regolamento RNA in vigore da 12 agosto

Registro Aiuti StatoIn Gazzetta ufficiale il Regolamento n. 115-2017 sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)

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E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 luglio il Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Con l'entrata in vigore del provvedimento, dal 12 agosto 2017, il Registro diventerà operativo sul sito web www.rna.gov.it.

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A cosa serve il Registro Nazionale Aiuti di Stato

Istituito dall’art. 52 della legge n. 234 del 2012, presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il Registro Nazionale degli Aiuti costituisce il primo strumento informatizzato attivato da un Paese membro dell'Unione europea per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e garantire la trasparenza in materia di aiuti di Stato.

Nello specifico, attraverso il RNA sarà possibile evitare i casi di cumulo dei benefici oltre i limiti previsti dall'UE e, nel caso degli aiuti in regime de minimis, prevenire il superamento del massimale di aiuto concedibile secondo le regole comunitarie.

Come funziona il RNA

Le amministrazioni saranno tenute ad inserire nel Registro le informazioni essenziali sulle misure di aiuto e le concessioni operate a favore delle imprese, ad eccezione di quelle relative ai settori dell’agricoltura e della pesca per i quali opereranno i registri SIAN e SIPA, di pertinenza del Ministero delle Politiche agricole.

Attraverso il Registro tutte le amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto e gli altri soggetti incaricati della gestione di agevolazioni pubbliche potranno quindi effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di specifiche “visure” che elencheranno i benefici già goduti dal destinatario dell'incentivo negli ultimi esercizi finanziari in qualunque settore.

Il Registro sarà realizzato in formato aperto e garantirà l'accesso gratuito alle informazioni, senza restrizioni né necessità di identificazione e autenticazione, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale.

Gli aiuti da inserire nel Registro

Il Regolamento che entrerà in vigore il prossimo 12 agosto definisce le modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati relativi a:

  • a) gli aiuti di Stato notificati alla Commissione europea a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  • b) gli aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ai sensi dei regolamenti della Commissione adottati per le esenzioni per categoria sulla base dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  • c) gli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nonchè quelli previsti dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;
  • d) gli aiuti de minimis SIEG;
  • e) gli aiuti SIEG.

I dati su agevolazioni, beneficiari e progetti

Per tutte queste categorie di aiuti, le informazioni che dovranno essere inserite nel Registro sono:

  • i dati identificativi dell'Autorità responsabile;
  • i dati identificativi del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc, con particolare riferimento al Codice SANI ove dovuto, al titolo, alla base giuridica, alla dotazione finanziaria complessiva, alla tipologia dell'aiuto e all'obiettivo perseguito, nonchè le ulteriori informazioni relative agli obblighi di trasparenza;
  • i dati identificativi del soggetto concedente o degli altri soggetti competenti;
  • i dati identificativi del soggetto beneficiario dell'aiuto individuale, con particolare riferimento al codice fiscale, alla denominazione, alla ragione sociale, alla sede legale e alla dimensione;
  • i dati identificativi del progetto o dell'attività per il quale è concesso l'aiuto individuale, con particolare riferimento ad una breve descrizione del progetto o dell'attività finanziata, comprese le date di inizio e fine, al Codice unico di progetto (CUP), all'ubicazione del progetto, all'elenco dei costi del progetto e delle spese ammesse;
  • i dati identificativi dell'aiuto individuale, con particolare riferimento al Codice SANI ove dovuto, alla tipologia dell'aiuto, alla data di concessione, all'ammontare in termini di valore nominale e di equivalente sovvenzione.

In più, il base al Regolamento, il RNA conterrà una sezione contenente i dati dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.

Il provvedimento fissa anche i criteri per l'interoperabilità del RNA con i registri SIAN e SIPA del Mipaaf e per l'eventuale interoperabilità con le altre banche dati in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese.

Il Registro è interconnesso anche con il Registro delle imprese, per l’acquisizione di informazioni relative ai soggetti beneficiari degli aiuti, e con il Sistema CUP della Presidenza del Consiglio dei ministri, per consentire, attraverso il Registro, la richiesta e il rilascio del codice unico di progetto.

Gli obblighi per Autorità di gestione e titolari dei regimi di aiuto

Nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione o alla notifica alla Commissione europea, la registrazione sul RNA deve avvenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte di Bruxelles del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato.

Per le altre tipologie di aiuti, invece, il termine di sessanta giorni per effettuare la registrazione decorre dalla data a partire dalla quale i soggetti beneficiari possono richiedere la concessione degli aiuti individuali.

In ogni caso, la registrazione deve intervenire prima della concessione delle agevolazioni.

Per i regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc già istituiti alla data di entrata in vigore del Regolamento si richiede la registrazione solo laddove nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento.  

Progressi su infrazioni, contrasto frodi e aiuti di Stato

Il nuovo strumento si pone in continuità con gli sforzi che l'Italia sta compiendo per limitare le procedure di infrazione da parte di Bruxelles per mancato e scorretto adempimento delle normative europee e sul fronte della lotta alle frodi e in materia di aiuti di Stato, oggi al centro di una conferenza stampa del sottosegretario per le Politiche europee Sandro Gozi e della sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi.

Con le tre archiviazioni decise questo mese dalla Commissione europea, il numero dei contenziosi tra Roma e Bruxelles è sceso infatti a quota 65, contro le 75 procedure aperte a gennaio 2017 e le 120 aperte all'inizio del 2014, con un risparmio di oltre un miliardo e 300 milioni di euro. A questi si aggiungono i risparmi connessi al lavoro sugli aiuti di Stato, con 770 milioni di euro recuperati, e al contrasto delle frodi, per oltre 220 milioni di euro, per un totale di oltre 2 miliardi euro.

Questa credibilità ci permetterà di negoziare meglio anche il bilancio dell'Unione europea di domani, ha detto Gozi, a partire dalla nostra proposta di precludere l'accesso ai fondi europei a chi viola lo stato di diritti e i diritti fondamentali e di includere nel Quadro finanziario post 2020 nuove priorità, quali investimenti, giovani, cultura, Erasmus, gestione delle frontiere esterne, immigrazione e sicurezza.

> Regolamento RNA n. 115-2017

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