Ecobonus - Agenzia Entrate, chiarimenti per la cessione del credito

EcobonusIl Fisco fornisce alcuni chiarimenti per la cessione del credito fiscale dell’ecobonus: individuati i soggetti interessati e gli enti che rientrano nel perimetro delle banche e degli intermediari finanziari.

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La cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficienza energetica, il cosiddetto ecobonus, è la centro dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare 11/E del 18 maggio 2018.

Ecobonus: le agevolazioni in sintesi

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto agevolazioni fiscali fino al 65% della spesa per:

  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
  • pompe di calore,
  • sistemi di building automation,
  • collettori solari per produzione di acqua calda,
  • scaldacqua a pompa di calore,
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,

e fino al 70% e 75%  per gli interventi di tipo condominiale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, con il limite di spesa di 40mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

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Nello specifico, le  detrazioni al 70% si applicano agli interventi che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro dell’edificio condominiale, con possibilità di arrivare al 75% per i lavori che migliorano la prestazione complessiva dell’edificio invernale ed estiva.

Si ha invece una detrazione del 50% per:

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
  • schermature solari,
  • caldaie a biomassa,
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013.

Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

La Manovra 2018 ha infine previsto la possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione non più solo per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, ma anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari

I soggetti incapienti possono cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari. 

Chiarimenti su cessione del credito

Annunciata dal viceministro dell'Economia Enrico Morando a fine aprile, arriva la circolare del Fisco contenente le modalità applicative in materia di cessione del credito fiscale dell’ecobonus.

La possibilità di cedere il credito riguarda tutti coloro che sostengono le spese, compresi quelli che non potrebbero fruire della detrazione perché la loro imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta. La disposizione vale per i contribuenti Ires e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.

Quanto ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, oltre ai fornitori dei beni e servizi necessari per la realizzazione degli interventi agevolabili, la norma fa riferimento anche ad “altri soggetti privati” (persone fisiche e coloro che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata) e “banche e intermediari finanziari” nelle sole ipotesi di cessione del credito da parte di contribuenti che ricadono nella no tax area.

La circolare del 18 maggio 2018 fornisce ulteriori chiarimenti: innanzitutto, la cessione del credito deve intendersi limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria.

Chiarita anche l’espressione “altri soggetti privati”: devono intendersi quelli diversi dai fornitori, ma comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Nei casi in cui la disciplina non consente la cessione del credito a istituti di credito e intermediari finanziari, si deve ritenere che la preclusione operi non soltanto nei confronti di quelli autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamento e iscritti nell’apposito albo, ma anche di tutte le società classificabili nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto (ad esempio, i Confidi, con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie e quelle di cartolarizzazione).

A favore di questi soggetti, quindi, non può essere effettuata né l’originaria cessione del credito né l’eventuale successiva cessione da parte del primo cessionario.

Al contrario, il credito si può cedere nei confronti di organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili, anche se partecipati da soggetti rientranti nel novero delle società finanziarie qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato.

Il credito può essere ceduto anche alle Energy service companies (ESCO) e alle Società di servizi energetici (SSE), accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.

L'Agenzia delle Entrate precisa infine che i comportamenti non conformi ai chiarimenti forniti dalla circolare messi in atto prima della pubblicazione della circolare stessa, non saranno sanzionati.

> Circolare 11/E del 18 maggio 2018