Industria 4.0 – chiarimenti su super e iper ammortamento

Industria 4.0 - Photo credit: Foter.comIl decreto Mezzogiorno proroga i termini per l'accesso alla maggiorazione dell'iper ammortamento per l'acquisto di beni strumentali nell'ambito del Piano Industria 4.0.

Legge Stabilita' 2017 – cosa cambia per Nuova Sabatini e ammortamenti

Industria 4.0 – tutti gli incentivi fiscali per le imprese

Per quali categorie di beni scattano il super e l'iper ammortamento? Quali tipologie di investimento premiano e a quali condizioni? Quali i termini temporali di riferimento, le scadenze e a favore di quali soggetti?

Sono alcuni dei quesiti cui rispondono, con una circolare, Agenzia delle EntrateMinistero dello Sviluppo economico.

Super e iper ammortamento: cosa sono

A sostegno degli investimenti delle imprese, il Piano Industria 4.0 mette a disposizione una serie di incentivi fiscali automatici.

Nel menu rientra il primo luogo super ammortamento: previsto dalla Manovra 2016 e prorogato con la Legge di Bilancio 2017, si tratta di una deduzione extracontabile del 40% per gli investimenti in beni strumentali nuovi, impianti e macchinari effettuati da tutti i titolari di reddito d'impresa (lavoratori autonomi compresi), che porta al 140% il valore della deduzione, riducendo la base imponibile su cui vengono calcolate le imposte.

La disciplina del super ammortamento si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa - indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano – e agli esercenti arti e professioni.

Industria 4.0 – proroga super ammortamenti, taglio incentivi per veicoli

Al super ammortamento si aggiunge l'iper ammortamento, introdotto dalla Finanziaria 2017, vale a dire una maggiorazione del 250% del costo di acquisizione dei beni strumentali acquistati per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0. Si tratta concretamente degli investimenti in macchine intelligenti, interconnesse.

Spazio a super e iper ammortamento per il 2017 e, a certe condizioni, fino a giugno 2018

La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l’operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore.

Il termine può essere allungato fino al 30 giugno 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Stessa tempistica anche per l’iper ammortamento, con una precisazione in più: per usufruire della maggiorazione occorre anche rispettare il requisito dell’interconnessione. Vale a dire che il bene potrà essere “iper ammortizzato” se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti. Le quote di iper ammortamento del 150% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell’interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d’imposta successivi.

Con il decreto Mezzogiorno n. 91-2017 il termine di consegna dei beni in iperammortamento originariamente previsto è stato differito al 30 settembre 2018, fermo restando che sono in corso approfondimenti tecnici per verificare la possibilità di reperire ulteriori risorse idonee a consentire una proroga trimestrale o semestrale. Resta in ogni caso ferma la condizione che gli investimenti in oggetto si riferiscano a ordini accettati entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

I beni ammortizzabili

Rientrano nell’agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi strumentali all’attività d’impresa o professionale. La circolare illustra, anche tramite esempi, le modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia.

La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore acquistati a partire dal 1° gennaio 2017. In questo caso però, il super ammortamento opera solo per i veicoli per i quali è prevista una deducibilità integrale dei costi, ossia quelli adibiti ad uso pubblico (ad esempio i taxi) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

  • macchine utensili per asportazione,
  • macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
  • macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime,
  • macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
  • macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
  • macchine per il confezionamento e l’imballaggio,
  • macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico), 
  • robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
  • macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,
  • macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,
  • macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici),
  • magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità:

  • sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
  • altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
  • sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,
  • dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive, sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency Identification),
  • sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
  • strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,
  • componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,
  • filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

  • banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),
  • sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore,
  • dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality,
  • interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»:

  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics),
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la riprogettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing),
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud, software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali, software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali,
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing),
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto,software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem),
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentat tramite wearable device, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.

Impianti fotovoltaici

La circolare chiarisce inoltre l’applicabilità dell’aliquota di ammortamento del 9% alla componente impiantistica.

Per anni l’Agenzia delle entrate ha considerato l’impianto fotovoltaico o eolico come un bene “mobile”, caratterizzato da una aliquota di ammortamento del 9%. Prospettiva modificata con circolare 36/E del 2013, con la quale si è ritenuto di qualificare gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale, attribuendovi, nella stragrande maggioranza dei casi, natura immobiliare.

Gli impianti non accatastabili, infatti, ossia gli unici che hanno mantenuto la qualifica di beni mobili anche ai fini dell’imposizione diretta, sono stati solo quelli di modestissime dimensioni (potenza nominale non superiore a 3 chilowatt).

Per tutti gli altri impianti la situazione è più articolata: per gli impianti a terra (fondo di proprietà) è stata adottata l’aliquota del 4%, per quelli integrati sul fabbricato di proprietà è stata assunta l’aliquota di ammortamento del fabbricato stesso (3%), mentre per gli impianti montati su beni di terzi si è dovuto scegliere tra considerare il bene come “separabile” (aliquota al 4%) o “non separabile”, caso nel quale si è applicato quanto previsto dall’articolo 108, comma 3 del Tuir (spesa pluriennale su bene altrui).

La doppia natura dell’impianto fotovoltaico è emersa con evidenza in seguito all’approvazione della legge di Stabilità 2016: il comma 21 esclude dalla rendita catastale dei fabbricati di categoria D ed E “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

Le circolari 2/E del 1 febbraio 2016 e 27/E del 13 giugno dello stesso anno hanno inoltre chiarito che tra gli elementi da escludere dalla stima rientrano, ad esempio, gli inverter e i pannelli fotovoltaici, a eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni. Restano, pertanto, tra le componenti immobiliari oggetto di stima, il suolo (per gli impianti a terra), o l’elemento strutturale (solaio, copertura) su cui sono ancorati i pannelli fotovoltaici (per impianti realizzati su costruzioni), gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione, le recinzioni, platee di fondazione, viabilità e così via.

Di conseguenza, la circolare del 2017 chiarisce che:

  • ai costi relativi alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 4% prevista dalla circolare n. 36/E per i beni immobili;
  • ai costi relativi alla componente impiantistica delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9% prevista dalla circolare n. 36/E per i beni mobili.

I contribuenti potranno quindi fruire del super ammortamento, qualora ve ne siano i presupposti, solo sulle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche. 

> Circolare Industria 4.0: chiarimenti su super e iper ammortamento

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