Appalti - come e quando diventa obbligatoria la modellazione elettronica

BIM per appalti su infrastrutture - Photo by tubblesnap on Foter.com / CC BY-NC-SAGià previsto in via facoltativa, l'utilizzo di strumenti elettronici nelle gare in ambito edile diventerà obbligatorio dal 1° gennaio 2019 per opere dai 100 milioni di euro in su. L'obbligatorietà sarà, poi, gradualmente estesa anche per i lavori di importo minore.

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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato il decreto ministeriale n. 560-2017, il cosiddetto decreto BIM (Building Information Modeling), che definisce tempi e modalità per introdurre l'obbligatorietà degli strumenti elettronici di modellazione nelle gare in ambito edile e infrastrutturale.

BIM: di cosa si tratta

Il BIM - Building Information Modeling (in italiano traducibile letteralmente come "Modellazione delle Informazioni di un Edificio") è il termine con cui si indica la rappresentazione digitale delle caratteristiche fisiche e funzionali di una struttura, tramite l'utilizzo di un software. Principale obiettivo del BIM è la razionalizzazione delle attività di pianificazione, realizzazione e gestione di progetti in materia di edilizia e infrastrutture.

L'introduzione del BIM per gli appalti di opere infrastrutturali servirà, negli intenti del MIT, a proseguire il percorso verso una migliore qualità dei progetti e delle opere, in linea con quanto previsto dal Nuovo Codice Appalti (d.lgs. n. 50/2016).

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Decreto BIM: definiti i tempi per l'obbligatorietà

Il decreto ministeriale n. 560-2017 definisce, dunque, le modalità e i tempi con i quali l'uso degli strumenti elettronici di modellazione diventerà obbligatorio.

Nello specifico, le stazioni appaltanti dovranno richiedere, in via obbligatoria, l'uso dei metodi e degli strumenti elettronici con differenti tempistiche in base all'importo di base di gara:

  • per i lavori complessi relativi a opere di importo di base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019,
  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2020,
  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021,
  • per le opere di importo a base di gara pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria (di cui all'art. 35 del Codice Appalti), a decorrere dal 1° gennaio 2022,
  • per le opere di importo a base di gara pari o superiore a un milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023,
  • per le opere di importo a base di gara inferiore a un milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Attraverso la digitalizzazione del settore edile, spiega la nota ministeriale, "si apportano benefici alla spesa pubblica e ai prodotti immobiliari o infrastrutturali e si rende più efficiente l'operato degli attori sul versante dell'offerta, con il conseguente incremento della loro redditività". 

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La questione del dibattito pubblico

Per quanto riguarda la questione del dibattito pubblico, si attende il parere delle Commissioni di Camera e Senato sullo schema di DPCM, trasmesso dal Governo il 9 gennaio, riguardante le modalità di svolgimento, le tipologie e le soglie dimensionali delle opere da sottoporre alla procedura ispirata al 'debat public' francese.

In base a quanto previsto dallo schema di decreto, il dibattito pubblico sarà obbligatorio prima della "realizzazione di infrastrutture a rete di importo superiore a 500 milioni di euro" e della "realizzazione di infrastrutture puntuali di importo superiore a 300 milioni di euro". 

Non è però ancora chiaro se nel testo che uscirà dalle Commissioni sarà presente, o meno, uno degli elementi più delicati della questione, ovvero quello sulle grandi infrastrutture energetiche. Le opere energetiche, presenti nel testo originale, sono state infatti escluse dal provvedimento in una fase successiva.  

Ricordiamo che sul DCPM si è già espressa favorevolmente, con parere del 14 dicembre 2017, la Conferenza unificata delle Regioni e delle Province autonome.

Photo by tubblesnap on Foter.com / CC BY-NC-SA