Legge Cinema - il decreto attuativo sul Registro delle opere

Legge CinemaIl testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2018 per l’attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive previsto dalla legge Cinema n. 220-2016.

Legge Cinema – decreti attuativi su lavoro, minori e opere italiane e UE

La Legge n. 220-2016 Cinema e Audiovisivo ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di un Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive e la conseguente soppressione del registro speciale di cui alla legge n. 633 del 1941.

Le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe e i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione sono stati disciplinati con Dpcm dell'8 gennaio 2018, approvato su proposta del ministro dei Beni culturali, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, e pubblicato il 16 febbraio in Gazzetta ufficiale.

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Il Registro delle opere cinematografiche e audiovisive

Il Registro è tenuto dalla DG Cinema del Ministero e assicura:

  • la pubblicità e l’opponibilità a terzi dell’attribuzione dell’opera cinematografica o audiovisiva italiana ad autori e produttori,
  • la pubblicità sull’assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali e sovranazionali, concessi alle opere cinematografiche e audiovisive italiane per sceneggiatura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione;
  • la pubblicità sull’acquisto, la distribuzione e la cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radio-televisivo.

Sul Registro vengono iscritte:

  • tutte le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, incluse quelle che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell’Unione europea e di altri organismi sovranazionali (in particolare sono obbligatoriamente annotati tutti gli atti, gli accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all’estero delle medesime opere);
  • le opere cinematografiche e audiovisive non aventi la nazionalità italiana, incluse quelle importate in Italia e, in particolare, gli atti, accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti relativi alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia di tali opere.

Nel Registro sono trascritti anche gli atti aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all’estero delle opere.

Un’opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un’opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata nel Registro, allegando copia del contratto con cui l’autore ha concesso l’opzione d’acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera.

I dati relativi alle sovvenzioni vengono pubblicati sul Registro, garantendo la piena accessibilità e consultazione da parte di chiunque, entro 60 giorni dalla concessione da parte delle autorità pubbliche.

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Le modalità di iscrizione

Il produttore o gli autori o i titolari dei diritti delle opere cinematografiche e audiovisive italiane o distribuite in Italia devono richiederne l'iscrizione nel Registro, presentando apposita domanda alla DG Cinema, entro 30 giorni dalla data della prima uscita in sala o della prima trasmissione televisiva.

La domanda per l’iscrizione al Registro deve essere presentata per via telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dalla DG Cinema ed allegando l’attestazione di pagamento della relativa tariffa, che costituisce condizione per l’iscrizione.

Le tariffe

Le tariffe, che devono essere corrisposte anticipatamente da parte di chi richiede l’iscrizione al Registro, ammontano a:

  • € 77,47 per ogni iscrizione di opera cinematografica;
  • € 77,47 per ogni iscrizione di opera audiovisiva;
  • € 9,30 per ogni trascrizione di atti sul registro; qualora un atto abbia per oggetto più opere cinematografiche e audiovisive, l’importo dovuto sarà corrispondente a quello ottenuto moltiplicando la predetta tariffa unitaria per il numero delle opere in funzione delle quali è richiesta la trascrizione;
  • € 5,16 per il rilascio di copia conforme degli atti annotati sul registro.

La DG Cinema provvede alla definizione delle domande in ordine cronologico di arrivo, secondo il rispettivo numero di richiesta e comunica al soggetto istante, all’esito dell’istruttoria, l’avvenuta iscrizione dell’opera o i motivi ostativi alla sua iscrizione.  

Dpcm dell'8 gennaio 2018 – Gazzetta ufficiale del 16 febbraio 2018

Photo credit: Direitos Urbanos