CdM – modifiche a decreto Imprese sociali e Codice Terzo settore

Terzo SettorePrimo via libera del Consiglio dei Ministri a due provvedimenti correttivi del decreto legislativo sulle imprese sociali e del dlgs contenente il Codice del Terzo Settore.

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi che, ai sensi della legge delega n. 106-2016 per la riforma del Terzo settore, introducono norme integrative e correttive del decreto legislativo in materia di impresa sociale e del Codice del Terzo Settore.

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Imprese sociali

Per quanto riguarda il correttivo del decreto legislativo n. 112 del 2017 sulla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, le modifiche riguardano essenzialmente l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno economico.

In particolare, si prevedono:

  • l’introduzione di un limite temporale ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale;
  • la possibilità per le ex Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) privatizzate di acquisire la qualifica di impresa sociale;
  • l’inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa;
  • l’introduzione di limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali, con la previsione che l’azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati;
  • interventi correttivi sul versante fiscale, tra cui la previsione della non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e, al contempo, della imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT.

Il correttivo modifica anche la disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 112-2017 e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto previsto dalla normativa sulle start-up innovative (art. 25 del decreto legge n. 179 del 2012), già approvata da parte della Commissione europea.

Codice del Terzo Settore

Il secondo decreto apporta alcune modifiche al Codice del Terzo settore (dlgs 117-2017), con l'obiettivo di migliorare il coordinamento con la normativa nazionale e regionale, alla luce delle osservazioni formulate dagli stakeholder di riferimento.

Il provvedimento interviene in vari ambiti della disciplina relativa agli enti del Terzo Settore, in materia di:

  • attività di interesse generale esercitabile dai predetti enti;
  • acquisto della personalità giuridica;
  • revisione legale dei conti;
  • organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • agevolazioni fiscali in favore degli enti.

Nello specifico, il nuovo testo va ad integrare l’elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore; chiarisce che, fermo restando il controllo contabile già previsto, l’obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli enti del Terzo Settore di maggiori dimensioni e che, per previsione statutaria, l’ente può affidare la revisione legale dei conti, quando essa sia obbligatoria, all’organo di controllo interno, a condizione che in tale organo sia presente un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

Inoltre, il decreto prevede che le organizzazioni di volontariato di secondo livello si avvalgano in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone fisiche associate alle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale e aumenta di quattro unità il numero dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo Settore, al fine di assicurare una più ampia rappresentanza degli enti, comprese le reti associative.

In materia fiscale, infine, le correzioni riguardano, tra l’altro, la definizione della platea degli enti destinatari delle misure agevolative, anche con riferimento agli Enti filantropici.

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