Codice Appalti - arriva il regolamento sul dibattito pubblico

Dibattito pubblico Codice appaltiPubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto per l'indizione del dibattito pubblico, volto a regolare la partecipazione delle comunità locali nell'ambito di appalti per realizzazione delle opere pubbliche. Il regolamento, che entrerà in vigore il 24 agosto, sarà applicato anche alle infrastrutture energetiche.

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 76/2018 che definisce le modalità di svolgimento, le tipologie e le soglie dimensionali delle opere da sottoporre a dibattito pubblico.

La procedura del dibattito pubblico, ispirata al 'debat public' francese, è stata inserita nella nuova normativa sugli appalti (D.lgs. 50-2016) al fine di garantire la trasparenza delle procedure di gara e promuovere la partecipazione dei diversi stakeholder al percorso di realizzazione delle grandi opere pubbliche, così da facilitare a monte la risoluzione di eventuali conflitti.

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Le opere interessate

Il dibattito publico, si legge nel DPCM, avrà una durata massima di quattro mesi a decorrere dalla pubblicazione del dossier di progetto e riguarderà solo determinate opere. Ovvero:

  • Autostrade e strade extraurbane a quattro o più corsie con lunghezza del tracciato superiore a 15 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro (al netto di IVA del complesso dei contratti previsti);
  • Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza di lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro (al netto di IVA del complesso dei contratti previsti);
  • Opere negli aeroporti che riguardano la creazione di nuovi terminali passeggeri o merci o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro (al netto di IVA del complesso dei contratti previsti);
  • Porti marittimi commerciali, vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, terminali marittimi - quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico - che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Tali opere devono riguardare una superficie interessata dall’intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro (al netto di IVA del complesso dei contratti previsti);
  • Interventi per la difesa del mare e delle coste con un valore di investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti;
  • Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi off-shore che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti previsti;
  • Interporti per il trasporto merci e in favore dell’intermodalità, comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione. I costi degli stabilimenti e delle infrastrutture devono essere superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti;
  • Elettrodotti aerei di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km;
  • Impianti per trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi:
  • Opere per il trasferimento d’acqua tra regioni diverse di portata uguale o superiore a 4 m 3 /s;
  • Infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico, con investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA, del complesso dei contratti previsti;
  • Impianti in insediamenti industriali e infrastrutture energetiche -come recentemente richiesto dalla Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputatiche comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro (al netto di IVA del complesso dei contratti previsti).

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I parametri di riferimento delle soglie dimensionali saranno ridotti del 50% se si tratta di interventi ricadenti:

  • su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO;
  • nella zona tampone a valere sulle Linee Guida Operative dell’UNESCO;
  • nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette.

La commissione per il dibattito pubblico

Entro il 10 luglio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) emanerà un decreto per definire il funzionamento della commissione per il dibattito pubblico, che sarà costituita da:

  • due rappresentanti, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal MIT;
  • tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
  • cinque rappresentanti ciascuno designato, rispettivamente, dal Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro della giustizia e dal Ministro della Salute;
  • cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza Unificata, di cui due in rappresentanza delle regioni, uno dall’Unione delle Province d’Italia e due dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Il regolamento entrerà in vigore il 24 agosto 2018.

> Consulta il DPCM sul dibattito pubblico