Consiglio dei Ministri: approvato il decreto Romani sui media audiovisivi

Televisione - Immagine di ToniLe nuove norme sui servizi media audiovisivi,  già accolte in via provvisoria il 17 dicembre 2009, sono state approvate in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, recependo in parte le indicazioni venute dalle Commissioni parlamentari coinvolte. Il decreto modifica in maniera sostanziale  il Testo unico sulla radiotelevisione (Dlgs 177/2005), dando attuazione alla direttiva 2007/65/CE, che definisce tutti i servizi audiovisivi, compresi quelli connessi allo sviluppo di internet.
Il decreto definisce i servizi audiovisivi oggetto della disciplina, per i quali sarà necessario richiedere l'autorizzazione ministeriale per avviare le trasmissioni. Tale autorizzazione non prevede che si spefichino o che vengano valutati i contenuti diffusi, ma solo che il soggetto dichiari l'inizio dell'attività.
La versione definitiva del decreto ha escluso da tale procedura i siti Internet tradizionali, come i blog, i motori di ricerca, i siti che assicurano lo scambio di email, le versioni elettroniche di quotidiani e riviste e i giochi on line, che quindi non dovranno comunicare l'inizio delle attività.
 
Sono inoltre definite comunicazioni commerciali audiovisive le immagini, anche non sonore, destinate a promuovere le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e cioè la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti.
Tali comunicazioni devono essere immediatamente riconoscibili e garantire la tutela dei minori.
 
A questo proposito l'art. 12 disciplina i limiti dell'affollamento pubblicitario, stabilendo un regime di riduzione graduale dei limiti per la trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti a pagamento anche analogiche. In particolare è previsto per l'anno 2010 un limite di affollamento di una determinata e distinta ora d'orologio del 16%, che si ridurrà al 14% nel 2011 e al 12% dal 2012 in poi. La norma conferma i limiti vigenti per la Rai, cioè 4% orario settimanale e 12% di ogni ora, e fissa per le altre emittenti televisive nazionali, anche analogiche, le sogle del 18% di una determinata e distinta ora di orologio e del 15% giornaliero.
 
Per quanto riguarda la produzione audiovisiva il decreto reintroduce gli obblighi di programmazione per tutti gli operatori e le quote di programmazione e di investimento previsti per la RAI.
 
Inoltre all'Authority spetta il compito di compilare una lista degli eventi di particolare rilevanza, anche internazionali, che saranno trasmessi su palinsesti in chiaro e che dovrà essere trasmessa alla Commissione europea.
 
Al fine di tutelare le emittenti locali, che potrebbero perdere visibilità nell’ordinamento automatico dei canali fornito all’utenza, l’Autorità Garante per le Comunicazioni predisporrà un piano di numerazione per le reti televisive e il Ministero assegnerà i rispettivi numeri ai fornitori di contenuti televisivi, al fine di semplificare il posizionamento dei canali sul telecomando.
 
Infine il decreto promuove lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea, richiedendo alle emittenti televisive anche analogiche di riservare almeno il 10% dei propri introiti netti annui alla produzione, al finanziamento e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti (art. 16).