Circolare 11/E-2012 Agenzia Entrate: i chiarimenti sulla tassazione delle rendite finanziarie

Euro coin - Credit © European Union, 2012Con circolare n. 11/E del 28 marzo 2012 l'Agenzia delle Entrate illustra ambito applicativo, eccezioni e decorrenza del nuovo quadro impositivo dei redditi di natura finanziaria. Come stabilito, infatti, nel Decreto legge n. 138/2011 - con le successive integrazioni, dal decreto “Milleproroghe” al decreto “liberalizzazioni”, nonché ai decreti attuativi - l'imposta sui redditi di capitale e su quelli diversi di natura finanziaria diventa pari al 20%. Dunque, un’aliquota unica intermedia fra quelle esistenti (12,5%, 20%, 27%), con l'obiettivo di unificare l’imposta su tali rendite, sia con riferimento alle ritenute che con riferimento alle imposte sostitutive.

Ambito applicativo

La nuova aliquota unificata si applica a interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 "Redditi di capitale" del TUIR divenuti esigibili, nonché ai redditi diversi di natura finanziaria.

Eccezioni

Per salvaguardare interessi generali di natura pubblica e per specifici interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento, l'aliquota del 20% non si applica alle seguenti tipologie di proventi:

  • titoli pubblici italiani ed equiparati (titoli emessi dallo Stato e da Amministrazioni statali, Regioni, Province, Comuni, Unioni di comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Consorzi tra enti locali territoriali e Regioni, buoni fruttiferi postali, titoli emessi da enti e da organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia), che restano al 12,5%;
  • titoli obbligazionari emessi da Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (Dm 4 settembre 1996), tassati al 12,5%;
  • titoli di risparmio per l’economia meridionale, per i quali l'aliquota di tassazione resta al 5%;
  • piani di risparmio a lungo termine;
  • interessi infragruppo corrisposti a imprese europee consociate;
  • utili percepiti da società e fondi pensione europei;
  • risultato della gestione delle forme di previdenza complementare.

Decorrenza

La regola generale prevede che l’aliquota del 20% si applica ai redditi di capitale divenuti esigibili, nonché ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Ai fini della decorrenza, deve essere preso in considerazione il momento dell'“esigibilità” del provento, ovvero il momento in cui sorge, per il contribuente, il diritto a percepire il reddito (circolare 165/E del 24 giugno 1998).

I redditi di capitale per i quali il diritto a percepirli, quindi il diritto a esigerne il pagamento, sia sorto prima del 1° gennaio 2012 continuano invece ad essere assoggettati a tassazione applicando le precedenti disposizioni.

Infine, per evitare che l’aumento dell’aliquota incida su quanto maturato al 31 dicembre 2011, la circolare prevede anche la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto dei titoli, delle quote e delle altre attività finanziarie possedute a tale data, al di fuori dell’esercizio di un’impresa commerciale, versando l’imposta sostitutiva del 12,5%.

Una possibilità che il contribuente in regime dichiarativo può “comunicare” direttamente nel modello Unico 2012 (quadro RT), versando poi l’importo dovuto, entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.
Per quanti, invece, siano in regime amministrato, l’opzione va esercitata entro il prossimo 31 marzo, mediante comunicazione scritta resa all’intermediario abilitato con cui è intrattenuto il rapporto, che poi applicherà e verserà l’imposta entro il 16 maggio 2012, dopo aver ricevuto i fondi.

Il contribuente in regime di risparmio amministrato, per avvalersi di questa possibilità, deve esercitare un’opzione entro il 31 marzo 2012; l’opzione andrà esercitata in dichiarazione (Unico 2012 quadro RT) per i contribuenti che determinano il capital gain nella dichiarazione dei redditi.
Nel primo caso, le imposte vanno versate dall’intermediario entro il 16 maggio 2012, mentre nel caso in cui si eserciti l’opzione in dichiarazione, il pagamento va effettuato dagli stessi contribuenti entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Links

Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, art. 2

Agenzia delle Entrate, Circolare del 28 marzo 2012 n. 11