L 92-2012: circolare Inps 111-2013 sugli incentivi ai datori di lavoro

Inps - foto di pa0lo87L'Inps ha approvato, con circolare n. 111 del 24 luglio 2013, le prime indicazioni per l'accesso alla riduzione contribuiva a favore dei datori di lavoro prevista dalla legge 92/2012, la cosiddetta Riforma Fornero.

La legge 92/2012 ha stabilito, a decorrere dal primo gennaio 2013, una riduzione del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l’assunzione di:

  • uomini e donne con almeno cinquanta anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi;

  • donne di qualunque età, residenti in aree svantaggiate e prive di impiego da almeno 6 mesi;

  • donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego da almeno 6 mesi;

  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di impiego da almeno 24 mesi.

In linea generale l’incentivo spetta per:

  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

In caso di assunzione, o di trasformazione, a tempo indeterminato si ha accesso alla riduzione per 18 mesi, mentre per i contratti a tempo determinato il periodo si riduce a 12 mesi.

Proroghe e trasformazioni di rapporti non agevolati, instaurati prima del 1° gennaio 2013

In particolari situazioni l’incentivo può spettare per proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti non agevolati, in corso di svolgimento tra il 2012 e il 2013.

Nel dettaglio:

  • l’incentivo spetta fino al limite massimo di 12 mesi per le proroghe di rapporti a tempo determinato non agevolati, instaurati prima del 1° gennaio 2013, a condizione che, al momento della proroga, il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di oltre 12 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere prorogato; l'incentivo non spetta, però, se al momento della proroga il lavoratore ha maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo determinato;
  • l’incentivo spetta, invece, fino al limite massimo di 18 mesi per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato non agevolati, instaurati prima del 1° gennaio 2013, a condizione che, al momento della trasformazione, il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di oltre 12 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato a tempo indeterminato; anche in questo caso, l’incentivo non spetta se, al momento della trasformazione, il lavoratore ha maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato.

Proroghe e trasformazioni di rapporti non agevolati, instaurati dopo il 2012

Discorso analogo per proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti originariamente non agevolati, instaurati dopo il 2012: può avvenire che il datore di lavoro assuma a tempo determinato un lavoratore che abbia meno di cinquant’anni alla data dell’assunzione e abbia poi almeno cinquant’anni alla data della successiva proroga o trasformazione a tempo indeterminato, ma non si ha accesso all’incentivo se il lavoratore ha maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo determinato o indeterminato.

Assunzione a scopo di somministrazione

Sono ammissibili all’incentivo anche i casi di assunzione a scopo di somministrazione: in questo caso l'agevolazione spetta all’agenzia di somministrazione sia per le assunzioni a tempo indeterminato che per quelle a tempo determinato, rispettivamente, per un periodo continuativo di 18 o 12 mesi.

Modalità di accesso agli aiuti

I datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’Inps, utilizzando il modulo che verrà messo a disposizione a breve all’interno del Cassetto previdenziale Aziende presso sul sito web dell'Istituto.

La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva in cui si indica la contribuzione agevolata.

Links

Circolare n. 111 del 24 luglio 2013