Fondo Garanzia PMI: DM 24 aprile 2014, integrate le disposizioni operative

PMI - Author: turismotorino.org / photo on flickr In vigore le integrazioni alle disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia per portafogli di finanziamenti erogati a pmi, con cui si integrano le condizioni di ammissibiità. Il decreto MSE del 24 aprile 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'8 maggio.

Istituito dalla legge n. 662/1996 e operativo dal 2000, il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ha l'obiettivo di favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica, in aggiunta o in sostituzione delle garanzie reali portate dalle imprese.

Il Fondo può intervenire con la concessione di:

  • una garanzia diretta, ossia rilasciando la garanzia in favore del soggetto responsabile dell’erogazione dei finanziamenti ai beneficiari finali e della strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti;
  • una controgaranzia, ossia rilasciando la garanzia in favore del soggetto richiedente, garante di primo livello del soggetto finanziatore con il quale collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti.

Relativamente al singolo finanziamento ricompreso nel portafoglio garantito, il Fondo copre la perdita registrata sul finanziamento stesso nella misura massima dell’80%.

Beneficiari

I soggetti beneficiari finali, ai quali viene concessa la garanzia pubblica, sono le PMI, comprese le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale, economicamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, a esclusione di quelli ritenuti sensibili dall’Unione europea.

Sono, inoltre, soggetti beneficiari i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese, e le società consortili miste.

Modalità di accesso

La richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti deve essere inoltrata al Gestore del Fondo MedioCredito Centrale, utilizzando l’apposito modulo di richiesta mediante fax al numero 06.4791.5005, raccomandata A/R o posta elettronica certificata all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

MCC procede alla istruttoria delle richieste, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione. Le proposte relative alle richieste di garanzia sono deliberate entro 45 giorni dalla data di arrivo o di completamento della richiesta.

I soggetti richiedenti, entro 30 giorni dalla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti, versano al Fondo una commissione 'una tantum' in misura pari all’1% dell’importo garantito.

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Links


Decreto ministeriale del 24 aprile 2014

Allegato al decreto ministeriale del 24 aprile 2014

Circolare MCC 669 dell'8 maggio 2014