OCM Ortofrutta – istruzioni per aiuti a Organizzazioni produttori

OCM OrtofruttaLe regole per il riconoscimento di Organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni e per il finanziamento dei programmi operativi.

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Il Ministero delle Politiche agricole ha approvato, con decreto ministeriale n. 5927 del 18 ottobre 2017 le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli e loro associazioni, fondi di esercizio e programmi operativi.

OP e AOP nell'OCM Ortofrutta

Nell'ambito della Politica Agricola Comune, l'Organizzazione comune dei mercati agricoli disciplina, tra le altre cose, l'OCM per il settore degli ortofrutticoli che affida alle Organizzazioni di Produttori (OP) il compito di contribuire alla competitività e all'orientamento al mercato dei soci tramite il cofinanziamento di specifici programmi operativi.

Tali programmi, di durata compresa fra 3 e 5 anni, devono perseguire obiettivi quali:

  • la pianificazione della produzione, compresi la stima e il monitoraggio della produzione e del consumo;
  • il miglioramento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati;
  • l'incremento del valore commerciale dei prodotti;
  • la promozione dei prodotti, freschi o trasformati;
  • l'adozione di misure ambientali;
  • la prevenzione e gestione delle crisi.

Nel quadro della PAC 2014-2020, con il Regolamento UE n. 1308/2013, si è puntato a rafforzare il ruolo delle OP e delle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP), riconoscendogli la possibilità di costituire un proprio fondo di esercizio, alimentato dai contributi dei soci, dall'OP stessa e dal contributo UE (che è generalmente pari al 50% della spesa sostenuta, ma è elevabile in casi particolari fino al 60% o al 100%), e integrabile con un contributo nazionale.

Le disposizioni applicative adottate con il decreto del Mipaaf stabiliscono le procedure che regolano l'attività delle OP e delle loro Associazioni, mentre con circolare ministeriale verranno definiti i dettagli in ordine all'ammissibilità delle spese per gli interventi realizzabili nei programmi operativi.

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Riconoscimento delle Organizzazioni di produttori

La richiesta di riconoscimento deve essere presentata da ciascuna OP alla Regione nella quale realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzabile e in cui si trova la sua sede operativa o legale.

Per ottenere il riconoscimento le OP devono assumere una forma giuridica tra:

  • società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli singoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
  • società cooperative agricole e loro consorzi;
  • società consortili agricole costituite da imprenditori agricoli e loro forme societarie.

Ai fini del riconoscimento, le Organizzazioni devono garantire un minimo di 15 produttori associati, che scende a 5 in caso di OP riconosciute unicamente per funghi e noci. Il valore minimo della produzione commercializzabile varia invece in base alle differenti tipologie di prodotti e può essere elevato dalle Regioni, previa intesa con il Mipaaf.

Le Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) possono essere riconosciute per i medesimi prodotti oggetto del riconoscimento per le OP socie, devono assumere una tra le forme societarie indicate e devono includere almeno due Organizzazioni riconosciute.

Programmi operativi e Fondi di esercizio

La domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione alla Regione in cui l'OP risulta riconosciuta, che ne comunica l'approvazione o il respingimento entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Il fondo di esercizio è calcolato sulla base del valore della produzione commercializzabile riferito alla compagine sociale comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente anche al 1° gennaio dell'anno successivo.

Per la gestione del fondo è previsto un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente alle operazioni finanziarie relative al programma operativo.

Anche le AOP, su delega delle OP, possono presentare alla Regione in cui sono riconosciute un programma operativo, composto dall'insieme o da un parte delle azioni individuate nei programmi delle Organizzazioni aderenti e da queste non realizzate, e possono costituire un fondo di esercizio finanziato con i contributi delle OP aderenti e dell'UE e gestito tramite un conto corrente dedicato.

Le richieste di aiuto, infine, devono essere presentate all'Organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, mentre le richieste di anticipo possono essere presentate ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre.

DM n.5927 del 18 ottobre 2017