Fisco - sismabonus anche per demolizione e ricostruzione

Sismabonus I contribuenti possono fruire del sismabonus anche nel caso di opere di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente. È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate.

Incentivi antisismica – come accedere al sismabonus

Possono fruire del sismabonus anche coloro che, possedendo o detenendo un immobile, decidono di demolirlo e ricostruirlo con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

A chiarirlo, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018.

Cos’è il sismabonus

Di sismabonus si parla per la prima volta nel decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, convertito nella legge 90/2013: si tratta di una detrazione pari al 65% delle spese sostenute per i lavori di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici.

La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l'arco temporale delle detrazioni al 31 dicembre 2021 e introdotto un sistema che quantifica il rischio sismico e i vantaggi ottenuti nell'esecuzione degli interventi. Un sistema che, di fatto, garantisce l'efficienza degli investimenti, sia dal punto di vista della sicurezza che dei benefici economici attesi.

La Manovra 2018 ha prorogato il sismabonus estendendolo anche alle case popolari. Per le spese di messa in sicurezza antisismica degli edifici residenziali e produttivi situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, effettuate fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta una detrazione fiscale Irpef o Ires.

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Si parte dal 50% per le spese sostenute per l’adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, per un soglia massima di spesa di 96mila euro, e si può arrivare al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’80% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Percentuali più elevate si hanno per i condomìni: la detrazione può raggiungere il 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e l’85% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Ok all’agevolazione in caso di ricostruzione

Dopo aver chiarito, a marzo, che il sismabonus può essere riconosciuto anche per gli immobili in affitto, il Fisco fornisce un'ulteriore delucidazione in merito all’utilizzo della detrazione fiscale.

Con la risoluzione 34/E l’Agenzia specifica che il sismabonus può essere fruito anche da coloro che, possedendo o detenendo l’immobile in base a un titolo idoneo, decidono di demolirlo e ricostruirlo con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Tale intervento, infatti, rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione.

In risposta all’interpello di tre comproprietari, inoltre, le Entrate chiariscono che questi soggetti possono dividere le spese in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuno.

Infine, la risoluzione afferma che ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l’aliquota Iva agevolata del 10% prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla relativa documentazione amministrativa.

> Risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018