Ristrutturazioni - i chiarimenti del Fisco sugli sconti fiscali

RistrutturazioniL’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulla disciplina dei “beni significativi”, che incide sulle agevolazioni Iva previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

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Con la circolare 15/E del 12 luglio 2018 l’Agenzia delle entrate chiarisce la disciplina dei “beni significativi”, quelli individuati dal decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, tenendo conto dell’interpretazione autentica di queste regole fornita dalla Legge di Bilancio 2018.

Una categoria che incide sulle agevolazioni Iva previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

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I chiarimenti del Fisco

In sintesi, la norma regolatrice degli sconti, contenuta nella Finanziaria 2000, ha previsto l’aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, se eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa.

L’agevolazione coinvolge le prestazioni di servizi complessivamente rese e quindi comprende anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l’intervento, a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori. Il valore di tali beni, in sostanza, confluisce nel valore della prestazione di servizi e, ai fini del bonus, non è necessaria una loro distinta indicazione.

Diverso è, invece, il trattamento fiscale dei “beni significativi” (Dm 29 dicembre 1999), cioè:

  • ascensori e montacarichi,
  • infissi esterni e interni,
  • caldaie,
  • video citofoni,
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria,
  • sanitari e rubinetterie da bagno,
  • impianti di sicurezza,

il cui valore, in linea di massima, assume una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio.

In merito ai beni significativi, l’aliquota agevolata si applica soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

E, precisa l’Agenzia delle entrate nella circolare del 12 luglio 2018, i termini utilizzati per individuare i beni costituenti una parte significativa degli interventi di recupero devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico.

Quindi, sono classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell’elenco citato, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione (a titolo esemplificativo, la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia (bene significativo); diversamente, la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata alla caldaia).

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Qualche esempio pratico

Ipotizziamo il rifacimento del bagno a un costo totale di 10mila euro, di cui 3mila per la manodopera e 7mila per rubinetteria e sanitari: la manodopera va tutta al 10%, mentre, con riferimento ai 7mila euro per i beni significativi, l’Iva al 10% è applicabile solo fino a 3mila euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi; sugli altri 4mila euro, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.

Su tale argomento è intervenuta, con una interpretazione autentica, l’ultima Legge di Bilancio, chiarendo, in particolare:

  • il criterio con il quale deve essere determinata la rilevanza delle parti staccate dei beni significativi, per calcolare il valore di questi ultimi,
  • le modalità di determinazione del valore dei beni significativi,
  • le modalità di fatturazione della prestazione di servizi nella quale è compresa la cessione di un bene significativo.

Un altro esempio fornito dall’Agenzia delle entrate riguarda l’installazione di tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere, inferriate o grate di sicurezza. Tali sistemi, oscuranti o protettivi, sono generalmente autonomi rispetto agli infissi e il loro costo non viene attratto da quello di questi ultimi. Ma, nel caso in cui le tapparelle (o gli altri sistemi oscuranti) o le zanzariere siano strutturalmente integrate negli infissi, il loro valore, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, confluisce in quello dei beni significativi. Grate e inferriate, invece, sono sempre autonome e vanno in ogni caso al 10%.

Sulla determinazione del valore specifico dei beni significativi, la circolare precisa che da questo deve essere escluso il mark-up, vale a dire il margine aggiunto dal prestatore al costo di produzione o al costo di acquisizione del bene: ciò che conta è solo il costo “originario”.

Per quanto riguarda le indicazioni sulla fatturazione, il prestatore è tenuto ad indicare puntualmente, oltre al corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento, anche il valore degli stessi beni, evidenziando separatamente l’ammontare dell’imposta con applicazione dell’aliquota del 10% e quello risultante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria.

La clausola di salvaguardia

La circolare, infine, chiarisce che, trattandosi di norma di interpretazione autentica, la stessa ha efficacia retroattiva.

Tuttavia, i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non potranno essere oggetto di contestazione, mentre quelle già operate andranno abbandonate, sempre che il rapporto non sia esaurito; in ogni caso, non è rimborsabile l’eventuale maggiore imposta applicata sulle operazioni effettuate entro quella data.

Circolare 15/E del 12 luglio 2018