Borsa del Gas: approvate le modalità di offerta e gli obblighi degli operatori

Gas - immagine di KriplozoikLo scorso 6 agosto il Ministero dello Sviluppo Economico ha firmato, nell'ambito del percorso graduale previsto per l’avvio della Borsa del gas, un decreto che stabilisce i criteri secondo cui le imprese che producono gas naturale in Italia dovranno valorizzare le aliquote destinate allo Stato offrendole sulla piattaforma di negoziazione del Gestore dei Mercati Energetici (GME).

In particolare, vengono stabilite:

  • le modalità con cui i produttori di gas naturale assolvono all’obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 7/07 a seguito delle disposizioni dell’articolo 30, comma 2, della legge n. 99/09;
  • le modalità con le quali il Gestore dei mercati energetici (GME) assume, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 30, comma 2, della legge n. 99/09, la gestione delle offerte di vendita e di acquisto relativamente alle aliquote delle produzioni di gas destinate allo Stato di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legge n.7/07.

Il provvedimento é destinato ai titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale ed agli operatori della Piattaforma di negoziazione del gas naturale.

Per per aliquote di gas si intendono le aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato che ciascun titolare delle concessioni di coltivazione di idrocarburi gassosi è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 625/96, come modificate dall’articolo 1, commi 93, 94 e 95 della legge n. 239/2004, nonché integrate dall’articolo 45, comma 1, della legge n. 99/09.

La piattaforma di negoziazione di gas naturale è il mercato all’ingrosso dove dal mese di maggio sono gestiti i quantitativi di gas relativi all’offerta obbligatoria delle quote di gas importate dai paesi extra UE.

A tali quantitativi andranno adesso ad aggiungersi, incrementando la liquidità e quindi l’attrattività di tale mercato, le aliquote di gas naturale che ciascun titolare di concessione di coltivazione di idrocarburi gassosi è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato.

Il provvedimento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto ministeriale 6 agosto 2010