Venture capital – le proposte FEI al Governo per rilanciare il mercato italiano

Venture capitalDal Fondo Europeo degli Investimenti - FEI (gruppo BEI) una serie di proposte presentate al Governo per rilanciare il mercato del venture capital in Italia.

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Dagli incentivi agli investimenti in venture capital all'applicazione del regolamento EuVECA in Italia. Il Fondo Europeo degli Investimenti (FEI) avanza una serie di proposte, articolate in 5 misure, per rilanciare il mercato del venture capital in Italia.

Venture capital per l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Per supportare gli investimenti in aree geografiche ritenute strategiche per l’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, lo Stato nel 2004 ha costituito dei Fondi pubblici di venture capital distinti per area geografica (quali Cina, Balcani, Africa e Medio Oriente, Russia e Paesi Caucasici, India e paesi del Sud Est asiatico colpiti dallo tsunami, America Centrale e Meridionale).

Questo strumento si aggiunge alla normale quota di partecipazione di SIMEST SpA all’iniziativa effettuata sulla base della Legge 100/90 e, per quanto riguarda l’area balcanica, alla quota partecipata ai sensi della Legge 19/91. Dal 2007, gli stanziamenti gestiti da SIMEST sono stati unificati in un fondo dell’importo complessivo di 228 milioni di euro, denominato Fondo unico per operazioni di Venture Capital.

La proposta dei FEI mira, in primo luogo, a consentire l’operatività del Fondo in Paesi d’interesse nell’ambito dei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane non ricompresi nell’originario perimetro di operatività. Inoltre, l’introduzione di una nuova forma d’intervento sotto forma di rilascio di garanzie intende facilitare l’accesso da parte delle imprese, in particolare PMI, agli interventi partecipativi di SIMEST.

Venture capital – in Italia pochi fondi e di piccole dimensioni

Nello specifico, la proposta avanzata dal FEI consiste nell'ampliare l’operatività del Fondo unico di venture capital per introdurre anche l’emissione di garanzie alle imprese italiane partner, a copertura delle obbligazioni contrattuali assunte per l’acquisto della partecipazione di SIMEST nella società estera, ai sensi della Legge n. 100/1990, e l’estensione dell’ambito di operatività a tutti i Paesi extra Ue non ancora ricompresi nell’ambito di operatività del Fondo stesso, uniformando modalità e condizioni di intervento dei Fondi di venture capital unificati nel Fondo unico.

Oltre a prevedere un rifinanziamento del Fondo (con cifre ancora da stabilire), il FEI propone di cambiarne la denominazione, trasfromandolo in “Fondo per la crescita internazionale delle imprese”.

Incentivi agli investimenti in venture capital

Il FEI propone di intervenire sulla normativa vigente in modo da:

  • Armonizzare il regime fiscale degli enti privatizzati (previdenza obbligatoria di primo pilastro) con quello relativo alle forme pensionistiche della previdenza complementare di secondo pilastro (D. Lgs. n. 252/05);
  • Agevolare l’efficacia dell’articolo 31 del Decreto Legge n. 98 del 2011, relativo a “Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese”, che ha introdotto una normativa di favore finalizzata a incentivare l'accesso al venture capital e a sostenere i processi di crescita di nuove imprese, armonizzando i requisiti della norma con il tessuto degli operatori e dei target di riferimento;
  • Promuovere l’interesse degli investitori istituzionali nazionali verso il mercato del private equity e del venture capital, apportando modifiche al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015. Le modifiche proposte sono volte al chiarimento di dubbi interpretativi e all’estensione dei vantaggi fiscali all’investimento indiretto agevolando l’azione degli investitori istituzionali in materia di selezione di fondi di venture capital;
  • A livello di Agenzia delle Entrate, il FEI propone di chiarire gli effetti della circolare 28 settembre 2015 che ha ad oggetto il credito d'imposta che introduce un'interpretazione restrittiva rispetto a quanto disposto nel DM del Tesoro del 19 gennaio 2015 sullo stesso tema. In particolare andrebbe chiarito il calcolo della base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva del 26% (prevista dal DM su Credito di Imposta del 19 gennaio 2015) ed il derivante credito d'imposta.

Esonero dall’obbligo di produzione della documentazione giustificativa in base alla tipologia degli investitori

La parola d'ordine, in questo caso, è semplificazione. Il Fondo europeo degli Investimenti propone infatti di snellire alcuni adempimenti onerosi e che richiedono modalità e tempi non coerenti con il settore e non competitivi rispetto al quadro di riferimento internazionali.

Nello specifico:

  • Con riferimento al procedimento di comunicazione di acquisto di una partecipazione qualificata in veicoli di investimento nella forma di SICAF, si propone – nel caso di investimenti effettuati da istituzioni sovranazionali - di introdurre semplificazioni alla documentazione da allegare all’istanza presentare alla Banca d’Italia;
  • Con riferimento, ad esempio, al Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), viene suggerito che nell’ambito del procedimento autorizzativo, Banca Italia riduca il contenuto degli obblighi di produzione di documentazione giustificativa, tenuto conto della particolare natura e scopo dell’istituzione finanziaria.

Applicazione del regolamento EuVECA in Italia

Entrato in vigore nel 2013, il regolamento EuVECA detta una disciplina comune di riferimento a livello europeo per i fondi di investimento per il venture capital, con l'intento di ridurre gli ostacoli alla gestione dei fondi.

Il regolamento stabilisce norme uniformi applicabili a tutti i fondi europei per il venture capital che, nel rispetto dei requisiti di applicazione, desiderino raccogliere e investire capitale con la denominazione “EuVECA” (European Venture Capital Fund), sottoponendosi al regime di benefici e corrispettivi obblighi previsto per i fondi qualificati da tale status.

Regolamento che va di pari passo alla normativa sui gestori di Fondi di investimento alternativi (disciplinata dalla direttiva Ue 2011/61), in quanto offre la possibilità di ottenere un “passaporto europeo EuVECA” per i gestori “sotto soglia”.

Per gestori sotto soglia si intendono le SGR che svolgono esclusivamente il servizio di gestione collettiva del risparmio con riguardo a FIA riservati e gestiscono attività (incluse eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria) che non superano la soglia di 100 milioni di euro o che gestiscono attività che non superano in totale la soglia di 500 milioni di euro, a condizione che i FIA non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto dei partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA.

Per garantire la competitività degli operatori di venture capital italiani, il FEI propone di prevedere per i gestori sotto soglia e per i gestori EuVECA una procedura semplificata: al posto dell’attuale autorizzazione, il FEI propone quindi di prevedere una mera procedura di registrazione.

Si chiede inoltre di precisare che la previsione del Titolo II, Capitolo I, Sezione VII del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (approvato dalla Banca d’Italia con delibera del 19 gennaio 2015, nel quale si prevede che la SGR “sotto soglia” che intenda essere registrata come gestore di EuVECA o EuSEF approvato) debba seguire la procedura prevista dalla Sezione VIII del predetto regolamento per le “modifiche dell’operatività” operi solo per le SGR sotto soglia non abilitate alla gestione di Fondi di investimento alternativi chiusi mobiliari.

Allineamento del regolamento sulla gestione collettiva del risparmio con le linee guida adottate come prassi a livello europeo

Alla luce delle esperienze europee, è necessario aggregare i patrimoni e gestirli quando siano sotto determinate soglie di rilevanza. Ciò dipende dalla necessità di amministrare in maniera più efficiente con maggiore capacità di diversificare rischio, cogliere opportunità, aumentare le tipologie di prodotti finanziari sui quali investire dotarsi di team di gestione ovvero di advisor che abbiano competenze ed esperienze negli investimenti alternativi presenti nel mercato italiano.

A tal fine, il FEI suggerisce di istituire un tavolo di lavoro composto da Banca d’Italia, Consob, Ministero dell’Economia e FEI, che avrà il compito di proporre criteri di valutazione contabile per le attività gestite dai Fondi di venture capital che sia in linea con le regolamentazioni europee e con le pratiche internazionali di settore.

Per aumentare l'efficienza nelle politiche di investimento degli enti previdenziali di primo e secondo pilastro, si suggerisce che il MEF, di concerto con il MISE e il Ministero del Lavoro, convochi un tavolo di consultazione a cui partecipino le organizzazioni sindacali e le rappresentanze maggiormente rappresentative in ambito nazionale, il FEI, la COVIP e la Banca d’Italia nonché esperti della materia previdenziale e finanziaria, finalizzato a discutere:

  • la revisione dei requisiti di competenza dei componenti del consiglio di amministrazione delegati alle politiche di investimento nonché dei requisiti di competenza ed esperienza dei componenti dei comitati di investimento;
  • la destinazione di una quota percentuale degli investimenti in Fondi di venture capital nei limiti di quanto stabilito DM Economia e Finanze n. 166/2014 (Regolamento di attuazione dell’articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione);
  • la fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti in modo tale da garantire una gestione unitaria, sindacata degli investimenti in strumenti alternativi con l’apporto, l’ausilio o in convenzione con la CDP, il Gruppo BEI, o soggetti controllati a condizione che tali soggetti abbiano un team di professionisti o advisor dedicato al mercato italiano di tali investimenti;
  • l’individuazione di procedure di aggregazione dei patrimoni finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.