Conto termico - incentivi maggiorati in nuova bozza decreto

Fra le novità introdotte, incentivi più elevati, un maggior numero di interventi ammessi e procedure semplificate

Conto Termico

Il Ministero dello Sviluppo economico pubblica una nuova bozza di decreto per l'aggiornamento del Conto termico, il sistema di incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, di cui al decreto interministeriale del 28 dicembre 2012.

Facciamo un passo indietro, torniamo al 2014, all'approvazione dello Sblocca Italia, che a seguito del flop del sistema di incentivazione precedente - previsto dal decreto legislativo n. 28-2011 - ha dato al Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'Ambiente, l'incarico di riscrivere le regole del Conto termico, promuovendo la semplificazione procedurale dello strumento, attraverso l’utilizzo di una modulistica predeterminata e una maggiore diversificazione e innovazione tecnologica negli interventi.

Al mandato i Ministeri hanno risposto lanciando una consultazione pubblica sul tema, che si è chiusa il 28 febbraio 2015 e che ha condotto alla stesura della nuova bozza di decreto. Ecco le novità introdotte.

Incentivi più sostanziosi e un maggior numero di interventi ammessi

Iniziamo con la platea dei beneficiari degli incentivi, che comprende privati, imprese e Pubbliche amministrazioni (in questa caegoria rientrano anche le cooperative di abitanti). Entrambi possono avvalersi di Energy Service Company (Esco) nella fasi di progettazione e realizzazione degli interventi.

Come nella versione precedente, il Conto termico può contare su 900 milioni di euro annui, di cui 700 per privati e imprese e 200 milioni per le PA.

Una delle novità più rilevanti riguarda la percentuale di incentivazione, che sale dal 40% al 50% dell’investimento per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F, e cresce ulteriormente al 55% se l’isolamento è accompagnato dall’installazione di un nuovo impianti di climatizzazione invernale.

Incentivi al 65% per la trasformazione in "edificio a energia quasi zero" e per la sostituzione dei sistemi di illuminazione con dispositivi efficienti. Le spese per le diagnosi energetiche e la redazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE), richiesti per la trasformazione in edificio a energia quasi zero e l’isolamento termico delle superfici opache, sono incentivabili al 100% per le Pubbliche amministrazioni e al 50% per i privati.

Per importi fino a 5mila euro, sia per i privati che per le PA, l’incentivo viene corrisposto in un’unica rata. Inoltre, si dimezzano i tempi per l’erogazione degli incentivi rispetto alla precedente versione del Conto termico, e si passa da 180 a 90 giorni dalla conclusione della procedura.

Quanto agli interventi incentivabili, la nuova bozza di decreto amplia il ventaglio, distinguendo in base al beneficiario. Come nel Conto termico attualmente in vigore, restano incentivabili solo per le Pubbliche amministrazioni gli interventi di:

  • isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
  • sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione;
  • installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione di Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili non trasportabili.

A questi la nuova bozza aggiunge (solo per le PA):

  • trasformazione in “edifici a energia quasi zero” (NZEB);
  • sostituzione dei sistemi per l’illuminazione con dispositivi efficienti;
  • installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impiantitermici ed elettrici degli edifici (building automation), di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Nessuna variazione per gli interventi di piccole dimensioni, e in questo caso gli incentivi riguardano anche per i privati:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
  • l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento;
  • sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

La nuova bozza prevede inoltre l'accesso all'incentivo per i sistemi ibridi efficienti e per la produzione di energia termica da fonte rinnovabile, e innalza la soglia di ammissibilità degli impianti: da 1 MW si passa a 2 MW per i sistemi di climatizzazione a pompa di calore, elettriche o a gas, e caldaie a biomassa.

Semplificazione

Un'altra importante novità riguarda la semplificazione delle procedure, che riguardano sia l'iscrizione ai registri che la modulistica.

Nella nuova bozza viene meno l’iscrizione per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, elettriche o a gas, e caldaie a biomassa con potenza termica superiore a 500 KW. Nella precedente versione l’iscrizione era prevista per gli impianti di potenza termica compresa tra 500 e 1000 KW.

Quanto alla compilazione della domanda, il testo propone che il Gestore dei Servizi energetici (GSE) rediga una lista di prodotti idonei con potenza termica fino a 35 KW e 50 metri quadri per i collettori solari per i quali si può usufruire di una procedura semiautomatica. Detto in altri termini, acquistando uno dei prodotti presenti nella lista, l’operatore accede a un iter semplificato per la compilazione della domanda.

Il GSE dovrà inoltre predisporre una modulistica predeterminata per la presentazione delle istanze, razionalizzare le informazioni richieste al momento della compilazione e semplificare le regole applicative.

Link
Conto termico - nuova bozza di decreto