Legge Stabilita' 2016 - Agenzia Entrate, esenzioni su imbullonati

Con la circolare n. 2/E-2016 l'Agenzia delle Entrate illustra le esenzioni fiscali per gli imbullonati previste dalla manovra

Macchinari - foto di MessereRiccardo

Esenzioni Imu e Tasi per imbullonati nella legge di Stabilità 2016

La legge di Stabilità ha ridefinito le componenti immobiliari da prendere in considerazione per la determinazione della rendita catastale e quelle da escludere in quanto funzionali solo al processo produttivo.

In particolare, l'articolo 21 della manovra stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”.

Sono esclusi dalla stima, invece, prosegue l'articolo, “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

Secondo le stime del Governo, queste esenzioni si tradurranno in risparmi per almeno 770 milioni di euro a favore delle imprese.

Esempi di imbullonati esenti da Imu e Tasi

La circolare n. 2/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate riporta a titolo esemplificativo una serie di componenti impiantistiche esenti dalla tassazione.

Per quanto riguarda le centrali di produzione di energia e le stazioni elettriche, sono esenti dalla stima per il calcolo della rendita catastale le caldaie, le camere di combustione, le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, i compressori, le valvole, i silenziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, i catalizzatori e i captatori di polveri, gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura.

Relativamente al manifatturiero, l'esenzione si applica a tutti i macchinari, le attrezzature e gli impianti costituenti le linee produttive, indipendentemente dalla tipologia considerata. Tra questi, ad esempio, i sistemi di automazione e propulsione, le pompe, i motori elettrici, i carriponte e le gru, le apparecchiature mobili e i sistemi robotizzati, le macchine continue, nonché i macchinari per la miscelazione, la macinazione, la pressatura, la formatura, il taglio, la tornitura, la laminazione, la tessitura, la cottura e l’essiccazione dei prodotti.

Nel caso dell’industria siderurgica sono da escludere anche gli impianti costituenti altoforni, mentre nei siti destinati alla raffinazione dei prodotti petroliferi sono esclusi i forni di preriscaldamento, le torri di raffinazione atmosferica o sotto vuoto, gli impianti destinati ai processi di conversione (cracking) o di miglioramento della qualità dei prodotti della raffinazione, nonché gli impianti per il trattamento dei fumi e delle acque.

Quanto agli impianti di risalita, oltre a funi, carrelli, sospensioni e cabine, che fanno parte della componente mobile del trasporto, sono esclusi dalla stima i motori che azionano i sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa.

Infine, nei parchi divertimento sono esenti le attrazioni costituite da strutture che integrano parti mobili, mentre rientrano nel calcolo della rendita catastale piscine, cinema, arene, che si configurano come vere e proprie costruzioni.

Per beneficiare dell'esenzione, spiega l'Agenzia delle Entrate, le imprese devono chiedere la revisione della stima diretta per il calcolo del valore imponibile dell’immobile entro il 15 giugno 2016, in modo da non pagare l'acconto previsto per il 16 dello stesso mese.

  • Circolare Agenzia Entrate n. 2/E-2016