CIPE - il Regolamento del Fondo garanzia per finanziamenti a imprese miste nei PVS

Si parte con una dotazione di 10 milioni di euro

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Via libera alle regole per l'accesso al Fondo di garanzia per i finanziamenti in favore di imprese miste operanti in Paesi in via di sviluppo. Il Regolamento del Fondo è stato approvato con Delibera n. 34-2015 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), pubblicata il 18 maggio in Gazzetta ufficiale.

In base al decreto-legge n. 69-2013 il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 49-1987 può finanziare la concessione di crediti agevolati:

  • alle imprese italiane, per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, necessaria alla costituzione di imprese miste;
  • a favore di investitori pubblici o privati o a organizzazioni internazionali che finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE per promuovere lo sviluppo dei Paesi beneficiari.

Inoltre, la legge n. 125-2014 ha previsto che una quota del Fondo di rotazione possa essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per i crediti agevolati concessi alle imprese italiane per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, con particolare riferimento alle PMI.

Nel dicembre scorso il Ministero degli Esteri aveva sottoposto una proposta di Regolamento per questo Fondo di garanzia al CIPE, che ha poi approvato le disposizioni operative con la Delibera n. 34 del 20 febbraio 2015, pubblicata il 18 maggio in Gazzetta ufficiale.

Il Regolamento del Fondo di Garanzia per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in paesi in via di sviluppo

Il Fondo di garanzia sostiene le imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in imprese miste, nuove o già esistenti, da realizzarsi con la partecipazione di investitori pubblici o privati locali in determinati Paesi in via di sviluppo (PVS), quali:

  • Paesi HIPC (Heavily indebted poor countries - Paesi poveri altamente indebitati) e PMA (Paesi meno avanzati);
  • Paesi individuati annualmente dalla Banca mondiale come "low and lower middle income" (Paesi a basso/medio reddito);
  • Paesi individuati come prioritari dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli Esteri.

I settori di investimento ammessi sono:

  • industria, agricoltura, allevamento, pesca ed attività di trasformazione dei loro prodotti;
  • artigianato;
  • servizi locali di pubblico interesse nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'acqua, dei trasporti e dei rifiuti;
  • micro finanza, servizi di microimprenditorialità, commercio locale, commercio equo e solidale, turismo sostenibile;
  • tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
  • fornitura di servizi medici di pubblica utilità e produzione di medicinali;
  • formazione professionale ed educazione.

Alla garanzia del Fondo, che parte con una dotazione di 10 milioni di euro, possono accedere le imprese:

  • iscritte nel registro delle imprese, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente sul territorio nazionale o al registro delle imprese di pesca;
  • che possiedono almeno il 20% del capitale sociale dell'impresa mista;
  • attive da almeno tre anni nello stesso settore di attività dell'impresa mista;
  • valutate economicamente e finanziariamente sane dal gestore del Fondo di garanzia.

La garanzia può essere concessa fino all'80% dell'ammontare del finanziamento agevolato nel caso delle imprese di piccole e medie dimensioni e fino al 60% del valore del finanziamento nel caso delle grandi imprese.

La domanda di ammissione alla garanzia può essere presentata al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) sia contestualmente che successivamente alla richiesta del finanziamento agevolato. Nel primo caso, al termine delle procedure di valutazione, il beneficiario ottiene l'ammissione sia al finanziamento che allo schema di garanzia; nel secondo, l'accesso alla garanzia deve essere richiesto entro sei mesi dalla concessione del credito agevolato.

Links
CDP-IFC - accordo per finanziamenti in Paesi emergenti
Promozione delle imprese miste nel Decreto del Fare - Dl 69-2013

Fondo di Garanzia per agevolazioni in favore di imprese miste operanti in paesi in via di sviluppo