Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili: entra in vigore il D.Lgs. 28-2011

Repubblica italiana, stemma - immagine di FlankerPubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 che, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi, fino al 2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e, in particolare, nei trasporti. Il provvedimento ha efficacia da oggi, 29 marzo 2011.

Secondo gli obiettivi nazionali, la quota complessiva di energia rinnovabile da conseguire, nel 2020, sul consumo energetico finale lordo, è pari a 17%.

Nell'ambito di tale obiettivo, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere pari almeno al 10% del consumo energetico finale nel settore dei trasporti nel medesimo anno.

Tali risultati sono perseguiti con una progressione temporale coerente con le indicazioni dei Piani di azione nazionali per le energie rinnovabili (Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dell’Italia) predisposti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.

Il decreto inoltre detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione nonchè all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.

GURI n. 71 del 28 marzo 2011 - Supplemento Ordinario n. 81

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 28

Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067)

                                                           ALLEGATO 1 
(art. 3, comma 4)

Procedure di calcolo degli obiettivi

1. Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili

1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3,
comma 1, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili e'
calcolato come la somma:
a) del consumo finale lordo di elettricita' da fonti energetiche
rinnovabili;
b) del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il
riscaldamento e il raffreddamento;
c) del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei
trasporti.
Per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul
consumo finale lordo, il gas, l'elettricita' e l'idrogeno prodotti da
fonti energetiche rinnovabili sono presi in considerazione una sola
volta ai fini delle lettere a), b) o c), del primo comma.
2. I biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di
sostenibilita', con le modalita', i limiti e le decorrenze fissate
dal presente decreto, non sono presi in considerazione.
3. Ai fini del comma 1, lettera a), il consumo finale lordo di
elettricita' da fonti energetiche rinnovabili e' calcolato come
quantita' di elettricita' prodotta a livello nazionale da fonti
energetiche rinnovabili, escludendo la produzione di elettricita' in
centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente
pompata a monte.
4. Negli impianti multicombustibile (centrali ibride) che utilizzano
fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della
parte di elettricita' prodotta da fonti rinnovabili. Ai fini del
calcolo, il contributo di ogni fonte di energia e' calcolato sulla
base del suo contenuto energetico.
5. L'elettricita' da energia idraulica ed energia eolica e' presa in
considerazione conformemente alla formula di normalizzazione definita
al paragrafo 3.
6. Ai fini del comma 1, lettera b), del presente paragrafo, il
consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il
riscaldamento e il raffreddamento e' calcolato come quantita' di
teleriscaldamento e teleraffrescamento prodotti a livello nazionale
da fonti rinnovabili piu' il consumo di altre energie da fonti
rinnovabili nell'industria, nelle famiglie, nei servizi, in
agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il riscaldamento, il
raffreddamento e la lavorazione.
7. Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili
e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di calore e di
freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo,
il contributo di ogni fonte di energia e' calcolato sulla base del
suo contenuto energetico.
8. Si tiene conto dell'energia da calore aerotermico, geotermico e
idrotermale catturata da pompe di calore ai fini del comma 1, lettera
b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda di almeno
il 5% l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le
pompe di calore. La quantita' di calore da considerare quale energia
da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva e' calcolato
secondo la metodologia di cui al paragrafo 4.
9. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto
dell'energia termica generata da sistemi energetici passivi, che
consentono di diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite
la progettazione degli edifici o il calore generato da energia
prodotta da fonti non rinnovabili.
10. Il contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui al
paragrafo 5 e' quello indicato nello stesso paragrafo.
11. La quota di energia da fonti rinnovabili e' calcolata dividendo
il consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili
per il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti energetiche,
espressa in percentuale.
12. La somma di cui al comma 1 e' adeguata in considerazione
dell'eventuale ricorso a trasferimenti statistici o a progetti comuni
con altri Stati membri o a progetti comuni con Paesi terzi.
In caso di trasferimento statistico, la quantita' trasferita:
a) a uno Stato membro e' dedotta dalla quantita' di energia
rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1;
b) da uno Stato membro e' aggiunta alla quantita' di energia
rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1.
In caso di progetto comune con Paesi terzi, l'energia elettrica
importata e' aggiunta alla quantita' di energia rinnovabile presa in
considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui
all'articolo 3, comma 1.
13. Nel calcolo del consumo finale lordo di energia nell'ambito della
valutazione del conseguimento degli obiettivi e della traiettoria
indicativa, la quantita' di energia consumata nel settore
dell'aviazione e' considerata, come quota del consumo finale lordo di
energia, non superiore al 6,18 per cento.
14. La metodologia e le definizioni utilizzate per il calcolo della
quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sono quelle fissate
dal regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche
dell'energia e successive modificazioni.

2. Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le
forme di trasporto

1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3,
comma 2, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per il calcolo del denominatore, ossia della quantita' totale di
energia consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi
in considerazione solo la benzina, il diesel, i biocarburanti
consumati nel trasporto su strada e su rotaia e l'elettricita';
b) per il calcolo del numeratore, ossia della quantita' di energia da
fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del primo comma,
sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti
rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto;
c) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici ai
fini di cui alle lettere a) e b), e' utilizzata la quota nazionale di
elettricita' da fonti rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno
in questione. Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica da fonti
rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici, questo consumo
e' considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto
di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili.
2.  Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali
in materia di energie rinnovabili imposti agli operatori e
dell'obiettivo di impiegare energia da fonti rinnovabili per tutte le
forme di trasporto, il contributo dei biocarburanti prodotti a
partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non
alimentare e materie ligno-cellulosiche e' considerato equivalente al
doppio di quello di altri biocarburanti.

3. Formula di normalizzazione per il computo dell'elettricita' da
energia idraulica e da energia eolica

Ai fini del computo dell'elettricita' da energia idraulica in un dato
Stato membro si applica la seguente formula:



Parte di provvedimento in formato grafico



Ai fini del computo dell'elettricita' da energia eolica in un dato
Stato membro si applica la seguente formula:



Parte di provvedimento in formato grafico



4. Computo dell'energia prodotta dalle pompe di calore

La quantita' di energia aerotermica, geotermica o idrotermica
catturata dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti
rinnovabili ai fini del presente decreto legislativo, ERES, e'
calcolata in base alla formula seguente:

ERES  =  Qusable * (1 - 1/SPF)

dove

Qusable = il calore totale stimato prodotto da pompe di calore che
rispondono ai criteri che saranno definiti sulla base degli
orientamenti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'allegato VII
della direttiva 2009/28/CE, applicato nel seguente modo: solo le
pompe di calore per le quali SPF > 1,15 * 1/µ sara' preso in
considerazione;
SPF = il fattore di rendimento stagionale medio stimato per tali
pompe di calore;
µ e' il rapporto tra la produzione totale lorda di elettricita' e il
consumo di energia primaria per la produzione di energia e sara'
calcolato come media a livello UE sulla base dei dati Eurostat.
Nel caso di pompe di calore a gas µ e' posto pari a 1 fino alla
determinazione di un piu' appropriato valore, effettuata dal
Ministero dello sviluppo economico con apposita circolare al GSE.

5. Contenuto energetico dei carburanti per autotrazione



Parte di provvedimento in formato grafico




                                                           ALLEGATO 2 
(art. 10, comma 1)

Requisiti e specifiche tecniche
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
ai fini dell'accesso agli incentivi nazionali

1. Per gli impianti che utilizzano biomasse ovvero bioliquidi per la
produzione di energia termica ai fini dell'accesso agli incentivi
statali, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) efficienza di conversione non inferiore all'85%;
b) rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal
provvedimento di cui all'articolo 290, comma 4, del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
2. Per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato ai fini
dell'accesso agli incentivi statali, a decorrere da un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e'
richiesta la conformita' alle classi di qualita' A1 e A2 indicate
nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961- 4 per il
cippato.
3. Per le pompe di calore, a decorrere da un anno dall'entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1, l'accesso agli incentivi
statali di ogni natura e' consentito a condizione che la predette
pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti:
a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione
(COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di
climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER)
devono essere almeno pari ai valori indicati per l'anno 2010 nelle
tabelle di cui all'allegato 1, paragrafi 1 e 2 del decreto
ministeriale 6 agosto 2009, cosi' come vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo. La prestazione delle
pompe deve essere misurata in conformita' alla norma UNI EN
14511:2008. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare
a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella;
b) per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione (COP)
deve essere almeno pari ai valori indicati per l'anno 2010 nella
tabella di cui all'allegato 1, paragrafo 3, del decreto ministeriale
6 agosto 2009, cosi' come vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Qualora l'apparecchio fornisca anche il
servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica
(EER) deve essere almeno pari ai pertinenti a 0,6 per tutte le
tipologie. La prestazione delle pompe deve essere misurata in
conformita' alle seguenti norme, restando fermo che al momento della
prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle
condizioni sopra indicate:
- UNI EN 12309-2:2008: per quanto riguarda le pompe di calore a gas
ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);
- UNI EN 14511: 2008 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a
motore endotermico;
- Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma
specifica, si procede in base alla UNI EN 14511: 2008, utilizzando il
rapporto di trasformazione primario - elettrico = 0,4.
c) per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua
calda sanitaria e' richiesto un COP > 2,6 misurato secondo la norma
EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi nazionali
di normazione;
d) qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di
variatore di velocita' (inverter), i pertinenti valori di cui al
presente comma sono ridotti del 5 per cento.
4. Per il solare fotovoltaico, l'accesso agli incentivi statali di
ogni natura e' consentito, a decorrere da un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, a condizione che:
a) i componenti e gli impianti siano realizzati nel rispetto dei
requisiti tecnici minimi stabiliti nei provvedimenti recanti i
criteri di incentivazione;
b) a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente decreto
i moduli siano garantiti per almeno 10 anni;
5. Per il solare termico, l'accesso agli incentivi statali di ogni
natura e' consentito, a decorrere da un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, a condizione che:
a) i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per
almeno cinque anni;
b) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono
garantiti almeno due anni;
c) i pannelli solari presentano un'attestazione di conformita' alle
norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che e' stata rilasciata da un
laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN
12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti nazionali di
normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione;
d) l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in conformita' ai
manuali di installazione dei principali componenti;
e) per il solare termico a concentrazione, in deroga a quanto
previsto alla lettera c) e fino alla emanazione di norme tecniche
UNI, la certificazione UNI e' sostituita da un'approvazione tecnica
da parte dell'ENEA.
6. Fermo restando il punto 5, per il solare termico, l'accesso agli
incentivi statali di ogni natura e' consentito, a condizione che, a
decorrere da due anni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, i pannelli siano dotati di certificazione solar keymark.
7. Il rispetto delle norme tecniche di cui ai punti 1, 2, 3 e 4,
lettera a), e' comprovato tramite attestazione rilasciata da
laboratori accreditati da organismi di accreditamento appartenenti
allo European Co-operation for Accreditation (EA), o che abbiano
stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA. Tale attestazione
deve essere accompagnata da dichiarazione del produttore circa la
corrispondenza dei prodotti immessi in commercio con quelli oggetto
della suddetta attestazione.



                                                           ALLEGATO 3 
(art. 11, comma 1)

Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti
a ristrutturazioni rilevanti

1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni
rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono
essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo
rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi
previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali
della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio
e' presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio
e' presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio
e' rilasciato dal 1° gennaio 2017.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite
impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia
elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per
la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il
raffrescamento.
3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni
rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o
all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in
kW, e' calcolata secondo la seguente formula:




1
P = - . S
k




Dove S e' la superficie in pianta dell'edificio al livello del
terreno, misurata in m², e K e' un coefficiente (m²/kW) che assume i
seguenti valori:
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e'
presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e'
presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e'
presentata dal 1° gennaio 2017.
4. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici
disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere
aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e
lo stesso orientamento della falda.
5. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l'edificio sia
allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero
fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la
fornitura di acqua calda sanitaria.
6. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi
sono incrementati del 10%.
7. L'impossibilita' tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli
obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi deve essere
evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui
all'articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica
2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilita' di
tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
8. Nei casi di cui al comma 7, e' fatto obbligo di ottenere un indice
di prestazione energetica complessiva dell'edificio (I) che risulti
inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica
complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192
del 2005 e successivi provvedimenti attuativi(I192) nel rispetto
della seguente formula:



Parte di provvedimento in formato grafico



Dove:

- %obbligo e' il valore della percentuale della somma dei consumi
previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il
raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del comma 1, tramite
fonti rinnovabili;
- %effettiva e' il valore della percentuale effettivamente raggiunta
dall'intervento;
- Pobbligo e' il valore della potenza elettrica degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente
installati ai sensi del comma 3; Eeffettiva e' il valore della
potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
effettivamente installata sull'edificio.



                                                           ALLEGATO 4 
(art. 15, comma 2)

Certificazione degli installatori

I sistemi di qualificazione di cui all'articolo 15, finalizzati anche
all'attuazione di quanto previsto all'articolo 11, sono basati sui
criteri seguenti:
1. Il programma di formazione o il riconoscimento del fornitore di
formazione rispetta le seguenti caratteristiche:
a) la formazione per la qualificazione deve essere effettuata secondo
una procedura trasparente e chiaramente definita;
b) e' assicurata la continuita' e la copertura regionale del
programma di formazione offerto dal fornitore;
c) il fornitore di formazione dispone di apparecchiature tecniche
adeguate, in particolare di materiale di laboratorio o di
attrezzature analoghe, per impartire la formazione pratica;
d) oltre alla formazione di base, il fornitore di formazione deve
anche proporre corsi di aggiornamento piu' brevi su temi specifici,
ivi comprese le nuove tecnologie, per assicurare una formazione
continua sulle installazioni;
e) il fornitore di formazione puo' essere il produttore
dell'apparecchiatura o del sistema, un istituto o un'associazione;
f) la qualificazione degli installatori ha una durata limitata nel
tempo e il rinnovo e' subordinato alla frequenza di un corso di
aggiornamento, in forma di seminario o altro.
2. La formazione per il rilascio della qualificazione degli
installatori comprende sia una parte teorica che una parte pratica.
Al termine della formazione, gli installatori devono possedere le
capacita' richieste per installare apparecchiatura e sistemi
rispondenti alle esigenze dei clienti in termini di prestazioni e di
affidabilita', essere in grado di offrire un servizio di qualita' e
di rispettare tutti i codici e le norme applicabili, ivi comprese le
norme in materia di marchi energetici e di marchi di qualita'
ecologica.
3. La formazione si conclude con un esame in esito al quale viene
rilasciato un attestato. L'esame comprende una prova pratica mirante
a verificare la corretta installazione di caldaie o stufe a biomassa,
di pompe di calore, di sistemi geotermici poco profondi o di sistemi
solari fotovoltaici o termici.
4. Il previo periodo di formazione deve avere le seguenti
caratteristiche:
i) per gli installatori di caldaie e di stufe a biomassa: una
formazione preliminare di idraulico, installatore di canalizzazioni,
tecnico del riscaldamento o tecnico di impianti sanitari e di
riscaldamento o raffreddamento;
ii) per gli installatori di pompe di calore: una formazione
preliminare di idraulico o di tecnico frigorista e competenze di base
di elettricita' e impianti idraulici (taglio di tubi, saldatura e
incollaggio di giunti di tubi, isolamento, sigillamento di raccordi,
prove di tenuta e installazione di sistemi di riscaldamento o di
raffreddamento);
iii) per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici o termici:
una formazione preliminare di idraulico o di elettricista e
competenze di impianti idraulici, di elettricita' e di copertura
tetti, ivi compresi saldatura e incollaggio di giunti di tubi,
sigillamento di raccordi, prove di tenuta, capacita' di collegare
cavi, buona conoscenza dei materiali di base per la copertura dei
tetti, nonche' dei metodi di isolamento e di impermeabilizzazione; o
iv) un programma di formazione professionale che consenta agli
installatori di acquisire competenze adeguate corrispondenti a tre
anni di formazione nei settori di competenze di cui alle lettere a),
b) o c), comprendente sia la formazione in classe che la pratica sul
luogo di lavoro.
5. L'aspetto teorico della formazione degli installatori di caldaie e
di stufe a biomassa dovrebbe fornire un quadro della situazione del
mercato della biomassa e comprendere gli aspetti ecologici, i
combustibili derivati dalla biomassa, gli aspetti logistici, la
prevenzione degli incendi, le sovvenzioni connesse, le tecniche di
combustione, i sistemi di accensione, le soluzioni idrauliche
ottimali, il confronto costi/redditivita', nonche' la progettazione,
l'installazione e la manutenzione delle caldaie e delle stufe a
biomassa. La formazione dovrebbe anche permettere di acquisire una
buona conoscenza delle eventuali norme europee relative alle
tecnologie e ai combustibili derivati dalla biomassa (ad esempio i
pellet) e della legislazione nazionale e comunitaria relativa alla
biomassa.
6. L'aspetto teorico della formazione degli installatori di pompe di
calore dovrebbe fornire un quadro della situazione del mercato delle
pompe di calore e coprire le risorse geotermiche e le temperature del
suolo di varie regioni, l'identificazione del suolo e delle rocce per
determinarne la conducibilita' termica, le regolamentazioni sull'uso
delle risorse geotermiche, la fattibilita' dell'uso di pompe di
calore negli edifici, la determinazione del sistema piu' adeguato e
la conoscenza dei relativi requisiti tecnici, la sicurezza, il
filtraggio dell'aria, il collegamento con la fonte di calore e lo
schema dei sistemi. La formazione dovrebbe anche permettere di
acquisire una buona conoscenza di eventuali norme europee relative
alle pompe di calore e della legislazione nazionale e comunitaria
pertinente. Gli installatori dovrebbero dimostrare di possedere le
seguenti competenze fondamentali:
i) comprensione di base dei principi fisici e di funzionamento delle
pompe di calore, ivi comprese le caratteristiche del circuito della
pompa: relazione tra le basse temperature del pozzo caldo, le alte
temperature della fonte di calore e l'efficienza del sistema,
determinazione del coefficiente di prestazione (COP) e del fattore di
prestazione stagionale (SPF);
ii) comprensione dei componenti e del loro funzionamento nel circuito
della pompa di calore, ivi compreso il compressore, la valvola di
espansione, l'evaporatore, il condensatore, fissaggi e guarnizioni,
il lubrificante, il fluido frigorigeno, e conoscenza delle
possibilita' di surriscaldamento e di subraffreddamento e di
raffreddamento; e
iii) comprensione di base dei principi fisici, di funzionamento e dei
componenti delle pompe di calore ad assorbimento e determinazione del
coefficiente di prestazione (GUE) e del fattore di prestazione
stagionale (SPF);
iv) capacita' di scegliere e di misurare componenti in situazioni di
installazione tipiche, ivi compresa la determinazione dei valori
tipici del carico calorifico di vari edifici e, per la produzione di
acqua calda in funzione del consumo di energia, la determinazione
della capacita' della pompa di calore in funzione del carico
calorifico per la produzione di acqua calda, della massa inerziale
dell'edificio e la fornitura di energia elettrica interrompibile;
determinazione di componenti, quale il serbatoio tampone e il suo
volume, nonche' integrazione di un secondo sistema di riscaldamento.
7. La parte teorica della formazione degli installatori di sistemi
solari fotovoltaici e di sistemi solari termici dovrebbe fornire un
quadro della situazione del mercato dei prodotti solari, nonche'
confronti costi/redditivita' e coprire gli aspetti ecologici, le
componenti, le caratteristiche e il dimensionamento dei sistemi
solari, la scelta di sistemi accurati e il dimensionamento dei
componenti, la determinazione della domanda di calore, la prevenzione
degli incendi, le sovvenzioni connesse, nonche' la progettazione,
l'installazione e la manutenzione degli impianti solari fotovoltaici
e termici. La formazione dovrebbe anche permettere di acquisire una
buona conoscenza delle eventuali norme europee relative alle
tecnologie e alle certificazioni, ad esempio «Solar Keymark», nonche'
della legislazione nazionale e comunitaria pertinente. Gli
installatori dovrebbero dimostrare di possedere le seguenti
competenze fondamentali:
i) capacita' di lavorare in condizioni di sicurezza utilizzando gli
strumenti e le attrezzature richieste e applicando i codici e le
norme di sicurezza, e di individuare i rischi connessi all'impianto
idraulico, all'elettricita' e altri rischi associati agli impianti
solari;
ii) capacita' di individuare i sistemi e i componenti specifici dei
sistemi attivi e passivi, ivi compresa la progettazione meccanica, e
di determinare la posizione dei componenti e determinare lo schema e
la configurazione dei sistemi;
iii) capacita' di determinare la zona, l'orientamento e
l'inclinazione richiesti per l'installazione dei sistemi solari
fotovoltaici e dei sistemi solari di produzione di acqua calda,
tenendo conto dell'ombra, dell'apporto solare, dell'integrita'
strutturale, dell'adeguatezza dell'impianto in funzione dell'edificio
o del clima, e di individuare i diversi metodi di installazione
adeguati al tipo di tetto e i componenti BOS (balance of system)
necessari per l'installazione;
iv) per i sistemi solari fotovoltaici in particolare, la capacita' di
adattare la concezione elettrica, tra cui la determinazione delle
correnti di impiego, la scelta dei tipi di conduttori appropriati e
dei flussi adeguati per ogni circuito elettrico, la determinazione
della dimensione, del flusso e della posizione adeguati per tutte le
apparecchiature e i sottosistemi associati, e scegliere un punto di
interconnessione adeguato.



          
Titolo I

FINALITA' E OBIETTIVI



 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel
e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica
la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna
ed abroga la direttiva 93/12/CEE;
Vista la Comunicazione n. 2010/C160/01 della Commissione, del 19
giugno 2010, sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare
nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi;
Vista la Comunicazione n. 2010/C160/02 della Commissione, del 19
giugno 2010, sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita'
per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle norme di calcolo per i
biocarburanti;
Vista la Decisione della Commissione n. 2010/335/UE, del 10 giugno
2010 relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di
carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE
[notificata con il numero C(2010) 3751];
Vista la Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sui criteri di sostenibilita' relativamente all'uso di fonti
da biomassa solida e gassosa per l'elettricita', il riscaldamento ed
il raffrescamento - COM(2010);
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l'articolo 17, comma 1, con il quale sono dettati criteri direttivi
per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99;
Visto il Piano d'azione sulle fonti rinnovabili trasmesso dal
Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea nel mese
di luglio 2010, redatto dall'Italia in attuazione dell'articolo 4
della direttiva 2006/32/CE e della decisione 30 giugno 2009, n.
2009/548/CE;
Visto il decreto in data 10 settembre 2010 del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e per i beni e le attivita'
culturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18
settembre 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 novembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 25 gennaio 2011;
Acquisito i pareri espressi dalle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e
le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari e
forestali e per la semplificazione normativa;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e
nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96,
definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il
raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota
complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo
di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
Il presente decreto inoltre detta norme relative ai trasferimenti
statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati
membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure
amministrative, all'informazione e alla formazione nonche'
all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili e
fissa criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi.


          
Titolo I

FINALITA' E OBIETTIVI



                               Art. 2 

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le
definizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003. Si applicano inoltre le seguenti
definizioni:
a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti
rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare,
aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa,
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
b) «energia aerotermica»: energia accumulata nell'aria ambiente
sotto forma di calore;
c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di
calore nella crosta terrestre;
d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle acque
superficiali sotto forma di calore;
e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e
residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura
(comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e
dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli
sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato,
nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
f) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici
forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle
famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura,
alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di
elettricita' e di calore del settore elettrico per la produzione di
elettricita' e di calore, incluse le perdite di elettricita' e di
calore con la distribuzione e la trasmissione;
g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione
di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi
refrigerati, da una o piu' fonti di produzione verso una pluralita'
di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il
raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la
fornitura di acqua calda sanitaria;
h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici
diversi dal trasporto, compresi l'elettricita', il riscaldamento ed
il raffreddamento, prodotti dalla biomassa;
i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti
ricavati dalla biomassa;
l) «garanzia di origine»: documento elettronico che serve
esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata
quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da
fonti rinnovabili come previsto all'articolo 3, paragrafo 6, della
direttiva 2003/54/CE e dai provvedimenti attuativi di cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio
che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000
metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi
edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione
anche in manutenzione straordinaria;
n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la
richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia
stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
o) «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili
avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a
quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas
naturale;
p) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato
da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere
l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi,
aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per
mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il
volume acquistato di dette energie. Comprende, non in via esclusiva,
le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali,
le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in
materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati
verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le
tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;
q) «centrali ibride»: centrali che producono energia elettrica
utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi
inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che
producono energia elettrica mediante combustione di fonti non
rinnovabili e di fonti rinnovabili.


          
Titolo I

FINALITA' E OBIETTIVI



                               Art. 3 

Obiettivi nazionali

1. La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo
finale lordo di energia da conseguire nel 2020 e' pari a 17 per
cento.
2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, la quota di
energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovra'
essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di
energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno.
3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti con una
progressione temporale coerente con le indicazioni dei Piani di
azione nazionali per le energie rinnovabili predisposti ai sensi
dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.
4. Le modalita' di calcolo degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3
sono indicate nell'allegato 1.


          
Titolo II

PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI


Capo I

AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE



                               Art. 4 

Principi generali

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il
conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra
Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all'articolo 3, la
costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure
amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate,
sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola
applicazione.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' regolata, secondo un criterio
di proporzionalita':
a) dall'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'articolo 5
del presente decreto;
b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo
6, ovvero
c) dalla comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera
di cui all'articolo 6, comma 11.
3. Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela
dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della
pubblica incolumita', fermo restando quanto disposto dalla Parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per
quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento
delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i
casi in cui la presentazione di piu' progetti per la realizzazione di
impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima
area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi
nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.
4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo
funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una
pluralita' di impianti non inserite nei preventivi di connessione,
richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo
16, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di
sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.
5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti,
e' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 182, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sono stabilite specifiche procedure autorizzative, con
tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di
realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in
sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti
rinnovabili.


          
Titolo II

PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI


Capo I

AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE



                               Art. 5 

Autorizzazione Unica

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione
e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti, nonche' le modifiche sostanziali degli impianti stessi,
sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal
presente articolo, secondo le modalita' procedimentali e le
condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003
e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo
articolo 12, nonche' dalle relative disposizioni delle Regioni e
delle Province autonome.
2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del
2003, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Fatto salvo il
previo espletamento, qualora prevista, della verifica di
assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento
unico non puo' essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi
previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione
di impatto ambientale».
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati,
per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di
modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione
unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di
modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'emanazione del decreto di
cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono
sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da
realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici
esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano
variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della
volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli
impianti stessi, ne' delle opere connesse. Restano ferme, laddove
previste, le procedure di verifica di assoggettabilita' e valutazione
di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono
considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che
non modifichino la potenza termica installata e il combustibile
rinnovabile utilizzato.
4. Qualora il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato alle Province,
queste ultime trasmettono alle Regioni, secondo modalita' stabilite
dalle stesse, le informazioni e i dati sulle autorizzazioni
rilasciate.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal comma 2 del
presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data
di entrata in vigore del presente decreto.


          
Titolo II

PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI


Capo I

AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE



                               Art. 6 

Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti
alimentati da energia rinnovabile

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa
sull'energia elettrica, per l'attivita' di costruzione ed esercizio
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11
e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la
procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.
2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilita'
sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse
presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica,
almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una
dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
attesti la compatibilita' del progetto con gli strumenti urbanistici
approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarieta' agli
strumenti urbanistici adottati, nonche' il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono
allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore
della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle
materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono
essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di
settore e si applica il comma 5.
3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa
deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma
10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia
riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite al
medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione
del professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il
consiglio dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facolta'
di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed
edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente,
decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della
dichiarazione di cui comma 2, l'attivita' di costruzione deve
ritenersi assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo
periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non
siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli
tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione
del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti
di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo
precedente, l'interessato puo' adire i rimedi di tutela di cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio degli impianti di
cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di
amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano
allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad
acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla
presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma
2 e' sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino
all'adozione della determinazione motivata di conclusione del
procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o
all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo
14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro
tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata
ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato
e' comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei
lavori.
7. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della
dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della
dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del
progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli
atti di assenso eventualmente necessari.
8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso
al Comune, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la dichiarazione, nonche' ricevuta
dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente
alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di
applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di
potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresi' i casi in
cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di
competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e
l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate
all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5. Le Regioni e le
Province autonome stabiliscono altresi' le modalita' e gli strumenti
con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province
autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per
le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con le medesime
modalita' di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome
prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati
alla potenza dell'impianto.
10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente
disciplina, ferma restando per il proponente la possibilita' di
optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.
11. La comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera, di
cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi
dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalita',
agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono
estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo
ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza
nominale fino a 50 kW, nonche' agli impianti fotovoltaici di
qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la
disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di
tutela delle risorse idriche.


          
Titolo II

PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI


Capo I

AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE



                               Art. 7 

Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili

1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono
considerati attivita' ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
115, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei
lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale,
qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di
edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici
stessi;
b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del
tetto su cui viene realizzato;
c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo
123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di
installazione di impianti solari termici sono realizzati previa
comunicazione secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 6,
qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro
pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne
agli edifici;
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di
cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444.
3. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono
soppresse le parole: «e termici, senza serbatoio di accumulo
esterno».
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di
produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche,
destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sono
individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa
semplificata di cui all'articolo 6.
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo
123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 gli interventi di
installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4, realizzati
negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e
destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per
l'utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla previa
comunicazione secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 6.
6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono regolati dalla previgente disciplina, ferma
restando per il proponente la possibilita' di optare per la procedura
semplificata di cui al presente articolo.
7. L'installazione di pompe di calore da parte di installatori
qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di
aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e'
considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.


          
Titolo II

PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI


Capo I

AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE



                               Art. 8 

Disposizioni per la promozione dell'utilizzo del biometano

1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nei trasporti, le
regioni prevedono specifiche semplificazioni per il procedimento di
autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione
di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della
distribuzione del metano.
2. Al fine di incentivare l'utilizzo del biometano nei trasporti,
gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di
allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti
sonodichiarati opere di pubblica utilita' e rivestono carattere di
indifferibilita' e di urgenza.


          
Titolo II

PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI


Capo I

AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE



                               Art. 9 

Disposizioni specifiche in materia di energia geotermica

1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di
promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali
geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono altresi' di
interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia
finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale,
di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse
formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con
potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna
centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai
50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere
autorizzati piu' di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non
superiore a 5 MW";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Fatto salvo
quanto disposto ai comma 3, 3-bis e 5, sono di interesse locale le
risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente
utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito
all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione,
di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal solo fluido geotermico
alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.";
b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Nel caso
di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma
3-bis, l'autorita' competente e' il Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la regione
interessata; all'atto del rilascio del permesso di ricerca,
l'autorita' competente stabilisce le condizioni e le modalita' con le
quali e' fatto obbligo al concessionario di procedere alla
coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito della ricerca
conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca.";
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Sono considerate
concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area
della prima domanda, fatte salve le domande relative agli impianti
sperimentali di potenza nominale non superiore a 5 MW, pervenute
all'autorita' competente non oltre sessanta giorni dalla
pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale
o in altro strumento di pubblicita' degli atti indicato dalla Regione
stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo
economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui
all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive
modificazione. Alla denominazione del Bollettino ufficiale degli
idrocarburi sono aggiunte in fine le parole «e delle georisorse»
(BUIG).";
c) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui
all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorita' competente e' il Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa
con la Regione interessata.";
d) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.
Trascorso inutilmente tale termine, la concessione puo' essere
richiesta, in concorrenza, da altri operatori con l'esclusione di
quelli relativi agli impianti sperimentali di cui all'articolo 1,
comma 3-bis. Sono considerate concorrenti le domande, riferite
esclusivamente alla medesima area della prima domanda, pervenute
all'autorita' competente non oltre sessanta giorni dalla
pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale
o in altro strumento di pubblicita' degli atti indicato dalla regione
stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo
economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle
georisorse.";
e) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse
geotermiche puo' essere revocata qualora risulti inattiva da almeno
due anni e sia richiesto il subentro nella concessione di
coltivazione per la realizzazione di impianti sperimentali di cui
all'articolo 1, comma 3-bis, con esclusione dei soggetti che
direttamente abbiano realizzato o stiano realizzando altre centrali
geotermoelettriche, anche di tipo convenzionale, con potenza nominale
installata superiore ai 5 MW. Il subentrante sara' tenuto al
pagamento, in unica soluzione, di un indennizzo equivalente al doppio
del canone annuo di cui al comma 2 dell'articolo 16.";
f) all'articolo 16, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Limitatamente alla sperimentazione di impianti pilota a
ridotto impatto ambientale, di cui all'articolo 1, comma 3-bis, non
sono dovuti i contributi di cui al precedente comma 4 per la
produzione di energia elettrica sino a 5 MW per ciascun impianto".


          
Capo II

REGOLAMENTAZIONE TECNICA



                               Art. 10 

Requisiti e specifiche tecniche

1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli
incentivi statali a condizione che rispettino i requisiti e le
specifiche tecniche di cui all'allegato 2. Sono fatte salve le
diverse decorrenze indicate nel medesimo allegato 2.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, UNI e CEI
trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una rassegna
della vigente normativa tecnica europea, tra cui i marchi di qualita'
ecologica, le etichette energetiche e gli altri sistemi di
riferimento tecnico creati da organismi europei di normalizzazione,
applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano
fonti rinnovabili. La rassegna include informazioni sulle norme
tecniche in elaborazione.
3. Sulla base della documentazione di cui al comma 2, l'allegato 2
e' periodicamente aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. La decorrenza dell'efficacia del decreto
e' stabilita tenendo conto dei tempi necessari all'adeguamento alle
norme tecniche con riguardo alle diverse taglie di impianto e non
puo' essere fissata prima di un anno dalla sua pubblicazione.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli
impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree
agricole, l'accesso agli incentivi statali e' consentito a condizione
che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1
MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli
impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2
chilometri;
b) non sia destinato all'installazione degli impianti piu' del 10
per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilita'
del proponente.
5. I limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreni
abbandonati da almeno cinque anni.
6. Il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con
moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il
titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente
decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il
conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in
ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.


          
Capo II

REGOLAMENTAZIONE TECNICA



                               Art. 11 

Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di
nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di
ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono
l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di
calore, di elettricita' e per il raffrescamento secondo i principi
minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. Nelle
zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del
50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei
valori di cui all'allegato 3.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici
di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e
c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a
quelli specificamente individuati come tali negli strumenti
urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle
prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro
carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici
e artistici.
3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il
diniego del rilascio del titolo edilizio.
4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di cui all'allegato 3 del presente
decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione
delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella
necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi
impianti resta ferma la possibilita' di accesso a fondi di garanzia e
di rotazione.
5. Sono abrogati:
a) l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) l'articolo 4, commi 22 e 23, del decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.
6. Nei piani di qualita' dell'aria previsti dalla vigente
normativa, le regioni e le province autonome possono prevedere che i
valori di cui all'allegato 3 debbano essere assicurati, in tutto o in
parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla
combustione delle biomasse, qualora cio' risulti necessario per
assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di
qualita' dell'aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e
ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali
sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso
inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui
al presente articolo.


          
Capo II

REGOLAMENTAZIONE TECNICA



                               Art. 12 

Misure di semplificazione

1. I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni
rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei
consumi di calore, di elettricita' e per il raffrescamento in misura
superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi
obbligatori di cui all'allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio
del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo
restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra
edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi
previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte
salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. I progetti medesimi non
rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della
commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380.
2. I soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di
proprieta' per la realizzazione di impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche ai siti militari e alle aree
militari in conformita' con quanto previsto dall'articolo 355 del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
3. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il Ministro della
semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
provvede al riordino degli oneri economici e finanziari e delle
diverse forme di garanzia richiesti per l'autorizzazione, la
connessione, la costruzione, l'esercizio degli impianti da fonti
rinnovabili e il rilascio degli incentivi ai medesimi impianti. Il
riordino e' effettuato sulla base dei seguenti criteri:
a) coordinare ed unificare, laddove possibile, i diversi oneri e
garanzie al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni;
b) rendere proporzionato e razionale il sistema complessivo di
oneri e garanzie;
c) rendere efficiente l'intero processo amministrativo ed
accelerare la realizzazione degli impianti, corrispondendo agli
obiettivi di cui all'articolo 3 e, al contempo, contrastando
attivita' speculative nelle diverse fasi di autorizzazione,
connessione, costruzione, esercizio degli impianti e rilascio degli
incentivi;
d) prevedere la possibilita' di diversificare gli oneri e le
garanzie per fonti e per fasce di potenza, tenendo conto dell'effetto
scala;
e) coordinare gli oneri previsti dall'articolo 24, comma 4,
lettera b), per l'assegnazione degli incentivi, quelli previsti
dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, ai
fini dell'autorizzazione, e quelli a garanzia della connessione degli
impianti disposti anche in attuazione dell'articolo 1-septies, comma
2, del medesimo decreto-legge n. 105 del 2010;
f) per gli oneri e le garanzie a favore di Regioni o di enti
locali, prevedere principi minimi generali che restano validi fino
all'emanazione di un'apposita normativa regionale;
g) definire i casi in cui l'acquisizione del nulla osta
minerario, previsto dall'articolo 120 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, puo' essere sostituito da
dichiarazione del progettista circa l'insussistenza di interferenze
con le attivita' minerarie, prevedendo la pubblicazione delle
informazioni necessarie a tal fine da parte dalla competente
autorita' di vigilanza mineraria ed eventualmente coinvolgendo le
Regioni interessate;
h) definire, con riferimento all'obbligo di rimessa in pristino
del sito di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 le modalita' e le garanzie da rispettare per assicurare
il corretto smaltimento dei componenti dell'impianto.


          
Capo II

REGOLAMENTAZIONE TECNICA



                               Art. 13 

Certificazione energetica degli edifici

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
«c) i criteri generali per la certificazione energetica degli
edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di
compravendita e locazione; »
b) all'articolo 6, comma 1-bis, sono soppresse le parole: "con
riferimento al comma 4";
c) all'articolo 6, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di
edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola
con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto
le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione
energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si
applica solo agli edifici e alle unita' immobiliari gia' dotate di
attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis,
1-ter e 1-quater.
2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso
di edifici o di singole unita' immobiliari, a decorrere dal 1°
gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di
prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione
energetica.».


          
Titolo III

INFORMAZIONE E FORMAZIONE



                               Art. 14 

Disposizioni in materia di informazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Gestore dei servizi energetici (GSE) realizza,
aggiornandolo sulla base dell'evoluzione normativa, in collaborazione
con l'ENEA per quanto riguarda le informazioni relative
all'efficienza energetica, un portale informatico recante:
a) informazioni dettagliate sugli incentivi nazionali per le
fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, calore e
freddo e sulle relative condizioni e modalita' di accesso;
b) informazioni sui benefici netti, sui costi e sull'efficienza
energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l'uso di calore,
freddo ed elettricita' da fonti energetiche rinnovabili;
c) orientamenti che consentano a tutti i soggetti interessati, in
particolare agli urbanisti e agli architetti, di considerare
adeguatamente la combinazione ottimale di fonti energetiche
rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di
teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione,
progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o
residenziali;
d) informazioni riguardanti le buone pratiche adottate nelle
regioni, nelle provincie autonome e nelle province per lo sviluppo
delle energie rinnovabili e per promuovere il risparmio e
l'efficienza energetica;
e) informazioni di sintesi in merito ai procedimenti
autorizzativi adottati nelle regioni, nelle province autonome e nelle
province per l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili,
anche a seguito di quanto previsto nelle linee guida adottate ai
sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387.
2. Il GSE, con le modalita' di cui all'articolo 27, comma 1, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, puo' stipulare accordi con le autorita'
locali e regionali per elaborare programmi d'informazione,
sensibilizzazione, orientamento o formazione, al fine di informare i
cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e
dell'impiego di energia da fonti rinnovabili. I programmi sono
coordinati con quelli svolti in attuazione del comma 1 e riportati
nel portale informatico di cui al medesimo comma 1.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite
le condizioni e le modalita' con le quali i fornitori o gli
installatori di impianti a fonti rinnovabili abilitati alle attivita'
di cui all'articolo 15, commi 4 e 6, rendono disponibili agli utenti
finali informazioni sui costi e sulle prestazioni dei medesimi
impianti.


          
Titolo III

INFORMAZIONE E FORMAZIONE



                               Art. 15 

Sistemi di qualificazione degli installatori

1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e di
manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa,
di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi
geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e' conseguita col
possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa,
alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo
quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.
2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico
professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:
a) il titolo di formazione professionale e' rilasciato nel
rispetto delle modalita' di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui
all'allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;
b) il previo periodo di formazione e' effettuato secondo le
modalita' individuate nell'allegato 4.
3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome,
nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per
gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al
riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui
all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello nazionale, ovvero nel caso
in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31
dicembre 2012, l'ENEA mette a disposizione programmi di formazione
per il rilascio dell'attestato di formazione. Le Regioni e le
Province autonome possono altresi' stipulare accordi con l'ENEA e con
la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui
all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle
attivita' di cui al comma 3.
5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
derivanti dalle attivita' di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono
posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attivita'.
6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro
Stato membro e' effettuato sulla base di principi e dei criteri di
cui al decreto legislativo 7 novembre 2007, n. 206, nel rispetto
dell'allegato 4.
7. I titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono resi
accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che
li rilascia.


          
Titolo IV

RETI ENERGETICHE


Capo I

RETE ELETTRICA



                               Art. 16 

Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche

1. La costruzione e l'esercizio delle opere di cui all'articolo 4,
comma 4, sono autorizzati dalla Regione competente su istanza del
gestore di rete, nella quale sono indicati anche i tempi previsti per
l'entrata in esercizio delle medesime opere. L'autorizzazione e'
rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Le Regioni possono delegare alle Province il rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 1, qualora le opere di cui
all'articolo 4, comma 4, nonche' gli impianti ai quali le medesime
opere sono funzionali, ricadano interamente all'interno del
territorio provinciale.
3. Le Regioni e, nei casi previsti al comma 2, le Province delegate
assicurano che i procedimenti di cui al comma 1 siano coordinati con
i procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili,
comunque denominati, allo scopo di garantire il raggiungimento degli
obiettivi definiti in attuazione dell'articolo 2, comma 167, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche alla
costruzione di opere e infrastrutture della rete di distribuzione,
funzionali al miglior dispacciamento dell'energia prodotta da
impianti gia' in esercizio.


          
Titolo IV

RETI ENERGETICHE


Capo I

RETE ELETTRICA



                               Art. 17 

Interventi per lo sviluppo delle reti elettriche di trasmissione

1. Terna S.p.A. individua in una apposita sezione del Piano di
sviluppo della rete di trasmissione nazionale gli interventi di cui
all'articolo 4, comma 4, tenendo conto dei procedimenti di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti in
corso.
2. In una apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale Terna S.p.A. individua gli interventi di
potenziamento della rete che risultano necessari per assicurare
l'immissione e il ritiro integrale dell'energia prodotta dagli
impianti a fonte rinnovabile gia' in esercizio.
3. Le sezioni del Piano di sviluppo della rete di trasmissione
nazionale, di cui ai commi 1 e 2, possono includere sistemi di
accumulo dell'energia elettrica finalizzati a facilitare il
dispacciamento degli impianti non programmabili.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla
regolamentazione di quanto previsto al comma 3 e assicura che la
remunerazione degli investimenti per la realizzazione e la gestione
delle opere di cui ai commi 1, 2 e 3 tenga adeguatamente conto
dell'efficacia ai fini del ritiro dell'energia da fonti rinnovabili,
della rapidita' di esecuzione ed entrata in esercizio delle medesime
opere, anche con riferimento, in modo differenziato, a ciascuna zona
del mercato elettrico e alle diverse tecnologie di accumulo.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.


          
Titolo IV

RETI ENERGETICHE


Capo I

RETE ELETTRICA



                               Art. 18 

Interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione

1. Ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi
di ammodernamento secondo i concetti di smart grid spetta una
maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il
servizio di distribuzione, limitatamente ai predetti interventi di
ammodernamento. I suddetti interventi consistono prioritariamente in
sistemi per il controllo, la regolazione e la gestione dei carichi e
delle unita' di produzione, ivi inclusi i sistemi di ricarica di auto
elettriche.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla
definizione delle caratteristiche degli interventi di cui al comma 1
e assicura che il trattamento ivi previsto tenga conto dei seguenti
criteri:
a) indicazioni delle Regioni territorialmente interessate agli
interventi;
b) dimensione del progetto di investimento, in termini di utenze
attive coinvolte, sistemi di stoccaggio ed effetti sull'efficacia ai
fini del ritiro integrale dell'energia da generazione distribuita e
fonti rinnovabili;
c) grado di innovazione del progetto, in termini di capacita' di
aggregazione delle produzioni distribuite finalizzata alla
regolazione di tensione e all'uniformita' del diagramma di
produzione, di impiego di sistemi avanzati di comunicazione,
controllo e gestione;
d) rapidita' di esecuzione ed entrata in esercizio delle opere.
3. Le imprese distributrici di energia elettrica, fatti salvi gli
atti di assenso dell'amministrazione concedente, rendono pubblico con
periodicita' annuale il piano di sviluppo della loro rete, secondo
modalita' individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas. Il piano di sviluppo della rete di distribuzione, predisposto in
coordinamento con Terna S.p.A. e in coerenza con i contenuti del
Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, indica i
principali interventi e la previsione dei relativi tempi di
realizzazione, anche al fine di favorire lo sviluppo coordinato della
rete e degli impianti di produzione.


          
Titolo IV

RETI ENERGETICHE


Capo I

RETE ELETTRICA



                               Art. 19 

Ulteriori compiti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
materia di accesso alle reti elettriche

1. Entro il 30 giugno 2013 e, successivamente, ogni due anni,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna le direttive di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
perseguendo l'obiettivo di assicurare l'integrazione delle fonti
rinnovabili nel sistema elettrico nella misura necessaria per il
raggiungimento al 2020 degli obiettivi di cui all'articolo 3.
2. Con la medesima periodicita' di cui al comma 1, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas effettua un'analisi quantitativa degli
oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico connessi al
dispacciamento di ciascuna delle fonti rinnovabili non programmabili,
valutando gli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo.


          
Capo II

RETE DEL GAS NATURALE



                               Art. 20 

Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del
gas naturale

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana
specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed
economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti
di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori
hanno obbligo di connessione di terzi.
2. Le direttive di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze di
sicurezza fisica e di funzionamento del sistema:
a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del
biometano, con particolare riguardo alla qualita', l'odorizzazione e
la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del gas
naturale;
b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella misura in
cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del
gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza; a tal
fine l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di
produzione di biometano dovra' risultare coerente con criteri di
fattibilita' tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme
tecniche e le esigenze di sicurezza;
c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete,
degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale
degli impianti di produzione di biometano;
d) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la
determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi
istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della
soluzione definitiva di allacciamento;
e) sottopongono a termini perentori le attivita' poste a carico
dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in
caso di inerzia;
f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al soggetto che
richiede l'allacciamento di realizzare in proprio gli impianti
necessari per l'allacciamento, individuando altresi' i provvedimenti
che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i
requisiti tecnici di detti impianti;
g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete,
delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la
realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle
infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti;
h) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte
fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa
Autorita' per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;
i) stabiliscono le misure necessarie affinche' l'imposizione
tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette
in rete il biometano non penalizzi lo sviluppo degli impianti di
produzione di biometano.


          
Capo II

RETE DEL GAS NATURALE



                               Art. 21 

Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale

1. Il biometano immesso nella rete del gas naturale alle condizioni
e secondo le modalita' di cui all'articolo 20 e' incentivato, su
richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalita':
a) mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui sia immesso
in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e
lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad alto
rendimento;
b) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo
ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater,
comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive
modificazioni, qualora il biometano sia immesso in rete e, nel
rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i
trasporti;
c) mediante l'erogazione di uno specifico incentivo di durata e
valore definiti con il decreto di cui al comma 2, qualora sia immesso
nella rete del gas naturale. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas definisce le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione
dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura a
valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono stabilite le direttive per
l'attuazione di quanto previsto al comma 1, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 33, comma 5.


          
Capo III

RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO



                               Art. 22 

Sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il
teleraffrescamento

1. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti di
distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e
il raffrescamento sono assimilate ad ogni effetto, esclusa la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alle opere di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei casi e
alle condizioni definite con il decreto di cui al comma 5.
2. In sede di pianificazione e progettazione, anche finalizzate a
ristrutturazioni di aree residenziali, industriali o commerciali,
nonche' di strade, fognature, reti idriche, reti di distribuzione
dell'energia elettrica e del gas e reti per le telecomunicazioni, i
Comuni verificano la disponibilita' di soggetti terzi a integrare
apparecchiature e sistemi di produzione e utilizzo di energia da
fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento e
teleraffrescamento, anche alimentate da fonti non rinnovabili.
3. Al fine di valorizzare le ricadute dell'azione di pianificazione
e verifica di cui al comma 2, i Comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti definiscono, in coordinamento con le Province e in
coerenza con i Piani energetici regionali, specifici Piani di
sviluppo del teleriscaldamento e del teleraffrescamento volti a
incrementare l'utilizzo dell'energia prodotta anche da fonti
rinnovabili. I Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti
possono definire i Piani di cui al periodo precedente, anche in forma
associata, avvalendosi dell'azione di coordinamento esercitata dalle
Province.
4. E' istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico
un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di
teleriscaldamento, alimentato da un corrispettivo applicato al
consumo di gas metano, pari a 0,05 c€/Sm3, posto a carico dei clienti
finali. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disciplina le
modalita' di applicazione e raccolta del suddetto corrispettivo.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definite
le modalita' di gestione e accesso del fondo di cui al comma 4,
nonche' le modalita' per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e
2, tenendo conto:
a) della disponibilita' di biomasse agroforestali nelle diverse
regioni, ovvero nelle diverse sub-aree o bacini, ove individuati
dalla pianificazione regionale o sub-regionale;
b) delle previsioni dei piani regionali per il trattamento dei
rifiuti e in particolare degli impianti di valorizzazione energetica
a valle della riduzione, del riuso e della raccolta differenziata,
nel rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti;
c) della disponibilita' di biomasse di scarto in distretti
agricoli e industriali;
d) della fattibilita' tecnica ed economica di reti di trasporto
di calore geotermico;
e) della presenza di impianti e progetti di impianti operanti o
operabili in cogenerazione;
f) della distanza dei territori da reti di teleriscaldamento
esistenti.


          
Titolo V

REGIMI DI SOSTEGNO


Capo I

PRINCIPI GENERALI



                               Art. 23 

Principi generali

1. Il presente Titolo ridefinisce la disciplina dei regimi di
sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e
all'efficienza energetica attraverso il riordino ed il potenziamento
dei vigenti sistemi di incentivazione. La nuova disciplina stabilisce
un quadro generale volto alla promozione della produzione di energia
da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in misura adeguata
al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, attraverso
la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia,
l'efficienza, la semplificazione e la stabilita' nel tempo dei
sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l'armonizzazione
con altri strumenti di analoga finalita' e la riduzione degli oneri
di sostegno specifici in capo ai consumatori.
2. Costituiscono ulteriori principi generali dell'intervento di
riordino e di potenziamento dei sistemi di incentivazioni la
gradualita' di intervento a salvaguardia degli investimenti
effettuati e la proporzionalita' agli obiettivi, nonche' la
flessibilita' della struttura dei regimi di sostegno, al fine di
tener conto dei meccanismi del mercato e dell'evoluzione delle
tecnologie delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.
3. Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti,
i soggetti per i quali le autorita' e gli enti competenti abbiano
accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli
impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o
documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o
mendaci. Fermo restando il recupero delle somme indebitamente
percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha
durata di dieci anni dalla data dell'accertamento e si applica alla
persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonche' ai
seguenti soggetti:
a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
b) il soggetto responsabile dell'impianto;
c) il direttore tecnico;
d) i soci, se si tratta di societa' in nome collettivo;
e) i soci accomandatari, se si tratta di societa' in accomandita
semplice;
f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta
di altro tipo di societa' o consorzio.
4. Dal presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.


          
Capo II

REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI



                               Art. 24 

Meccanismi di incentivazione

1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da
fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 e'
incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri generali
di cui al comma 2 e dei criteri specifici di cui ai commi 3 e 4. La
salvaguardia delle produzioni non incentivate e' effettuata con gli
strumenti di cui al comma 8.
2. La produzione di energia elettrica dagli impianti di cui al
comma 1 e' incentivata sulla base dei seguenti criteri generali:
a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione
dei costi di investimento ed esercizio;
b) il periodo di diritto all'incentivo e' pari alla vita media
utile convenzionale delle specifiche tipologie di impianto e decorre
dalla data di entrata in esercizio dello stesso;
c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e
puo' tener conto del valore economico dell'energia prodotta;
d) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto
privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla
base di un contratto-tipo definito dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del primo dei decreti di cui al comma 5;
e) fatto salvo quanto previsto dalla lettera i) del presente
comma e dalla lettera c) del comma 5, l'incentivo e' attribuito
esclusivamente alla produzione da nuovi impianti, ivi inclusi quelli
realizzati a seguito di integrale ricostruzione, da impianti
ripotenziati, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, e da
centrali ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta da
fonti rinnovabili;
f) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da impianti solari
fotovoltaici e' superiore per gli impianti ad alta concentrazione
(400 soli) e tiene conto del maggior rapporto tra energia prodotta e
superficie utilizzata;
g) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l'incentivo
tiene conto della tracciabilita' e della provenienza della materia
prima, nonche' dell'esigenza di destinare prioritariamente:
i. le biomasse legnose trattate per via esclusivamente
meccanica all'utilizzo termico;
ii. i bioliquidi sostenibili all'utilizzo per i trasporti;
iii. il biometano all'immissione nella rete del gas naturale e
all'utilizzo nei trasporti.
h) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in aggiunta ai
criteri di cui alla lettera g), l'incentivo e' finalizzato a
promuovere:
i. l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da
reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attivita' agricole,
agro-alimentari, agroindustriali, di allevamento e forestali, di
prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari, nonche' di
biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte,
contratti quadri e da intese di filiera;
ii. la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione;
iii. la realizzazione e l'esercizio, da parte di imprenditori
agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti alle
attivita' agricole, in particolare di micro e minicogenerazione, nel
rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato,
tenuto conto di quanto previsto all'articolo 23, comma 1;
i) l'incentivo e' altresi' attribuito, per contingenti di
potenza, alla produzione da impianti oggetto di interventi di
rifacimento totale o parziale, nel rispetto dei seguenti criteri:
i. l'intervento e' eseguito su impianti che siano in esercizio
da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale
dell'impianto;
ii. l'incentivo massimo riconoscibile non puo' essere
superiore, per gli interventi di rifacimento parziale, al 25% e, per
gli interventi di rifacimento totale, al 50% dell'incentivo spettante
per le produzioni da impianti nuovi; nel caso degli impianti
alimentati a biomassa, ivi compresi quelli alimentati con la frazione
biodegradabile dei rifiuti, l'incentivo massimo riconoscibile non
puo' essere superiore, per gli interventi di rifacimento parziale,
all'80% e, per gli interventi di rifacimento totale, al 90%
dell'incentivo spettante per le produzioni da impianti nuovi;
iii. l'incentivo in ogni caso non si applica alle opere di
manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare
l'impianto a prescrizioni di legge;
iv. l'incentivo non si applica alle produzioni da impianti che
beneficiano di incentivi gia' attribuiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto o attribuiti ai sensi del presente
articolo, per tutto il periodo per il quale e' erogato l'incentivo in
godimento.
3. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza
nominale fino a un valore differenziato sulla base delle
caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque non
inferiore a 5 MW elettrici, nonche' dagli impianti previsti dai
progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati
dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha diritto a un incentivo stabilito
sulla base dei seguenti criteri:
a) l'incentivo e' diversificato per fonte e per scaglioni di
potenza, al fine di commisurarlo ai costi specifici degli impianti,
tenendo conto delle economie di scala;
b) l'incentivo riconosciuto e' quello applicabile alla data di
entrata in esercizio sulla base del comma 5.
4. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza
nominale superiore ai valori minimi stabiliti per l'accesso ai
meccanismi di cui al comma 3 ha diritto a un incentivo assegnato
tramite aste al ribasso gestite dal GSE. Le procedure d'asta sono
disciplinate sulla base dei seguenti criteri:
a) gli incentivi a base d'asta tengono conto dei criteri generali
indicati al comma 2 e del valore degli incentivi, stabiliti ai fini
dell'applicazione del comma 3, relativi all'ultimo scaglione di
potenza, delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di
impianto e delle economie di scala delle diverse tecnologie;
b) le aste hanno luogo con frequenza periodica e prevedono, tra
l'altro, requisiti minimi dei progetti e di solidita' finanziaria dei
soggetti partecipanti, e meccanismi a garanzia della realizzazione
degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini per
l'entrata in esercizio;
c) le procedure d'asta sono riferite a un contingente di potenza
da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto;
d) l'incentivo riconosciuto e' quello aggiudicato sulla base
dell'asta al ribasso;
e) le procedure d'asta prevedono un valore minimo dell'incentivo
comunque riconosciuto dal GSE, determinato tenendo conto delle
esigenze di rientro degli investimenti effettuati.
5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentite l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' per
l'attuazione dei sistemi di incentivazione di cui al presente
articolo, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e
4. I decreti disciplinano, in particolare:
a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli impianti
che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2013 e gli
incentivi a base d'asta in applicazione del comma 4, ferme restando
le diverse decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
nonche' i valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli
impianti sottoposti alle procedure d'asta;
b) le modalita' con cui il GSE seleziona i soggetti aventi
diritto agli incentivi attraverso le procedure d'asta;
c) le modalita' per la transizione dal vecchio al nuovo
meccanismo di incentivazione. In particolare, sono stabilite le
modalita' con le quali il diritto a fruire dei certificati verdi per
gli anni successivi al 2015, anche da impianti non alimentati da
fonti rinnovabili, e' commutato nel diritto ad accedere, per il
residuo periodo di diritto ai certificati verdi, a un incentivo
ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la
redditivita' degli investimenti effettuati.
d) le modalita' di calcolo e di applicazione degli incentivi per
le produzioni imputabili a fonti rinnovabili in centrali ibride;
e) le modalita' con le quali e' modificato il meccanismo dello
scambio sul posto per gli impianti, anche in esercizio, che accedono
a tale servizio, al fine di semplificarne la fruizione;
f) le modalita' di aggiornamento degli incentivi di cui al comma
3 e degli incentivi a base d'asta di cui al comma 4, nel rispetto dei
seguenti criteri:
i. la revisione e' effettuata, per la prima volta, decorsi due
anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui alla
lettera a) e, successivamente, ogni tre anni;
ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui al comma 3 si
applicano agli impianti che entrano in esercizio decorso un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto di determinazione dei
nuovi valori;
iii. possono essere introdotti obiettivi di potenza da
installare per ciascuna fonte e tipologia di impianto, in coerenza
con la progressione temporale di cui all'articolo 3, comma 3;
iv. possono essere riviste le percentuali di cumulabilita' di
cui all'articolo 26;
g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e 4, tenendo
conto delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di
impianto, al fine di aumentare l'efficienza complessiva del sistema
di incentivazione;
h) le condizioni in presenza delle quali, in seguito ad
interventi tecnologici sugli impianti da fonti rinnovabili non
programmabili volti a renderne programmabile la produzione ovvero a
migliorare la prevedibilita' delle immissioni in rete, puo' essere
riconosciuto un incremento degli incentivi di cui al presente
articolo. Con il medesimo provvedimento puo' essere individuata la
data a decorrere dalla quale i nuovi impianti accedono agli incentivi
di cui al presente articolo esclusivamente se dotati di tale
configurazione. Tale data non puo' essere antecedente al 1° gennaio
2018;
i) fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 3,
ulteriori requisiti soggettivi per l'accesso agli incentivi.
6. I decreti di cui al comma 5 sono adottati entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le
modalita' con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di
cui al presente articolo e all'articolo 25, comma 4, trovano
copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia
elettrica.
8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia di partecipazione al
mercato elettrico dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, entro
il 31 dicembre 2012, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministro
dello sviluppo economico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni
dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per
la produzione da impianti a fonti rinnovabili che continuano ad
essere eserciti in assenza di incentivi e per i quali, in relazione
al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, la
salvaguardia della produzione non e' assicurata dalla partecipazione
al mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro dello
sviluppo economico e le conseguenti deliberazioni dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas mirano ad assicurare l'esercizio
economicamente conveniente degli impianti, con particolare riguardo
agli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi, fermo
restando, per questi ultimi, il requisito della sostenibilita'.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sono definiti specifici incentivi per la produzione di energia
da fonti rinnovabili mediante impianti che facciano ricorso a
tecnologie avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi gli
impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da fluidi
geotermici a media ed alta entalpia.


          
Capo II

REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI



                               Art. 25 

(Disposizione transitorie e abrogazioni)

1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da
fonti rinnovabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, e'
incentivata con i meccanismi vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, con i correttivi di cui ai commi successivi.
2. L'energia elettrica importata a partire dal 1° gennaio 2012 non
e' soggetta all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusivamente nel caso in
cui concorra al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui
all'articolo 3.
3. A partire dal 2013, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si riduce
linearmente in ciascuno degli anni successivi, a partire dal valore
assunto per l'anno 2012 in base alla normativa vigente, fino ad
annullarsi per l'anno 2015.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 148, della
legge 24 dicembre 2007 n. 244, il GSE ritira annualmente i
certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili
degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari
per il rispetto della quota d'obbligo. Il prezzo di ritiro dei
predetti certificati e' pari al 78 per cento del prezzo di cui al
citato comma 148. Il GSE ritira altresi' i certificati verdi,
rilasciati per le produzioni di cui ai medesimi anni, relativi agli
impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle
attivita' produttive del 24 ottobre 2005, pubblicato nel Supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2005, n. 265. Il
prezzo di ritiro dei certificati di cui al precedente periodo e' pari
al prezzo medio di mercato registrato nel 2010. Conseguentemente, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogati i commi 149 e 149-bis dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
5. Ai soli fini del riconoscimento della tariffa di cui alla riga 6
della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 i
residui di macellazione, nonche' i sottoprodotti delle attivita'
agricole, agroalimentari e forestali, non sono considerati liquidi
anche qualora subiscano, nel sito di produzione dei medesimi residui
e sottoprodotti o dell'impianto di conversione in energia elettrica,
un trattamento di liquefazione o estrazione meccanica.
6. Le tariffe fisse omnicomprensive previste dall'articolo 2, comma
145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 restano costanti per
l'intero periodo di diritto e restano ferme ai valori stabiliti dalla
tabella 3 allegata alla medesima legge per tutti gli impianti che
entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
7. I fattori moltiplicativi di cui all'articolo 2, comma 147, della
legge24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 1, comma 382-quater,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restano costanti per l'intero
periodo di diritto e restano fermi ai valori stabiliti dalle predette
norme per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31
dicembre 2012.
8. Il valore di riferimento di cui all'articolo 2, comma 148, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 resta fermo al valore fissato dalla
predetta norma per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro
il 31 dicembre 2012.
9. Le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197
del 24 agosto 2010, si applicano alla produzione di energia elettrica
da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31
maggio 2011.
10. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2-sexies del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, l'incentivazione della produzione
di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in
esercizio successivamente al termine di cui al comma 9 e'
disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2011,
sulla base dei seguenti principi:
a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica
cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le
tariffe incentivanti;
b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della
riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli
incentivi applicati negli Stati membri dell'Unione europea;
c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate
sulla base della natura dell'area di sedime;
d) applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto compatibili con il
presente comma.
11. Fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti prodotti tenendo
conto di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lettera c), sono
abrogati:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, il comma 3 dell'articolo 20
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 del 2003;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2013:
1) i commi 143, 144, 145, 150, 152, 153, lettera a),
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2) il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102;
3) l'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2016:
1) i commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
2) l'articolo 4 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ad
eccezione dell'ultimo periodo del comma 1, che e' abrogato dalla data
di entrata in vigore del presente decreto;
3) i commi 382, 382-bis, 382-quater, 382-quinquies, 382-sexies,
382-septies, 383 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
4) i commi 147, 148, 155 e 156 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
12. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al comma 145 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applicano anche agli impianti
a biogas di proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione
con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali,
entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008. Il
periodo residuo degli incentivi e' calcolato sottraendo alla durata
degli incentivi il tempo intercorso tra la data di entrata in
esercizio commerciale degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007.


          
Capo II

REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI



                               Art. 26 

(Cumulabilita' degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 24 non sono cumulabili con
altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le
disposizioni di cui ai successivi commi.
2. Il diritto agli incentivi di cui all'articolo 24, comma 3, e'
cumulabile, nel rispetto delle relative modalita' applicative:
a) con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b) con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40 per cento del
costo dell'investimento, nel caso di impianti di potenza elettrica
fino a 200 kW, non eccedenti il 30 per cento, nel caso di impianti di
potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20 per cento, nel
caso di impianti di potenza fino a 10 MW, fatto salvo quanto previsto
alla lettera c); per i soli impianti fotovoltaici realizzati su
scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il
soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario
dell'edificio scolastico, nonche' su strutture sanitarie pubbliche,
ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprieta' di
regioni, province autonome o enti locali, la soglia di cumulabilita'
e' stabilita fino al 60 per cento del costo di investimento;
c) per i soli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di
proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende
agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da
biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, a decorrere dall'entrata
in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti
il 40% del costo dell'investimento;
d) per gli impianti di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, con la
fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli
investimenti in macchinari e apparecchiature;
e) per gli impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da
fonte solare ovvero da biomasse e biogas derivanti da prodotti
agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti,
ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi
degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,
oppure di filiere corte, cioe' ottenuti entro un raggio di 70
chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia
elettrica, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, con
altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo
dell'investimento.
3. Il primo periodo del comma 152 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, non si applica nel caso di fruizione della
detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari
e apparecchiature e di accesso a fondi di rotazione e fondi di
garanzia.


          
Capo III

REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI
RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA



                               Art. 27 

Regimi di sostegno

1. Le misure e gli interventi di incremento dell'efficienza
energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili
sono incentivati:
a) mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale
per gli interventi di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 alle
condizioni e secondo le modalita' ivi previste;
b) mediante il rilascio dei certificati bianchi per gli
interventi che non ricadono fra quelli di cui alla lettera a), alle
condizioni e secondo le modalita' previste dall'articolo 29.


          
Capo III

REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI
RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA



                               Art. 28 

Contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni

1. Gli interventi di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole
dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, sono
incentivati sulla base dei seguenti criteri generali:
a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione
dei costi di investimento ed esercizio ed e' commisurato alla
produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ovvero ai
risparmi energetici generati dagli interventi;
b) il periodo di diritto all'incentivo non puo' essere superiore
a dieci anni e decorre dalla data di conclusione dell'intervento;
c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e
puo' tener conto del valore economico dell'energia prodotta o
risparmiata;
d) l'incentivo puo' essere assegnato esclusivamente agli
interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i
fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto
interesse;
e) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto
privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla
base di un contratto-tipo definito dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
primo dei decreti di cui al comma 2.
2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, previa intesa con Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al presente
articolo e per l'avvio dei nuovi meccanismi di incentivazione. I
decreti stabiliscono, inoltre:
a) i valori degli incentivi, sulla base dei criteri di cui al
comma 1, in relazione a ciascun intervento, tenendo conto
dell'effetto scala;
b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli impianti e
degli interventi;
c) i contingenti incentivabili per ciascuna applicazione, con
strumenti idonei alla salvaguardia delle iniziative avviate;
d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto
beneficiario;
e) le modalita' con le quali il GSE provvede ad erogare gli
incentivi;
f) le condizioni di cumulabilita' con altri incentivi pubblici,
fermo restando quanto stabilito dal comma 1, lettera d);
g) le modalita' di aggiornamento degli incentivi, nel rispetto
dei seguenti criteri:
i. la revisione e' effettuata, per la prima volta, decorsi due
anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al
presente comma e, successivamente, ogni tre anni;
ii. i nuovi valori si applicano agli interventi realizzati
decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di
determinazione dei nuovi valori.
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le
modalita' con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di
cui al presente articolo trovano copertura a valere sul gettito delle
componenti delle tariffe del gas naturale.
5. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 115, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto attuativo del comma 2, lettera f), del presente
articolo. Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti
di incentivazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto
legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati anche con fondi
di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse.
6. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e'
abrogato.


          
Capo III

REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI
RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA



                               Art. 29 

Certificati bianchi

1. Al fine di rendere coerente con la strategia complessiva e
razionalizzare il sistema dei certificati bianchi, con i
provvedimenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 115:
a) sono stabilite le modalita' con cui gli obblighi in capo alle
imprese di distribuzione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano agli
obiettivi nazionali relativi all'efficienza energetica;
b) e' disposto il passaggio al GSE dell'attivita' di gestione del
meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, ferme
restando le competenze del GME sull'attivita' di emissione dei
certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei
medesimi certificati bianchi;
c) sono approvate almeno 15 nuove schede standardizzate,
predisposte dall'ENEA-UTEE secondo quanto stabilito dall'articolo 30,
comma 1;
d) e' raccordato il periodo di diritto ai certificati con la vita
utile dell'intervento;
e) sono individuate modalita' per ridurre tempi e adempimenti per
l'ottenimento dei certificati;
f) sono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo
tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati per il
conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti
a loro carico.
2. Ai fini dell'applicazione del meccanismo dei certificati
bianchi, i risparmi realizzati nel settore dei trasporti attraverso
le schede di cui all'articolo 30 sono equiparati a risparmi di gas
naturale.
3. I risparmi di energia realizzati attraverso interventi di
efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale individuati
nelle schede di cui all'articolo 30 concorrono al raggiungimento
degli obblighi in capo alle imprese di distribuzione. Per tali
interventi non sono rilasciabili certificati bianchi.
4. Gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1° aprile
1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo
8 febbraio 2007, n. 20, riconosciuti come cogenerativi ai sensi delle
norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell'impianto,
hanno diritto, qualora non accedano ai certificati verdi ne' agli
incentivi definiti in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della
legge n. 23 luglio 2009, n. 99, a un incentivo pari al 30% di quello
definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque anni
a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di definizione del
predetto incentivo, purche', in ciascuno degli anni del predetto
periodo, continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle norme
applicabili alla data di entrata in esercizio.


          
Capo III

REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI
RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA



                               Art. 30 

Misure in materia di efficienza energetica

1. In vista dell'esigenza di procedere in tempi brevi
all'attuazione delle attivita' previste dal decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115 ai fini del conseguimento degli obiettivi
congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione
dell'efficienza energetica, anche nelle more dell'emanazione dei
provvedimenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del medesimo
decreto legislativo, l'ENEA avvia ed effettua le attivita' in esso
previste e in particolare:
a) ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115 entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, redige e trasmette al
Ministero dello sviluppo economico almeno 15 schede standardizzate
per la quantificazione dei risparmi nell'ambito del meccanismo dei
certificati bianchi, con particolare riguardo ai seguenti
settori/interventi:
i. diffusione di automezzi elettrici, a gas naturale e a GPL;
ii. interventi nel settore informatico con particolare riguardo
all'utilizzo di server/servizi remoti anche virtuali;
iii. illuminazione efficiente con particolare riguardo
all'illuminazione pubblica a LED e al terziario;
iv. misure di efficientamento nel settore dell'impiantistica
industriale;
v. misure di efficientamento nel settore della distribuzione
idrica;
vi. risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazioni e uso
delle tecnologie delle comunicazioni ai fini del risparmio
energetico;
vii. recuperi di energia.
viii. apparecchiature ad alta efficienza per il settore
residenziale, terziario e industriale, quali ad esempio gruppi frigo,
unita' trattamento aria, pompe di calore, elettrodomestici anche
dotati di etichetta energetica; l'ENEA sviluppa procedure
standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi con
l'applicazione di metodologie statistiche e senza fare ricorso a
misurazioni dirette;
b) provvede a pubblicare casi studio e parametri standard come
guida per facilitare la realizzazione e la replicabilita' degli
interventi a consuntivo.


          
Capo III

REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI
RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA



                               Art. 31 

Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27
dicembre 2006, n. 296

1. Per le regioni e gli enti locali, nonche' per tutti gli altri
enti pubblici, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato
non puo' essere superiore a centottanta mesi, in deroga al termine di
cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Con la convenzione prevista all'articolo 1, comma 1115, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono definiti, altresi', gli oneri di
gestione del fondo rotativo di cui al comma 1110 del medesimo
articolo 1, da riconoscersi alla Cassa Depositi e Prestiti SpA. La
copertura di tali oneri, nella misura massima dell'1,50 per cento su
base annua, e' disposta a valere sulle risorse annualmente confluite
nel medesimo fondo provenienti dal bilancio dello Stato e dai
rimborsi dei finanziamenti agevolati erogati.


          
Capo III

REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI
RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA



                               Art. 32 

Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale

1. Al fine di corrispondere all'esigenza di garantire uno sviluppo
equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento degli
obiettivi di cui all'articolo 3 attraverso la promozione congiunta di
domanda e offerta di tecnologie per l'efficienza energetica e le
fonti rinnovabili, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo
economico con propri decreti individua, senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, interventi e misure per lo
sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed
efficienza energetica sulla base dei seguenti criteri:
a) gli interventi e le misure sono coordinate con le disposizioni
di cui al presente Titolo al fine di contribuire, in un'ottica di
sistema, al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui
all'articolo 3;
b) gli interventi e le misure prevedono, anche attraverso le
risorse di cui al comma 2, il sostegno:
i. ai progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico, con
particolare riguardo alle infrastrutture della rete elettrica, ai
sistemi di accumulo, alla gassificazione ed alla pirogassificazione
di biomasse, ai biocarburanti di seconda generazione, nonche' di
nuova generazione, alle tecnologie innovative di conversione
dell'energia solare, con particolare riferimento al fotovoltaico ad
alta concentrazione;
ii. ai progetti di innovazione dei processi e
dell'organizzazione nei servizi energetici;
iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei poli di
innovazione finalizzati alla realizzazione dei progetti di cui al
punto 1);
iv. ai fondi per la progettualita' degli interventi di
installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a
favore di enti pubblici.
2. Per il finanziamento delle attivita' di cui al comma 1 e'
istituito un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore
elettrico alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas
naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 c€/kWh e a 0,08
c€/Sm3.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce le
modalita' con le quali le risorse di cui al comma 2 trovano copertura
a valere sulle componenti delle tariffe elettriche e del gas, dando
annualmente comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle
relative disponibilita'.


          
Capo IV

REGIMI DI SOSTEGNO PER L'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI NEI
TRASPORTI



                               Art. 33 

Disposizioni in materia di biocarburanti

1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da
immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i carburanti
liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.".
2. L'impiego di biocarburanti nei trasporti e' incentivato con le
modalita' di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, e all'articolo 2, commi 139 e 140, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quanto previsto dal presente
articolo. La quota minima di cui al citato comma 139 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore
energetico, da conseguire entro l'anno 2014, e' fissata nella misura
del 5%. Con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 140, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono stabiliti gli incrementi annui
per il raggiungimento della predetta quota minima al 2014 e puo'
essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti immessi in
consumo sono conteggiati ai fini del rispetto dell'obbligo di cui
all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, a condizione che
rispettino i criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 38.
4. Allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle
emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a
quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui
all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1°
gennaio 2012 il contributo energetico dei biocarburanti diversi da
quelli di cui al comma successivo e' maggiorato rispetto al contenuto
energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati
in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia prima proveniente
da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati.
Identica maggiorazione e' attribuita ai biocarburanti immessi in
consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti,
purche' la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%,
fermi restando i requisiti di sostenibilita'. Per tali finalita',
fatto salvo il comma 5, il diritto a un certificato di immissione in
consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo matura allorche'
e' immessa in consumo una quantita' di biocarburanti pari a 9
Giga-calorie.
5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, il contributo dei biocarburanti,
incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in
consumo dimostri, mediante le modalita' di cui all'articolo39, che
essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come
definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, materie di origine non alimentare, ivi incluse
le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, e'
equivalente all'immissione in consumo di una quantita' pari a due
volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi da
quelli di cui al comma 4.
6. Qualora siano immessi in consumo biocarburanti ottenuti da
biocarburanti ricadenti nella tipologia di cui al comma 5 e da altri
biocarburanti, il contributo ai fini del rispetto dell'obbligo di cui
al comma 5 e' calcolato sulla base del contenuto energetico di
ciascun biocarburante.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
politiche agricole e forestali, entro il 1° gennaio 2012, sono
stabilite le modalita' con le quali sono riconosciute le
maggiorazioni di cui al comma 4.


          
Titolo VI

GARANZIE DI ORIGINE, TRASFERIMENTI STATISTICI E PROGETTI COMUNI



                               Art. 34 

Garanzia di origine dell'elettricita' prodotta da fonti rinnovabili

1. Con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, sono aggiornate le modalita' di
rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine
dell'elettricita' da fonti rinnovabili in conformita' alle
disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE.
2. La garanzia di origine di cui al comma 1 ha esclusivamente lo
scopo di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai
clienti finali la quota o la quantita' di energia da fonti
rinnovabili nel proprio mix energetico.
3. Il rilascio, il riconoscimento o l'utilizzo della garanzia di
origine di cui al comma 1 non ha alcun rilievo ai fini:
a) del riconoscimento dei meccanismi di sostegno per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
b) del riconoscimento della provenienza da fonti rinnovabili
dell'elettricita' munita di garanzia di origine ai fini
dell'applicazione dei meccanismi di sostegno;
c) dell'utilizzo di trasferimenti statistici e progetti comuni;
d) della determinazione del grado di raggiungimento degli
obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili.
4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i fornitori di
energia elettrica possono utilizzare esclusivamente la garanzia di
origine di cui al medesimo comma 1 per provare ai clienti finali la
quota o la quantita' di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix
energetico. A decorrere dalla medesima data e' abrogato l'articolo 11
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.


          
Titolo VI

GARANZIE DI ORIGINE, TRASFERIMENTI STATISTICI E PROGETTI COMUNI



                               Art. 35 

Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri

1. Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono
promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni e trasferimenti
statistici a favore dell'Italia di produzioni di energia da fonti
rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) gli accordi sono promossi allorche' si verifica il mancato
raggiungimento degli obiettivi intermedi fino al 2016;
b) l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i
progetti comuni e' inferiore, in misura stabilita negli accordi di
cui al presente articolo, rispetto al valore medio ponderato
dell'incentivazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili
in Italia, al netto della produzione e dei valori dell'incentivazione
dell'elettricita' da fonte solare, riferiti all'anno precedente a
quello di stipula dell'accordo;
c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalita' che
assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero
la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al
raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti
rinnovabili;
d) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il
monitoraggio dell'energia trasferita per le finalita' di cui
all'articolo 40.
2. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i
progetti comuni di cui al comma 1 e' assicurata dalle tariffe
dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalita' fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas successivamente alla
stipula di ciascun accordo.
3. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri puo'
comprendere operatori privati.


          
Titolo VI

GARANZIE DI ORIGINE, TRASFERIMENTI STATISTICI E PROGETTI COMUNI



                               Art. 36 

Progetti comuni con Paesi terzi

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia
di energie rinnovabili, e' incentivata l'importazione di elettricita'
da fonti rinnovabili proveniente da Stati non appartenenti all'Unione
europea ed effettuata su iniziativa di soggetti operanti nel settore
energetico, sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati
con lo Stato da cui l'elettricita' da fonti rinnovabili e' importata.
Tali accordi si conformano ai seguenti criteri:
a) il sostegno e' effettuato mediante il riconoscimento,
sull'energia immessa nel sistema elettrico nazionale, di un incentivo
che, rispetto a quello riconosciuto in Italia alle fonti e alle
tipologie impiantistiche da cui l'elettricita' e' prodotta nel Paese
terzo, e' di pari durata e di entita' inferiore, in misura fissata
negli accordi di cui al presente articolo, tenendo conto della
maggiore producibilita' ed efficienza degli impianti nei Paesi terzi
e del valore medio dell'incentivazione delle fonti rinnovabili in
Italia;
b) la produzione e l'importazione avviene con modalita' tali da
assicurare che l'elettricita' importata contribuisca al
raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti
rinnovabili;
c) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il
monitoraggio dell'elettricita' importata per le finalita' di cui
all'articolo 40.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, puo' essere stabilito, salvaguardando gli
accordi gia' stipulati, un valore dell'incentivo diverso da quello di
cui alla lettera a) del comma 1, contemperando gli oneri economici
conseguenti al riconoscimento dell'incentivo stesso e gli effetti
economici del mancato raggiungimento degli obiettivi.
3. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 e' abrogato.


          
Titolo VI

GARANZIE DI ORIGINE, TRASFERIMENTI STATISTICI E PROGETTI COMUNI



                               Art. 37 

Trasferimenti statistici tra le Regioni

1. Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia
di fonti rinnovabili, definiti in attuazione dell'articolo 2, comma
167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, le Regioni e le Province autonome possono concludere
accordi per il trasferimento statistico di determinate quantita' di
energia rinnovabile.
2. Il trasferimento statistico di cui al comma 1 non deve
pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della Regione che
effettua il trasferimento.
3. Il raggiungimento dell'obiettivo di ciascuna Regione, di cui al
comma 1, e la disponibilita' effettiva di energia da trasferire,
ovvero da compensare, sono misurati applicando la metodologia di cui
all'articolo 40, comma 5.
4. Ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi le Regioni:
a) possono concludere intese con enti territoriali interni ad altro
Stato membro e accordi con altri Stati membri per trasferimenti
statistici, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, oppure
concorrere alla copertura degli oneri di cui all'articolo 35, comma
2;
b) assicurano la coerenza tra la programmazione in materia di fonti
rinnovabili, di cui all'articolo 2, comma 168, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e la programmazione in altri settori;
c) promuovono l'efficienza energetica in coerenza con le norme
nazionali;
d) emanano indirizzi agli enti locali, in particolare per il
contenimento dei consumi energetici e per lo svolgimento dei
procedimenti di competenza degli enti locali relativi alla
costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione da fonti
rinnovabili;
e) provvedono a incentivare la produzione di energia da fonti
rinnovabili e l'efficienza energetica, nei limiti di cumulabilita'
fissati dalle norme nazionali.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 169, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, il Ministro dello sviluppo economico provvede alla
verifica del raggiungimento degli obiettivi regionali definiti in
attuazione dell'articolo 2, comma 167, della medesima legge 24
dicembre 2007, n. 244, sulla base di quanto previsto all'articolo 40,
comma 5.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti e quantificati gli obiettivi
regionali in attuazione del comma 167 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Con il medesimo
decreto sono definite le modalita' di gestione dei casi di mancato
raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle
Province autonome, in coerenza con quanto previsto dal comma 170 del
medesimo articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


          
Titolo VII

SOSTENIBILITA' DI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI



                               Art. 38 

Criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 1°
gennaio 2012 i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi
utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il
raffrescamento possono essere computati per il raggiungimento degli
obiettivi nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno,
ivi inclusi i meccanismi basati sull'obbligo di rispetto di quote
minime, solo se rispettano i criteri di sostenibilita' di cui al
provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Per il calcolo delle
emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita
dei biocarburanti e dei bioliquidi si applica quanto previsto dallo
stesso provvedimento attuativo.
2. In applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente
articolo, ai fini del calcolo richiamato al punto 19 dell'allegato V
della direttiva 2009/28/CE si fa riferimento ai valori dei carburanti
fossili ivi richiamati.


          
Titolo VII

SOSTENIBILITA' DI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI



                               Art. 39 

Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilita' per i
biocarburanti e per i bioliquidi

1. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri di
sostenibilita' dei biocarburanti, si applicano le disposizioni di cui
al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE, ivi
incluse le sanzioni.
2. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano anche per la
verifica del rispetto dei criteri di sostenibilita' dei bioliquidi.


          
Titolo VIII

MONITORAGGIO, CONTROLLO E RELAZIONE


Capo I

MONITORAGGIO E RELAZIONI



                               Art. 40 

Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni e aggiornamenti

1. Nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, il Ministero
dello sviluppo economico provvede ad integrare il sistema statistico
in materia di energia perseguendo le seguenti finalita':
a) assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi,
intermedi e al 2020, in materia di quote dei consumi finali lordi di
elettricita', energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per
i trasporti, coperti da fonti energetiche rinnovabili, secondo i
criteri di cui al regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle
statistiche dell'energia, e successive modificazioni, tenendo conto
anche dei progetti comuni e dei trasferimenti statistici tra Stati
membri;
b) assicurare coerenza tra il monitoraggio di cui alla lettera a)
e il bilancio energetico nazionale;
c) assicurare che il monitoraggio di cui alla lettera a) consenta
di stimare, per ciascuna regione e provincia autonoma, i medesimi
parametri di quote dei consumi energetici coperti da fonti
energetiche rinnovabili, con modalita' idonee a misurare il grado di
raggiungimento degli obiettivi regionali stabiliti in attuazione
dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE, tenuto conto delle
norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT, organizza e gestisce un
sistema nazionale per il monitoraggio statistico dello stato di
sviluppo delle fonti rinnovabili, idoneo a:
a) rilevare i dati necessari per misurare lo stato di
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 in ambito nazionale
e stimare il grado di raggiungimento dei medesimi obiettivi in
ciascuna regione e provincia autonoma;
b) stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti
rinnovabili e all'efficienza energetica in termini di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra.
3. Il GSE provvede altresi' a sviluppare ed applicare metodologie
idonee a fornire, con cadenza biennale:
a) stime delle ricadute industriali ed occupazionali connesse
alla diffusione delle fonti rinnovabili e alla promozione
dell'efficienza energetica;
b) stime dei costi e dell'efficacia delle misure di sostegno,
confrontati con i principali Stati dell'Unione europea.
4. Sulla base delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, entro il 31
dicembre 2011 il Ministro dello sviluppo economico approva la
metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale in
materia di energia, e' applicata per rilevare i dati necessari a
misurare, ai fini delle comunicazioni alla Commissione europea, il
grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali.
5. Sulla base delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, entro il 31
dicembre 2012 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e,
per gli aspetti inerenti le biomasse, di concerto con il Ministro per
le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, approva la metodologia che, nell'ambito del
sistema statistico nazionale, e' applicata per rilevare i dati
necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi
regionali definiti in attuazione dell'articolo 2, commi 167 e 170,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Anche sulla base delle attivita' di monitoraggio di cui ai
precedenti commi:
a) il GSE sottopone al Ministero dello sviluppo economico lo
schema di relazione sui progressi realizzati nella promozione e
nell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 22
della direttiva 2009/28/CE;
b) il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede alla
trasmissione alla Commissione europea della relazione di cui
all'articolo 22 della direttiva 2009/28/CE e, qualora la quota di
energia da fonti rinnovabili sia scesa al di sotto di quella
necessaria al rispetto della progressione temporale di cui
all'articolo 3, comma 3, all'aggiornamento del Piano di azione
nazionale sulle energie rinnovabili di cui all'articolo 4 della
medesima direttiva.
7. Entro il 31 dicembre 2011 e, successivamente, ogni due anni
l'ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo economico e
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas un rapporto
concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la
produzione di energia elettrica, di calore e di biocarburanti,
nonche' lo stato e le prospettive delle tecnologie rilevanti in
materia di efficienza energetica, con riguardo particolare a
disponibilita', costi commerciali, sistemi innovativi non ancora
commerciali e potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili e di
efficienza energetica.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla
copertura dei costi sostenuti da GSE ed ENEA, non coperti da altre
risorse, per lo svolgimento delle attivita' svolte ai sensi del
presente decreto.


          
Titolo VIII

MONITORAGGIO, CONTROLLO E RELAZIONE


Capo I

MONITORAGGIO E RELAZIONI



                               Art. 41 

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
trasmette al Parlamento, dopo i primi due anni di applicazione del
meccanismo di incentivazione di cui al commi 3 e 4 dell'articolo 24,
una relazione sui risultati ottenuti e le eventuali criticita'
rilevate.


          
Capo II

CONTROLLI E SANZIONI



                               Art. 42 

Controlli e sanzioni in materia di incentivi

1. L'erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di
competenza del GSE, e' subordinata alla verifica dei dati forniti dai
soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica, che puo'
essere affidata anche agli enti controllati dal GSE, e' effettuata
attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonche' con
controlli a campione sugli impianti. I controlli sugli impianti, per
i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di
pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad
oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua
configurazione impiantistica e le modalita' di connessione alla rete
elettrica.
2. Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche
spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali
nonche' ai gestori di rete. Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalita'
stabilite ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma
382-septies, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla
provenienza e tracciabilita' di biomasse, biogas e bioliquidi
sostenibili.
3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei
controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini
dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto
dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche' il recupero
delle somme gia' erogate, e trasmette all'Autorita' l'esito degli
accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995,
n. 481.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, le amministrazioni e gli
enti pubblici, deputati ai controlli relativi al rispetto delle
autorizzazioni rilasciate per la costruzione e l'esercizio degli
impianti da fonti rinnovabili, fermo restando il potere sanzionatorio
loro spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l'esito degli
accertamenti effettuati, nel caso in cui le violazioni riscontrate
siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il GSE fornisce al Ministero dello sviluppo economico gli
elementi per la definizione di una disciplina organica dei controlli
che, in conformita' ai principi di efficienza, efficacia e
proporzionalita', stabilisca:
a) le modalita' con le quali i gestori di rete forniscono
supporto operativo al GSE per la verifica degli impianti di
produzione di energia elettrica e per la certificazione delle misure
elettriche necessarie al rilascio degli incentivi;
b) le procedure per lo svolgimento dei controlli sugli impianti
di competenza del GSE;
c) le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di impianto e
potenza nominale;
d) le modalita' con cui sono messe a disposizione delle autorita'
pubbliche competenti all'erogazione di incentivi le informazioni
relative ai soggetti esclusi ai sensi dell'articolo 23, comma 3;
e) le modalita' con cui il GSE trasmette all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas gli esiti delle istruttorie ai fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3.
6. Entro un mese dal ricevimento degli elementi di cui al comma 5,
il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, definisce
la disciplina dei controlli di cui al medesimo comma 5.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le
modalita' con le quali gli eventuali costi connessi alle attivita' di
controllo trovano copertura a valere sulle componenti tariffarie
dell'energia elettrica e del gas, nonche' le modalita' con le quali
gli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono portati a
riduzione degli oneri tariffari per l'incentivazione delle fonti
rinnovabili.


          
Capo II

CONTROLLI E SANZIONI



                               Art. 43 

Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'articolo 2-sexies del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 2010, n. 41

1. Fatte salve le norme penali, qualora sia stato accertato che i
lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico non sono stati
conclusi entro il 31 dicembre 2010, a seguito dell'esame della
richiesta di incentivazione ai sensi del comma 1 dell'articolo
2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e successive
modificazioni, il GSE rigetta l'istanza di incentivo e dispone
contestualmente l'esclusione dagli incentivi degli impianti che
utilizzano anche in altri siti le componenti dell'impianto non
ammesso all'incentivazione. Con lo stesso provvedimento il GSE
dispone l'esclusione dalla concessione di incentivi per la produzione
di energia elettrica di sua competenza, per un periodo di dieci anni
dalla data dell'accertamento, della persona fisica o giuridica che ha
presentato la richiesta, nonche' dei seguenti soggetti:
a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
b) il soggetto responsabile dell'impianto;
c) il direttore tecnico;
d) i soci, se si tratta di societa' in nome collettivo;
e) i soci accomandatari, se si tratta di societa' in accomandita
semplice;
f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta
di altro tipo di societa' o consorzio.
2. Fatte salve piu' gravi ipotesi di reato, il proprietario
dell'impianto di produzione e il soggetto responsabile dell'impianto
che con dolo impiegano pannelli fotovoltaici le cui matricole sono
alterate o contraffatte sono puniti con la reclusione da due a tre
anni e con l'esclusione da qualsiasi incentivazione, sovvenzione o
agevolazione pubblica per le fonti rinnovabili.


          
Capo II

CONTROLLI E SANZIONI



                               Art. 44 

Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione
e all'esercizio

1. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione
e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza dell'autorizzazione
di cui all'articolo 5 e' assoggettata alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il
proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore
dei lavori. L'entita' della sanzione e' determinata, con riferimento
alla parte dell'impianto non autorizzata:
a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico
di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di
energia;
b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt
elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di
produzione di energia;
2. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione
degli interventi di cui all'articolo 6 in assenza della procedura
abilitativa semplificata o in difformita' da quanto nella stessa
dichiarato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui
al comma 1.
3. Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e
di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o piu'
prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso
che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui
all'articolo 6, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui,
rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300.
Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui
ai commi 1 e 2.
4. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa
vigente per le fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' la
potesta' sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente
articolo, in capo alle Regioni, alle Province Autonome e agli enti
locali.


          
Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI



                               Art. 45 

Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le
Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle
finalita' del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.


          
Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI



                               Art. 46 

Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello
sviluppo economico.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
4. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva
2009/28/CE, il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla
Commissione europea il presente decreto e le eventuali successive
modificazioni.


          
Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI



                               Art. 47 

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.