Editoria – questioni aperte in attesa dei decreti attuativi

Da chiarire anche i criteri di accesso ai contributi del Fondo pluralismo e innovazione dell'informazione istituito dalla legge sull'editoria

Legge Editoria

Editoria - il testo della Legge sul sostegno pubblico

Editoria – Senato, ok riforma contributi e Fondo pluralismo e innovazione

La nuova legge sull'editoria n. 198-2016 entrata in vigore il 15 novembre rinnova profondamente la disciplina del sostegno pubblico per il settore. Dall'istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione alle novità in materia di contributi a stampa ed emittenza radiofonica e televisiva locale, tante le misure che dovranno concretizzarsi attraverso i decreti attuativi di prossima emanazione.

Editoria – Camera approva Riforma contributi pubblici e Fondo pluralismo e innovazione

Fondo pluralismo e innovazione dell'informazione

La prima novità della legge sull'editoria è data dal nuovo Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, alimentato da risorse statali già destinate al settore, dal canone Tv (fino a un massimo di 100 milioni di euro) e da un contributo di solidarietà a carico di concessionari della raccolta pubblicitaria sui mezzi di stampa, radiotelevisivi e digitali, società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta e altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità. Un nuovo balzello, osserva lo Studio Bianco in una nota di approfondimento sui contenuti della legge, pari al 0,1% del reddito complessivo ai fini dell’IRES imposta sulle società imponibile.

Per gli editori che raccolgano in proprio la pubblicità sui mezzi di comunicazione editi da loro stessi, il contributo di solidarietà sarà calcolato sulla parte del reddito complessivo proporzionalmente corrispondente al rapporto fra i ricavi pubblicitari ed i ricavi totali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, quindi entro metà febbraio 2017, un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze determinerà le modalità di versamento del contributo di solidarietà, mentre ulteriori decreti attuativi stabiliranno i criteri e le modalità di accesso al sostegno del Fondo.

Un regolamento disciplinerà invece la sostituzione delle attuali agevolazioni telefoniche previste dall’articolo 28 della legge n. 416/1981 con un nuovo contributo dedicato a sostenere le spese per l’utilizzo dei servizi di telefonia e di connessione dati.

Legge 416-81: agevolazioni telefoniche per imprese editrici

Sostegno pubblico all'editoria e all'emittenza radiofonica e televisiva locale

In base alla legge i contributi saranno destinati alle imprese editrici che esercitano, in ambito commerciale, unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, e che sono costituite come cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro oppure come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.

Sono esclusi gli organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali, i periodici specialistici e le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa, mentre dovranno essere individuati criteri specifici per l'accesso agli aiuti per le imprese editrici espressione delle minoranze linguistiche, le imprese editrici per non vedenti, le associazioni di consumatori e le imprese editrici di quotidiani e periodici in lingua italiana e diffusi all’estero.

Il testo prevede anche l'introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, compresi quelli in piattaforme digitali avanzate comuni a più imprese editoriali, e finanziamenti, da assegnare mediante bandi annuali, per progetti innovativi presentati da startup editoriali. Anche su questa materia si attendono ulteriori provvedimenti.

Quotidiani online

Infine, ulteriori chiarimenti si attendono sul fronte dell'informazione web. La legge definisce “quotidiano on line” una testata giornalistica:

  • regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;
  • il cui direttore responsabile sia iscritto all’ordine dei giornalisti, nell’elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
  • che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;
  • che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;
  • che produca principalmente informazione;
  • che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
  • che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie.

Come segnalato dalla nota dello Studio Bianco, il requisito della registrazione della testata in tribunale contrasta con la semplificazione amministrativa introdotta dall’articolo 16 della legge n. 62 del 2001, che esonera dalla procedura gli editori obbligati all’iscrizione al ROC, il Registro degli operatori di comunicazione. Una contraddizione che dovrà essere sanata dai decreti attuativi.

> Nota Studio Bianco su legge Editoria