Codice Appalti - Sì a decreto Mit, crescono le categorie protette

L’attuazione del Codice appalti prosegue: il Ministero delle Infrastrutture ha appena approvato un nuovo decreto di attuazione del Dlgs n. 50 del 2016.

Codice Appalti

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Il provvedimento, nello specifico, allarga il perimetro delle lavorazioni che, nel mercato degli appalti, devono passare da una qualificazione obbligatoria. In pratica, favorisce la specializzazione delle imprese che, in alcuni casi, da adesso in poi dovranno per forza passare da un’attestazione Soa. L’elenco, più in dettaglio, passa dalle vecchie 13 fino a 15 categorie. Con l’inserimento di due settori industriali molto importanti tra quelli tutelati: le strutture in legno e le barriere paramassi.

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L'elenco si allarga

Il testo, prima di arrivare al semaforo verde, ha passato un lungo iter, che si è concluso con il parere del Consiglio di Stato dello scorso 21 ottobre. Adesso è, così, finalmente disponibile l’elenco delle opere “per le quali - come spiega una nota del Mit - sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione”. 

In pratica, viene ridefinito l’elenco delle opere superspecialistiche per le quali non è ammessa la partecipazione di imprese con attestazioni generiche e non è consentito il subappalto oltre il 30% del valore della lavorazione. Si tratta, in sostanza, di interventi particolarmente delicati, per i quali la legge chiede l’intervento di imprese con un’esperienza specifica.

Due categorie nuove

Il decreto, allora, conferma l’elenco previgente, ma lo allarga con l’inserimento di alcune nuove categorie nel perimetro delle lavorazioni tutelate. Sono quelle che tecnicamente vengono definite con le sigle OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32 (Strutture in legno).

“Ciò – dice ancora il Ministero - in presenza di due esigenze specifiche: garantire l’adeguata competenza nell’esecuzione di opere che hanno un particolare impatto sull’incolumità e salute pubblica e garantire la concorrenza nel mercato degli appalti e dunque l’accesso delle imprese”.

I requisiti delle imprese

Allo stesso tempo, il testo aggiorna i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere. Il decreto, invece, non interviene sul sistema di qualificazione e resta così ferma, ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti per l’esecuzione, la disciplina sulla qualificazione che era già in vigore.

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Un anno di monitoraggio

Il passaggio appena completato consiste nella registrazione del testo presso la Corte dei conti. Subito dopo il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Ma non è detto che queste novità vengano effettivamente tutte confermate anche nei prossimi anni.

E’, infatti, previsto un periodo di monitoraggio degli effetti della riforma. Il Ministero delle Infrastrutture, cioè, verificherà per un anno quale impatto queste norme hanno prodotto sulle imprese e, se necessario, potrà operare qualche ulteriore aggiustamento.

Da quando valgono le nuove regole

Resta, infine, da fare una precisazione. Queste disposizioni non andranno in vigore da subito, ma saranno valide solo per le procedure, gli avvisi e i bandi che saranno pubblicati dopo la sua data di entrata in vigore. Mentre per i bandi per i quali non è prevista la pubblicazione farà fede la data dell’invito a presentare le offerte.