Ricerca - Agenzia Entrate chiarisce regime fiscale finanziamenti UE

Finanziamenti europei ricercaUna risoluzione dell'Agenzia delle Entrate spiega alle università come trattare a livello fiscale le somme erogate nell’ambito di progetti finanziati dal programma COST.

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Con la risoluzione 128/E del 18 ottobre 2017 l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un'istanza di interpello di un'università sugli adempimenti fiscali da eseguire e sul trattamento Irpef e Irap delle somme erogate a professori, assegnisti di ricerca, studiosi e ricercatori nell'ambito di progetti finanziati dal programma intergovernativo di cooperazione europea nella ricerca scientifica e tecnologica COST (Cooperation europeenne dans le domaine de la recherche Scientifique et Technique).

Come funziona il programma COST

Il COST finanzia, per i singoli progetti di ricerca approvati (Actions), le sole attività di networking e disseminazione dei risultati ed, in particolare, la mobilità dei partecipanti al progetto, ma non contribuisce al finanziamento della ricerca.

Il COST Association, che gestisce sotto il profilo amministrativo, giuridico e contabile l'intero programma, riceve dalla Commissione Europea, nell'ambito della programmazione finanziaria 2014-2020, i contributi destinati a finanziare le specifiche Cost Actions. Le norme comunitarie di riferimento, che si applicano al rapporto tra la Commissione europea e il Cost Association, sono i regolamenti comunitari n. 1290/2013, n. 1291/2013 e n. 966/2012 che disciplinano l'ottavo programma quadro, Horizon 2020.

Il contributo alla mobilità è erogato dal Grant Holder ai beneficiari, individuati nelle persone fisiche, quali ricercatori, ingegneri, professori, docenti, assegnisti di ricerca, studiosi che partecipano alle attività del Cost Action. Il Grant Holder è il soggetto giuridico responsabile dell'amministrazione e degli aspetti finanziari e attuativi di ciascuna Cost Action ed opera sulla base di uno specifico contratto denominato "Action Grant Agreement", stipulato tra il Grant Holder e il Cost Association. Il contributo erogato dal Grant Holder è destinato a rimborsare le spese sostenute dai soggetti sopra indicati per la partecipazione ai meeting.

L'Action Grant Agreement impegna il Grant Holder, che nell'interpello si identifica con l'Università ALFA, a rispettare il Cost vademecum, in base al quale le somme destinate ai "beneficiari" non possono essere soggette a decurtazioni dovute o legate alla tassazione nazionale generalmente applicabile ai rimborsi forfettari e ai contributi.

Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

Dopo aver acquisito il parere del MIUR, l'Agenzia ha spiegato che sulla base della normativa comunitaria, il Grant Holder non deve trattenere alcuna imposta nei confronti dei partecipanti alla Cost Action, siano essi italiani o stranieri, per un duplice motivo:

  • a) il Grant Holder ha sottoscritto un contratto con il Cost Association, la cui inosservanza comporterebbe nei suoi confronti conseguenze sanzionatorie;
  • b) deve essere garantito un equo trattamento a tutti i partecipanti/beneficiari, italiani e stranieri, in considerazione dell'eterogeneità degli ordinamenti fiscali dei 36 Paesi membri del COST.

L'università, dunque, al momento dell'erogazione delle somme destinate alla copertura del costo di mobilità sostenuto dai partecipanti al progetto (italiani o stranieri), non dovrà effettuare alcuna ritenuta, salvo quanto di seguito precisato.

Come previsto dal Cost vademecum, infatti, la previsione di non effettuare ritenute al momento della erogazione delle somme non esclude che il beneficiario debba assoggettare le stesse a tassazione sulla base della normativa fiscale del Paese di appartenenza.

Per le somme erogate, occorre, quindi, valutare il trattamento IRPEF ed IRAP, in base alle disposizioni del TUIR e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Assume rilievo, in proposito, la precisazione del MIUR secondo cui i beneficiari non possono essere ricercatori indipendenti non affiliati ad alcun ente. La ragione dell'esclusione risiede nella necessità che lo studioso non porti avanti attività di disseminazione dei risultati della ricerca e di ampliamento delle attività di networking, senza il necessario supporto finanziario, tecnico e logistico che l'ente di appartenenza può offrirgli, tenuto conto che il COST non finanzia la ricerca in sé ma, come avanti detto, i soli costi di mobilità finalizzati alla sua diffusione tra i soggetti aderenti al progetto, i quali, tuttavia, partecipano all'attività di networking nell'interesse della Cost Action e non come soggetti legati da un rapporto di lavoro con la propria struttura.

Quindi, sebbene il contributo non venga erogato al partecipante per remunerare una sua prestazione effettuata nei confronti del Grant Holder o del proprio ente di appartenenza, ai fini del relativo inquadramento fiscale, non si può prescindere dal considerare il rapporto di lavoro o di "affiliazione" intrattenuto dal ricercatore. Tale rapporto, infatti, permette al beneficiario del contributo, da un lato, di partecipare alla Action e, dall'altro, di usufruire della struttura dell'ente di riferimento per effettuare la ricerca oggetto di divulgazione, attraverso attività di networking finanziate dal COST.

Tale collegamento consente di ritenere che le somme in questione non assumono una autonoma configurazione reddituale, ma costituiscono una componente del reddito di lavoro dipendente o assimilato che il ricercatore, il borsista, il docente, anche a contratto, ritrae dall'attività svolta presso la struttura di riferimento, dalla quale riceve il necessario supporto tecnico, finanziario e logistico per lo svolgimento delle attività oggetto di divulgazione.

In base al principio dettato dall'art. 51 del TUIR, infatti, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro. Tale principio è valido anche per i redditi ad esso assimilati, in virtù del rinvio fatto a tale norma dall'art. 52 del TUIR. Devono, in particolare, essere inquadrati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi derivanti dalle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegni, premi o sussidi per fini di studio, come nel caso delle somme percepite da borsisti, assegnisti, dottorandi di ricerca, sempreché non si tratti di fattispecie riconducibili tra le borse di studio o gli assegni di ricerca esenti da IRPEF.

Rendendosi applicabili i criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente, occorre tener conto, altresì, che le somme in questione sono erogate al solo fine di garantire la mobilità dei soggetti beneficiari, coprendo le spese di missione sostenute per partecipare alle riunioni delle Cost Actions cui hanno aderito. Le somme erogate, in particolare, rimborsano le spese di viaggio con metodo analitico e le spese di vitto e alloggio con metodo forfettario (flat rate), per un massimo di euro 120 al giorno per l'alloggio e di euro 40 per vitto.

In base al comma 5 del citato articolo 51, nell'ipotesi in cui si svolga l'attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro (trasferte o missioni), "le indennità percepite (...) concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 euro al giorno, elevati a 77,47 euro per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo (...). In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto (...)". Restano, quindi, escluse da tassazione le somme erogate per coprire costi analiticamente documentati, mentre le somme erogate in misura forfettaria restano assoggettate a tassazione per l'importo eccedente la franchigia prevista dall'art. 51, comma 5, richiamato.

Per quanto concerne gli adempimenti che l'istante deve porre in essere si osserva, per completezza che, sebbene in qualità di Grant Holder, non debba operare ritenute sui contributi COST erogati, tuttavia, in qualità di sostituto d'imposta, deve tener conto di tali erogazioni, per la parte che risulti imponibile ad IRPEF, qualora le erogazioni stesse siano effettuate nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o borsisti.

L'istante non deve, invece, operare la ritenuta per i contributi erogati ad altri soggetti, non legati da rapporti di lavoro o studio poiché, in tali casi, agisce come Grant Holder e, quindi, come soggetto "neutrale" non tenuto all'applicazione di imposta. Quanto precisato ai fini dell'inquadramento reddituale delle erogazioni in questione deve ritenersi valido anche ai fini IRAP. Pertanto, anche ai fini di tale imposta, le somme erogate dal Grant Holder devono essere considerate quali componenti del reddito derivante dall'attività di lavoro o di studio svolta dal beneficiario presso l'ente di appartenenza o di riferimento.  

Risoluzione n. 128 del 18/10/17

Photo credit: The U.S. Food and Drug Administration