Decreto Terremoto – contributi per ricostruzione edifici con danni lievi

I finanziamenti permetteranno il rientro negli immobili che hanno subito danni lievi a seguito del terremoto in Centro Italia.

Terremoto - fonte Protezione Civile

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Decreto Terremoto – i finanziamenti per la ricostruzione

In Gazzetta ufficiale l'Ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 del commissario straordinario Vasco Errani sui contributi per il finanziamento degli interventi immediati di riparazione e rafforzamento degli edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Per favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, il decreto Terremoto, convertito nella legge n. 229-2016, ha previsto la concessione di contributi per gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici che hanno subito danni contenuti a seguito del sisma.

La misura diventa operativa con l'Ordinanza appena pubblicata, che definisce i criteri per la concessione dei contributi in relazione alle diverse tipologie di edifici interessati dagli interventi e le modalità per la presentazione delle domande.

Cosa coprono i contributi pubblici

I contributi comprendono i costi:

  • per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari,
  • per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza,
  • per le opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell'intero edificio e per le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni,
  • per le spese tecniche.

Oltre agli interventi di riparazione e rafforzamento locale necessari per il ripristino dell'agibilità, sono ammessi ai contributi, entro il limite massimo del costo convenzionale, anche gli interventi che producono una riduzione della vulnerabilità dell'intero edificio.

A quanto ammonta l'agevolazione

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% del costo ammissibile per ciascuna unità immobiliare e per le relative pertinenze interne e scende al 50% solo per le seconde case situate all'esterno di centri storici e borghi caratteristici.

Il contributo è determinato sulla base del rapporto tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale, calcolato secondo una serie di parametri indicati nell'allegato all'Ordinanza, che variano a seconda che si tratti di edifici a destinazione residenziale o produttiva.

Rispetto ai costi parametrici sono previste maggiorazioni:

  • del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale,
  • del 10% per gli edifici vincolati ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e s.m.i.;
  • del 10% per gli edifici ubicati in cantieri di difficile accessibilità.

Comunicazione di inizio lavori e domanda di contributo

La comunicazione di inizio lavori deve essere inviata all'Ufficio speciale per la ricostruzione a mezzo PEC, utilizzando l'apposito modulo allegato all'Ordinanza, oppure attraverso la piattaforma informatica che sarà a breve disponibile sul sito del Commissario straordinario. L'Ufficio speciale, utilizzando la procedura informatica, trasmette immediatamente al Comune la comunicazione di inizio lavori per i provvedimenti di competenza.

Qualora non allegata alla comunicazione di inizio lavori, la domanda di contributo può essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza, quindi entro il 17 febbraio 2016, all'Ufficio speciale territorialmente competente, che nei 60 giorni successivi provvede agli accertamenti istruttori e determina il contributo ammissibile e lo comunica al beneficiario e all'istituto di credito prescelto.

I contributi saranno infatti erogati sono forma di finanziamento agevolati, con una durata massima di 25 anni, dalle banche aderenti alla convenzione stipulata con l'ABI.

I beneficiari dei finanziamenti matureranno un credito di imposta, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando quota capitale, interessi dovuti e spese strettamente necessarie alla gestione dei prestiti, che sarà fruibile esclusivamente in compensazione, secondo le modalità stabilite dal direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Ordinanza 14 dicembre 2016 – Gazzetta ufficiale 19 dicembre 2016

Photo credit: Sito del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri".