Toscana: prestiti d’onore per l’Alta Formazione

Data apertura
15 Dec 2011
Data chiusura
16 Jun 2014
Agevolazione
Regionale
Soggetto gestore
Regione Toscana

Descrizione

Regolamento del “Prestito d’onore per l’alta formazione” e modalità di presentazione della domanda.

Con Decreto dirigenziale n. 2396 del 13 giugno 2014, pubblicato sul Bur n. 25 del 25 giugno 2014, è stata sospesa la misura in oggetto per esurimento delle risorse disponibili.

I prestiti d'onore sono rivolti agli studenti di qualsiasi nazionalità, che alla data di presentazione della domanda di accesso alla garanzia sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 22 compiuti ed i 35 anni non compiuti;
  • residenza in Toscana ovvero domicilio in Toscana da almeno 2 anni. Per gli studenti stranieri non residenti: domicilio fiscale in Toscana del richiedente ovvero di un genitore da almeno 2 anni;
  • titolo di laurea magistrale, anche conseguito all’estero;
  • voto di laurea non inferiore a 100/110;
  • conseguimento della laurea magistrale non oltre un anno dalla durata legale del corso di studi;
  • assenza di protesti e pregiudizievoli;
  • non siano state riportate condanne penali nei 5 anni precedenti, ovvero sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari.

I prestiti devono essere finalizzati a consentire agli studenti di frequentare percorsi di alta formazione e specializzazione, quali:

  • corsi di dottorato di ricerca;
  • corsi di specializzazione post laurea magistrale;
  • master di II livello;

I percorsi di alta formazione svolti in Italia devono essere erogati da:

  • università pubbliche statali;
  • istituti universitari a ordinamento speciale riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
  • università private riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
  • istituti e scuole di alta formazione riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca o da altro Ministero per formazione di settore (a titolo esemplificativo: Beni Culturali per attività attinenti ai beni culturali ovvero Esteri per attività diplomatica);

I percorsi di alta formazione svolti all’estero devono essere erogati da:

  • università pubbliche statali;
  • università private riconosciute dallo Stato estero;
  • istituti e scuole di alta formazione riconosciuti dallo Stato estero.

I percorsi di alta formazione devono avere una durata di norma non inferiore ad un anno. Lo studente può presentare la domanda di accesso alla garanzia a fronte di un programma di studi che comprenda uno o più percorsi, per una durata complessiva non superiore a 3 anni.

La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito fino al 100% dell’importo di ciascun prestito d’onore per l’alta formazione.

Nei limiti di tale importo, la garanzia rilasciata copre fino al 100% dell’ammontare dell’esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora – del soggetto finanziatore nei confronti del o studente, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.
L’importo massimo garantito è fissato, per ogni studente, in misura pari a Euro 50.000.

La garanzia è rilasciata da Fidi Toscana, a valere sulla Misura, senza oneri o spese a carico dello studente.

Le domande di garanzia possono essere presentate a Fidi Toscana a partire dal 15 dicembre 2011 fino al  30 aprile 2015 compreso e possono essere deliberate fino al giorno 30 giugno 2015 compreso.

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Con Decreto dirigenziale n. 2396 del 13 giugno 2014,  pubblicato sul Bur n. 25 del 25 giugno 2014, è stata sospesa la misura in oggetto per esurimento delle risorse disponibili dalla data di certifcaone dell'atto, in data 16 giugno 2014.

La domanda di garanzia è presentata dallo studente contemporaneamente ai soggetti finanziatori ed a Fidi Toscana. La garanzia deve essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori; i soggetti finanziatori devono inviare a Fidi Toscana la propria delibera entro tre mesi dalla data della delibera della garanzia.

Per maggiori informazioni consultare i Links.

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Con Decreto dirigenziale n. 2252 del 30 maggio 2012, pubblicato sul Bur n. 23 del 6 giugno 2012, sono state apportate modifiche al DD 5274/11, il cui testo viene integralmente sostituito dal quello approvato con il Decreto 2252/12.

Con Decreto dirigenziale n. 3634 del 12 settembre 2013, pubblicato sul Bur n. 39 del 25 settembre 2013, è stato modificato il regolamento in oggetto.

Beneficiari e Finalitá

Stato agevolazioni
Inattive
Dimensione beneficiari
Non Applicabile
Organizzazione
Privato
Settori
Cultura, Sociale
Finalita'
Formazione, Inclusione social, Cooperazione
Ubicazione Investimento
Toscana

Incentivi e Spese

Tipologia agevolazione
Garanzia
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Formazione toscana, Garanzia toscana, Toscana